Compilazione casella 7 del DAA.
Sono stati sollevati dei dubbi in ordine alla corretta compilazione della casella n. 7 del D.A.A. quando l’estrazione del prodotto venga effettuata per conto di un committente, diverso dal destinatario della spedizione.
Al riguardo, si osserva che il documento di accompagnamento deve consentire l’esatta individuazione dei soggetti interessati all’operazione di trasporto, e più precisamente dello speditore, del trasportatore e del destinatario, ai quali il D.m. 25 marzo 1996, n. 210 impone determinati obblighi.
Ferma restando, pertanto, la necessità di indicare nella suddetta casella n. 7 il destinatario della spedizione, si comunica che il nominativo del committente può eventualmente essere inserito di seguito a quello del destinatario, preceduto dalle parole «per conto», analogamente a quanto previsto per la compilazione del D.A.S. dell’articolo 10, 3° comma, lettera b) del citato D.m. 210/1996, come modificato dal successivo D.m. 16 maggio 1997, n. 148.