Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l’effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcol metilico, propilico e isopropilico e sulle materie prime alcoligene.
CAPO I
CONTROLLI SULLA FABBRICAZIONE, TRASFORMAZIONE E DETENZIONE DELL’ALCOL ETILICO E DELLE BEVANDE ALCOLICHE IN REGIME SOSPENSIVO.
Sezione I
ISTITUZIONE DEL DEPOSITO FISCALE
Articolo 1.
Richiesta di autorizzazione
1. Chiunque intenda istituire, in applicazione del l’articolo 28, comma 1, del testo unico delle disposi zioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d’ora in avanti denominato «testo unico», un deposito fiscale di alcol etilico o di bevande alcoliche, presenta all’ufficio tecnico di finanza (Utf) competente per territorio, almeno novanta giorni prima dell’inizio dell’attività se trattasi di fabbrica od opificio di trasformazione e almeno sessanta giorni prima se trattasi di solo deposito, una istanza, in doppio esemplare, contenente le seguenti indicazioni:
a) la denominazione della ditta, la sua sede, la partita I.V.A., il codice fiscale e le generalità di chi la rappresenta legalmente nonché dell’eventuale rappresentante negoziale;
b) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l’istituendo deposito fiscale, nonché i relativi numeri di telefono e di fax;
c) la descrizione delle apparecchiature e dei pro cessi di lavorazione nonché la potenzialità degli impianti;
d) la descrizione e le caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature per la produzione e l’acquisizione di energia;
e) la qualità delle materie prime e dei prodotti finiti, il numero e la capacità dei serbatoi destinati al contenimento dei prodotti soggetti ad accisa ed il quantitativo massimo dei suddetti prodotti che si intende detenere in confezioni o in altri contenitori, il numero e la capacità dei serbatoi, delle vasche o dei silos desti nati al contenimento di materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti, non sottoposti ad accisa;
f) la descrizione degli strumenti installati per la misurazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti;
g) le procedure operative di carattere tecnico-contabile che si intendono attivare per la gestione del deposito fiscale.
2. All’istanza sono allegati la planimetria del deposito fiscale, evidenziante, in particolare, la recinzione fiscale di cui all’articolo 3, comma 1, lo schema degli impianti, le tabelle di taratura dei serbatoi, la documentazione tecnica inerente agli strumenti di misura di cui al comma 1, lettera f), un diagramma quantificato del flusso di materia nonché una relazione intesa a descrivere i processi di generazione, di trasforma zione e di utilizzazione dell’energia con l’indicazione dei parametri di consumo relativi alle attività fiscal mente rilevanti. Per i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, le tabelle di taratura sono presentate solamente per i serbatoi di capacità superiore a dieci ettolitri.
3. Ogni variazione dei dati denunciati è preventiva mente comunicata all’Utf per gli eventuali successivi adempimenti.
4. Per i depositi doganali nei quali si intende operare anche in regime di deposito fiscale l’istanza di cui al comma 1 è presentata, contestualmente, in copia, alla direzione della circoscrizione doganale competente per territorio. Ove entro trenta giorni dalla presentazione della predetta istanza la direzione della circoscrizione doganale non abbia espresso motivato diniego, l’Utf espleta gli adempimenti di competenza per l’autorizza zione al regime di deposito fiscale.
5. Non sono soggetti agli obblighi del presente arti colo:
a) a norma dell’articolo 5, comma 1, del testo unico, gli esercenti fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria;
b) a norma dell’articolo 37, comma 1, del testo unico, i produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno, riferendosi la media all’ultimo quinquennio;
c) a norma degli articoli 34, comma 3, 36, comma 3 e 38, comma 3, del testo unico, i produttori di vino, di birra e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, per uso proprio, dei propri familiari e dei propri ospiti, a condizione che i prodotti non siano oggetto di alcuna attività di vendita.
Articolo 2.
Verifica tecnica
1. L’Utf, accertato che non sussistano i motivi ostativi al rilascio della licenza di cui all’articolo 28, comma 5, del testo unico, procede, anche per i depositi doganali nei quali si intende operare in regime di deposito fiscale, alla verifica tecnica degli impianti, sulla base della istanza, per accertare l’esattezza degli elementi in essa contenuti in confronto allo stato reale dello stabilimento, rispetto sia alla disposizione e destinazione delle aree, sia alla costituzione e potenzialità degli impianti, nonché la sussistenza dei necessari requisiti di carattere tecnico e fiscale ed, in particolare, di quelli stabiliti dall’articolo 3.
2. La verifica tecnica è altresì finalizzata a:
a) identificare gli impianti, i serbatoi, le apparecchiature e gli strumenti installati da sottoporre a vigilanza da parte del personale finanziario;
b) controllare la taratura dei serbatoi dei prodotti soggetti ad accisa ed effettuare il riscontro di massima della taratura degli altri serbatoi; constatare il regolare funzionamento degli strumenti da utilizzare per la determinazione quantitativa delle materie prime trattate e dei prodotti ottenuti. Perdurando l’assoggettamento ad accisa con aliquota zero, per i serbatoi desti nati a contenere vino o bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra il controllo è effettuato, a scandaglio, anche successivamente all’inizio dell’esercizio;
c) esaminare il diagramma dei flussi di materia e controllare le modalità di produzione, di prelievo, di trasformazione e di impiego di ogni tipo di energia;
d) individuare i locali e le attrezzature necessari per l’espletamento della vigilanza, prescrivere, secondo le disposizioni impartite dall’Agenzia delle dogane, d’ora in avanti denominata «Agenzia», le misure necessarie e l’adozione di mezzi tecnici, ivi compresi gli strumenti di misura, idonei a garantire la tutela degli interessi erariali, verificandone la successiva installazione. Le suddette prescrizioni possono essere impartite anche successivamente all’attivazione del deposito fiscale, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità;
e) controllare il regolare funzionamento degli eventuali sistemi di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati, rilevanti ai fini fiscali.
3. Durante la verifica tecnica possono essere eseguiti esperimenti di lavorazione e prove di collaudo degli apparecchi e dei sistemi, anche per accertare la potenzialità degli impianti; viene, inoltre, effettuato, nei casi previsti dall’Agenzia, il suggellamento degli impianti.
4. Delle operazioni eseguite e dei risultati delle verifiche effettuate l’Utf redige, in doppio esemplare, processo verbale, sottoscritto anche dal rappresentante della ditta istante; nel caso in cui sia stata riconosciuta l’idoneità dell’impianto ad operare in regime di deposito fiscale, notifica l’ammontare della cauzione previ sta dall’articolo 5, comma 3, lettera a), del testo unico. Ai fini di tale determinazione, la quantità massima dei prodotti soggetti ad accisa che può essere detenuta in deposito è calcolata con riferimento alla capacità dei serbatoi ed ai quantitativi detenuti in confezioni od in altri contenitori, denunciati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera e) del presente regolamento ed alla relativa imposta gravante vengono applicate le percentuali previste dall’articolo 28, commi 2 e 3 del testo unico; per qùanto concerne la media dell’imposta dovuta alle previste scadenze, la stessa è riferita all’anno solare ed è determinata in base ai dati tecnici e gestionali disponibili. A norma dell’articolo 5, comma 3, lettera a) del testo unico, l’obbligo della prestazione della cauzione non sussiste per le amministra zioni dello Stato, per gli enti pubblici e per le aziende municipalizzate. La cauzione, quando non sia stato richiesto e concesso l’esonero previsto, per le ditte affidabili e di notoria solvibilità, dal sopracitato articolo 5, comma 3, lettera a) del testo unico, è prestata in uno dei modi previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni. La cauzione è rideterminata dall’Utf all’inizio di ogni anno solare, riferendo all’anno solare precedente il calcolo dell’imposta mediamente pagata alle previste scadenze, ed è notificata all’interessato qualora l’incremento riscontrato risulti non inferiore al dieci per cento; il termine di trenta giorni per la sua corresponsione, previsto dal l’articolo 64 del testo unico, decorre dalla data della notifica. Verifica tecnica suppletiva, relativa verbalizza zione ed eventuale rideterminazione della cauzione sono effettuate in occasione di comunicazioni o rileva zioni di variazione dei dati già denunciati e verificati.
Articolo 3.
Assetto dei depositi fiscali
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, i depositi fiscali di alcol etilico, di birra o di prodotti alcolici intermedi sono delimitati da apposita recinzione di immediata identificazione ovvero sono ubicati al l’interno di un edificio o di una porzione di edificio destinati allo svolgimento della specifica attività; eventuali attività diverse sono consentite dall’Utf purché non comportino intralci od aggravi all’effettuazione della vigilanza finanziaria. I suddetti depositi recano, all’esterno, l’indicazione della tipologia del deposito e della ragione sociale della ditta esercente ed hanno accesso diretto:
a) dal sistema viario pubblico;
b) da vie private collegate al sistema viario pubblico, liberamente transitabili da parte degli addetti alla vigilanza;
c) da un’area recintata comune ad altri depositi fiscali, collegata ai sistemi viari di cui alle lettere a) e b), considerata, compresa la recinzione, come facente parte di ciascun deposito fiscale ma non destinata allo stoccaggio delle merci.
2. Nelle fabbriche di alcol gli apparecchi di distilla zione e le attrezzature per la denaturazione sono installati su aree distinte fra loro, in locali o all’aperto, secondo modalità stabilite dall’Agenzia. Analoga mente, sono distinte le aree dove si custodiscono le materie prime, gli alcoli già accertati da rettificare, i prodotti finiti accertati e quelli denaturati. Gli apparecchi di distillazione ed i loro accessori, i serbatoi di stoccaggio e le attrezzature per la denaturazione sono accessibili e verificabili in tutte le loro parti e predisposti per il suggellamento, se prescritto ai sensi dell’arti colo 2, comma 3; le relative tubazioni sono sempre visi bili o, comunque, ispezionabili. Le operazioni di retti fica di alcoli già accertati fiscalmente sono effettuate con attrezzature distinte ovvero in tempi distinti dalle operazioni di distillazione.
3. I recipienti collettori di cui all’articolo 33, comma 4, del testo unico sono situati in magazzini, cosiddetti di accertamento, aventi i requisiti dei magazzini di cui all’articolo 5, comma 5, del presente regolamento. In applicazione dell’articolo 33, commi 6 e 7, del testo unico, l’Agenzia può individuare i casi in cui possa omettersi l’installazione del misuratore dell’alcol etilico o debba essere prescritta l’installazione di misuratori per il controllo delle materie prime alcoliche o alcoligene nonché dei semilavorati avviati alla distilla zione.
4. Per il controllo della produzione e del condiziona mento della birra sono installati misuratori delle mate rie prime, ad esclusione del luppolo, estratte dai silos o dagli altri magazzini di stoccaggio, del mosto intro dotto nelle cantine di fermentazione, della birra intro dotta nei reparti di condizionamento, nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni, come definiti dall’arti colo 9, comma 1, anche se di birra analcolica non tassa bile; è anche facoltà dell’Utf effettuare il suggellamento di linee, apparecchiature, locali e varchi e prescrivere, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera d), l’esecuzione delle opere, ritenute necessarie. L’assetto delle linee di trasferimento deve essere tale da non consentire il passaggio delle materie prime alla lavorazione senza essere misurate e l’introduzione del mosto in can tina e della birra nel reparto d’imbottigliamento se non attraverso tubazioni fisse su cui siano inseriti misuratori. Per le fabbriche che hanno una produzione annuale non superiore ai 10.000 ettolitri e sono desti nate al solo rifornimento di un attiguo locale di mescita e di minuta vendita, l’assetto del deposito fiscale e le modalità per il controllo della produzione sono stabiliti di volta in volta dall’Agenzia.
Articolo 4.
Rilascio della licenza fiscale
1. Effettuata, con esito positivo, la verifica tecnica di cui all’articolo 2 e constatate l’esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite e l’accettazione della cauzione da parte della direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, d’ora in avanti denominata «direzione compartimentale», se prestata a mezzo fidejussione, oppure il versamento della stessa in numerario o in titoli di Stato o l’avvenuta concessione dell’esonero, l’Utf autorizza l’istituzione del deposito fiscale rilasciando, contestualmente all’attribuzione del codice d’accisa, la licenza di cui all’articolo 5, comma 2, del testo unico, dopo il pagamento del diritto previsto dall’articolo 63, comma 2, lettere a) o b) del testo unico medesimo; per i depositi doganali gestiti in regime di deposito fiscale, copia della licenza viene inviata alla direzione della competente circoscrizione doganale, unitamente a copia del processo verbale di cui all’articolo 2, comma 4. Per l’esercizio, in uno stesso impianto, salva contraria disposizione, di più attività previste da una medesima lettera del citato articolo 63, comma 2, del testo unico è rilasciata una sola licenza; del pari, è rilasciata una sola licenza quando l’attività prevista da una lettera del suddetto articolo 63, comma 2, comprende anche attività contemplate in un’altra lettera. Unitamente alla licenza, vengono restituiti all’operatore un esemplare del l’istanza di cui all’articolo 1, comma 1 ed un esemplare del processo verbale di cui all’articolo 2, comma 4, che sono custoditi presso l’impianto ed esibiti ad ogni richiesta degli incaricati della vigilanza.
2. La licenza di cui al comma 1 abilita all’esercizio per il solo aspetto fiscale; resta ferma l’esclusiva responsabilità dell’operatore qualora svolga l’attività senza essere in possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie.
3. Entro dieci giorni dal rilascio della licenza di cui al comma 1, l’Utf ne dà comunicazione alla direzione compartimentale.
4. Qualora, in un impianto di produzione o di rettificazione di alcol etilico, cessi l’attività ovvero sia trascorso oltre un anno dall’ultima comunicazione di lavorazione effettuata ai sensi dell’articolo 5, comma 3 e rimangano giacenze di prodotti soggetti ad accisa, l’impianto è considerato come magazzino di commerciante all’ingrosso ed il diritto di licenza e la cauzione sono adeguati al nuovo regime.
5. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 50, comma 4, del testo unico, applicabili in caso di revoca della licenza, negli altri casi di cessazione dall’esercizio di deposito fiscale i prodotti giacenti, se non trasferiti ad altro deposito fiscale entro quindici giorni dalla data di cessazione, sono considerati immessi in con sumo nella suddetta data e sugli stessi viene corrisposta l’accisa alle scadenze previste dall’articolo 3, comma 4 del testo unico e successive modifiche.
Sezione Il
ESERCIZIO DEL DEPOSITO FISCALE
Articolo 5.
Disposizioni comuni
1. Fatte salve le disposizioni specifiche per i singoli prodotti, le operazioni effettuate nei depositi fiscali di alcol e di bevande alcoliche sono disciplinate dal presente articolo. Le materie prime, i prodotti semilavorati e finiti sono introdotti ed estratti sotto la responsabilità esclusiva del depositario autorizzato, a meno che non si tratti di prodotti movimentati dai magazzini di cui al comma 5. Nel caso di prodotti non comunitari o di prodotti destinati ad essere esportati, l’introduzione o l’estrazione avvengono con l’osservanza delle relative disposizioni doganali; in tale evenienza, se è disposta la verifica fisica, la determinazione quantitativa e l’eventuale prelievo dei campioni sono eseguite dal personale dell’Utf o della dogana che esercita la vigilanza sul deposito fiscale ed i relativi verbali vengono acquisiti dal competente ufficio doganale per il completamento delle operazioni. Nel caso di depositò fiscale vigilato dall’Utf, se il depositario autorizzato è ammesso alle procedure semplificate di accertamento doganale, per l’effettuazione dei controlli e dei riscontri tecnici saltuari di cui al comma 1 dell’articolo 18 del decreto del ministro delle Finanze 11 dicembre 1992, n. 548 la dogana si avvale della collaborazione del l’Utf.
2. Per i depositi fiscali nei quali si effettua attività di fabbricazione o di rettifica di alcol etilico, l’introduzione e l’estrazione delle materie prime, dei prodotti semilavorati e finiti avvengono secondo piani operativi fatti pervenire preventivamente dal depositario autorizzato all’ufficio finanziario di fabbrica, o, in sua mancanza, all’Utf competente per territorio, che ha facoltà di presenziare alle operazioni, di eseguire i riscontri ritenuti necessari e di prelevare campioni delle merci.
3. Per le attività di fabbricazione, rettifica, rilavora zione o trasformazione, almeno cinque giorni prima del loro inizio, il depositario autorizzato invia apposita comunicazione di lavorazione mensile, redatta secondo istruzioni fornite dall’Agenzia, recante le indicazioni di massima in ordine alla tipologia ed agli orari di effettuazione delle lavorazioni, alle materie prime lavorate, nonché ai prodotti semilavorati o finiti che saranno ottenuti. Qualora si preveda che tutte le predette indicazioni restino invariate, la comunicazione può essere effettuata anche con cadenza trimestrale. Copia della comunicazione è posta, dal depositario autorizzato, a corredo delle proprie contabilità fiscali. Qualora, per dare inizio alla lavorazione, sia necessaria la rimozione di suggelli fiscali, il depositario autorizzato, all’orario indicato nella comunicazione per l’inizio della lavora zione, in assenza del personale dell’Utf o della Guardia di finanza può rimuoverli esso stesso, a meno che non sussistano particolari motivi, notificatigli per iscritto dal suddetto ufficio o dal competente comando della Guardia di finanza.
4. I prodotti finiti, al momento della fabbricazione, sono accertati fiscalmente con le modalità di cui agli articoli da 13 a 16. Qualora la determinazione del pro dotto da sottoporre ad accisa venga effettuata, in contraddittorio con il depositario autorizzato, dall’ufficio finanziario di fabbrica o, in mancanza, da funzionari dell’Utf, viene redatto apposito verbale, in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al depositario autorizzato e l’altro trasmesso in ufficio. Qualora, per la determinazione qualitativa, siano necessari riscontri analitici, gli stessi sono effettuati, su campioni prelevati dai funzionari dell’Agenzia, dai competenti laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.
5. I prodotti finiti, dopo la determinazione quantitativa, anche in attesa di esito di analisi nei casi stabiliti dall’Agenzia, sono affidati alla responsabilità del depositario autorizzato per le successive operazioni e per l’estrazione. Tale affidamento non si verifica qualora, per il conseguimento di particolari fini, anche extrafiscali, determinati dall’Agenzia, sia necessario che il prodotto rimanga custodito in magazzini, costruiti in modo che non vi si possa accedere senza lasciare traccia, suggellati dall’Utf. I suddetti magazzini, qualora lo stoccaggio non debba essere effettuato in recipienti di legno, possono essere costituiti da serbatoi al l’aperto, secondo le disposizioni di cui al decreto del ministro delle Finanze 30 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 141, del 25 maggio 1981. In caso di estrazione dai suddetti magazzini di partite di tali prodotti, i relativi documenti di accompagnamento, compilati dall’esercente, vengono vistati dal funziona rio responsabile dell’operazione.
6. Tutte le operazioni tecniche di cui ai precedenti commi sono oggetto di registrazioni contabili da parte del depositario autorizzato secondo le modalità di cui all’articolo 7 ed il loro controllo è diretto all’accertamento ed alla liquidazione del tributo.
7. Il depositario autorizzato corrisponde l’imposta dovuta nei termini previsti dall’articolo 3, comma 4, del testo unico e successive modifiche. L’imposta è corrisposta, entro i medesimi termini, anche sui cali ecce denti quelli ammissibili, rilevati dal depositario auto rizzato e dallo stesso scaricati, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del presente regolamento; per i prodotti denaturati, è applicata l’aliquota relativa ai prodotti non denaturati.
8. A norma dell’articolo 18, comma 2, del testo unico, i depositari autorizzati assicurano al personale dell’Agenzia ed agli appartenenti alla Guardia di finanza il libero accesso, in qualsiasi momento, al deposito fiscale.
Articolo 6.
Denaturazione
1. Le operazioni di denaturazione si svolgono nei depositi fiscali o doganali e negli altri impianti autorizzati da normative specifiche. Gli impianti di denatura zione sono soggetti a denuncia all’Utf competente per territorio, che esegue, entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia, la verifica tecnica al fine di riconoscerne l’idoneità e la conformità ai criteri stabiliti dall’Agenzia; in tale sede, l’Utf ha facoltà di prescrivere gli adattamenti e le integrazioni necessari alla salvaguardia degli interessi erariali, compresa la istituzione di appositi locali per la custodia dei denaturanti. Della verifica eseguita viene redatto verbale sottoscritto anche dall’operatore, che ne riceve un esemplare e si impegna a notificare preventivamente all’Utf tutte le modifiche che intendesse successivamente apportare.
2. Le operazioni di denaturazione si svolgono durante l’orario ordinario di apertura degli uffici del l’Agenzia, alla presenza di due funzionari della sud detta Agenzia o di un funzionario dell’Agenzia mede sima e di un ufficiale o sottufficiale della Guardia di finanza, non in servizio di vigilanza, quest’ultimo, presso l’impianto. Se la denaturazione è effettuata in linea non è necessaria la presenza continua presso l’impianto di denaturazione degli incaricati della vigilanza, purché siano installati idonei dispositivi di segnala zione di regolarità dell’operazione e di blocco automatico in caso di guasti.
3. È facoltà dell’Agenzia stabilire le condizioni, subordinatamente alle quali le operazioni di denatura rione possano svolgersi anche al di fuori dell’orario di cui al comma 2 o possano essere effettuate alla presenza di un solo funzionario o direttamente dagli interessati, sotto la loro responsabilità.
4. Comunicazione dell’effettuazione delle operazioni di denaturazione è fatta pervenire al competente ufficio dell’Agenzia almeno tre giorni prima, dal computo dei quali sono esclusi il sabato e le festività; al termine, tutte le operazioni sono oggetto di verbalizzazione o di dichiarazione di effettuazione da parte dell’operatore nonché di registrazione nelle contabilità dell’operatore e dell’Utf, secondo le modalità stabilite dall’Agenzia.
5. I prodotti denaturati sono a disposizione dell’esercente per le successive operazioni di custodia e di movimentazione.
Articolo 7.
Contabilità del depositario autorizzato
1. Fatte salve le disposizioni specifiche per i singoli prodotti, il depositario autorizzato esercente impianto di fabbricazione di prodotti da sottoporre ad accisa tiene, conformemente alle istruzioni impartite dal l’Agenzia:
a) un registro di carico e scarico delle materie prime e dei prodotti semilavorati introdotti od estratti dal deposito;
b) un registro di carico e scarico dei singoli prodotti finiti sottoposti ad accisa, distintamente per pro dotti denaturati e prodotti non denaturati, riportando anche le rimanenze contabili giornaliere, quando necessarie per il conteggio dei cali ammissibili. Sullo stesso registro sono riportati anche i cali e le eccedenze che l’operatore abbia riscontrato e comunicato all’Utf a mezzo raccomandata a.r., telefax o per via informatica, contestualmente all’effettuazione della registrazione. Entro il primo giorno feriale, escluso il sabato successivo alla scadenza del termine per il pagamento del l’accisa, che è provato, a norma dell’articolo 1 del decreto del ministro del Tesoro 4 aprile 1995, n. 334, anche mediante ricevuta di conto corrente postale, viene effettuata la registrazione degli estremi del versa mento, la cui ricevuta a quietanza è custodita assieme al registro;
c) un registro delle singole partite ricevute e spedite in sospensione d’accisa nel quale sono riportati anche i dati relativi all’appuramento delle partite spedite nonché, giornalmente, l’ammontare della cauzione dovuta sulle spedizioni non ancora appurate.
2. Oltre alla tenuta delle contabilità di cui al comma 1, il depositario autorizzato:
a) fa pervenire o comunque trasmette con raccomandata a.r. all’Utf entro il quinto giorno successivo al termine di ciascuna quindicina, considerando la seconda quindicina di ciascun mese terminante con la fine del mese, un prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa, distintamente per posizione fiscale, nonché del movimento d’imposta e delle relative garanzie; al prospetto è allegata la distinta delle partite introdotte ed estratte in sospensione di accisa, con l’indicazione del mittente o del destinatario e con gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento; (vedi circolare n. 8/D del 13 marzo 2009)
b) fa pervenire o comunque trasmette con raccomandata a.r. all’Utf, entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine per la corresponsione dell’accisa, fotocopia della ricevuta di versamento del l’imposta.
3. I depositari autorizzati esercenti impianti di trasformazione tengono, secondo le modalità di cui all’articolo 24, le contabilità previste dall’articolo 2, comma 8, del decreto del ministro delle Finanze 18 settembre 1997, n. 383, riportando anche i cali e le eccedenze riscontrati e comunicati con le stesse modalità di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo; tengono, inoltre, il registro di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo ed adempiono alle incombenze di cui al comma 2 del medesimo. I depositari autorizzati esercenti impianti di solo deposito tengono i registri di cui al comma 1, lettere b) e c) ed adempiono alle incombenze di cui al comma 2.
4. Il depositano autorizzato di cui al comma 1 redige almeno una volta l’anno:
a) l’inventano fisico delle materie prime, dei pro dotti semilavorati e dei prodotti finiti;
b) il bilancio di materia distintamente per sezione di impianto, con l’indicazione delle rese di lavorazione;
c) il bilancio energetico, con l’indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili attribuibili alle diverse sezioni dell’impianto.
Articolo 8.
Disposizioni specifiche per i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra non ché per i piccoli produttori di vino
1. Per i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, e dell’arti colo 7, comma 1, lettere a) e b). Il registro di cui alla lettera c) del comma 1 del predetto articolo 7 è tenuto limitatamente ai trasferimenti intracomunitari. Il pro spetto di cui alla lettera a) dell’articolo 7, comma 2, è presentato, anziché quindicinalmente, annualmente, entro il quindicesimo giorno successivo al termine del l’anno cui si riferisce; entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese in cui siano stati effettuati trasferimenti intracomunitari viene presentata una distinta delle partite oggetto delle suddette movimenta zioni. (vedi circolare n. 8/D del 13 marzo 2009)
2. I piccoli produttori di vino di cui all’articolo 37, comma 1, del testo unico assolvono all’obbligo di informare l’Utf competente per territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate presentando, entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese in cui siano state espletate le suddette operazioni, una distinta delle medesime.
Articolo 9.
(omissis)
Articolo 10.
Contabilità degli Utf
1. Gli Utf tengono, previo riscontro contabile del prospetto di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), sulla base dei verbali di cui all’articolo 5, comma 4, dei ver bali o delle dichiarazioni di denaturazione di cui all’articolo 6, comma 4, della dichiarazione di cui all’arti colo 16 e di eventuale altra documentazione, secondo modalità stabilite dall’Agenzia, scritturazioni contabili dalle quali devono risultare, per ogni deposito fiscale, il carico e lo scarico dei prodotti finiti sottoposti ad accisa ed i relativi movimenti di imposta e di garanzie nonché gli estremi dei versamenti effettuati e dei provvedimenti che danno luogo a rimborsi di imposta.
2. Le scritturazioni di cui al comma 1 sono tenute, nei casi previsti, su registri a rigoroso rendiconto, e, negli altri casi, su registri vidimati dalla direzione comparti mentale. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia può essere anche prevista la tenuta informatizzata delle contabilità.
3. Per il vino e per le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, in vigenza dell’aliquota d’accisa zero, le contabilizzazioni previste dal comma 1 sono tenute dall’Utf limitatamente alla registrazione annuale della produzione ed a quella dei trasferimenti intracomunitari.
Articolo 11.
Garanzia per l’esercizio del credito
1. Nel caso di prodotti custoditi nei magazzini suggellati dall’Utf ai sensi dell’articolo 5, comma 5, al fine di consentire l’esercizio del credito il suddetto ufficio, a richiesta del depositario autorizzato, rilascia all’istituto esercente il credito un certificato attestante l’esistenza, in magazzino, del prodotto posto a garanzia del credito medesimo. L’estrazione di tale prodotto è vincolata alla restituzione del certificato o, in mancanza, all’assenso del creditore con atto recante la sua firma autenticata da un notaio.
Sezione III
MODALITÀ, DI ACCERTAMENTO DEI SINGOLI PRODOTTI
Articolo 12.
Accertamento dell’alcol etilico
1. I misuratori di cui al comma 1 dell’articolo 33 del testo unico, da utilizzare ai fini dell’accertamento del l’alcol etilico, sono di tipo volumetrico e sono muniti di prelevatori automatici per la raccolta di un camp ione, d’ora in avanti denominato «saggio», aventi capacità tale da garantire il funzionamento continuativo per un periodo di almeno quindici giorni. L’impianto di produzione è dotato del recipiente collettore di cui al comma 4 del predetto articolo 33, montato su bilico o tarato, con capacità minima tale da consentire lo stoccaggio della produzione di almeno tre giorni e massima fino ad un limite stabilito dall’Utf tenendo presenti le esigenze della sicurezza fiscale; la determinazione dell’alcol raccolto nello stesso è effettuata riportandone il volume alla temperatura di 20°C. La determinazione a mezzo misuratore volumetrico e quella a mezzo recipiente collettore, quest’ultima d’ora in avanti denominata «determinazione diretta», sono effettuate dal personale finanziario in contraddittorio con il fabbricante.
2. Può prescindersi dall’installazione del prelevatore automatico di cui al comma 1, nel caso di produzione delle cosiddette «teste e code» o di impianti di portata massima non superiore a 300 litri/ora; in tali evenienze, come titolo alcolometrico volumico del saggio è assunta la media ponderale delle gradazioni relative alle operazioni di determinazione diretta cui il saggio medesimo si riferisce.
3. L’impianto di produzione completo del misuratore, del prelevatore automatico di campioni e del recipiente collettore viene suggellato secondo le modalità stabilite dall’Agenzia.
4. In caso di guasti al misuratore o di rottura di suggelli applicati sia al misuratore medesimo sia ad altre parti dell’apparecchio di distillazione ed in caso di rot ture dell’apparecchio di distillazione o di parti di esso, ne viene fatta immediata denuncia all’ufficio finanzia rio di fabbrica o, in mancanza, all’Utf; se l’alcol fuoriesce dall’apparecchio prima di arrivare al recipiente collettore o se fuoriesce dal recipiente collettore mede simo, viene sospesa la lavorazione. Quando non
si veri fica alcuna fuoriuscita di alcol, come pure in occasione di riparazioni o di cambio del misuratore, la quantificazione della produzione è effettuata mediante determinazione diretta, per il tempo strettamente necessario all’espletamento della riparazione o della sostituzione e, comunque, per non più di due mesi, tra scorsi i quali la lavorazione viene sospesa. Qualora si siano verificate perdite di alcol, la determinazione è effettuata in base alla potenzialità dell’impianto e ad ogni altro elemento utile per la valutazione della produzione.
5. La determinazione dei quantitativi di alcol pro dotti dagli impianti aventi i requisiti di cui all’arti colo 33, comma 2, del testo unico, i cui esercenti abbiano fatto richiesta all’Utf di essere assoggettati a tassazione forfetaria, qualora non sia applicabile la procedura prevista dal comma 3 del suddetto articolo è effettuata sulla base di elementi tecnici ed operativi rilevati dall’Utf e debitamente verbalizzati. L’accisa viene liquidata dall’Utf sulla base della comunica zione di lavorazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del presente regolamento e notificata all’esercente con la procedura di cui all’articolo 14, comma 1, del testo unico; in alternativa, l’esercente può allegare alla suddetta comunicazione, al momento della sua presentazione, fotocopia della documentazione atte stante il pagamento dell’accisa. L’esercente tiene il registro di carico e scarico delle materie prime di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) e prende in carico la produzione effettiva, da esso stesso accertata, su apposito registro, allo scarico del quale riporta le partite estratte dall’impianto, con riferimento agli estremi dei documenti di accompagnamento, nonché, mensilmente, i quantitativi destinati al proprio uso familiare, trasferiti, senza emissione di documenti, nella propria abita zione, qualora la stessa possa essere considerata pertinenza della fabbrica; qualora non si verifichi la sud detta condizione, la detenzione nell’abitazione è soggetta alla disciplina di carattere generale previstà, per i depositi per uso privato, dall’articolo 20, comma 4, del presente regolamento.
Articolo 13.
Accertamento del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra
1. In vigenza dell’aliquota d’accisa zero, l’accerta mento della produzione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra presso i depositi fiscali è effettuata dall’Utf sulla base del prospetto annuale di cui all’articolo 8, comma 1.
2. Le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, se non vengono destinate all’alimentazione umana, sono soggette alla disciplina di cui ai commi 7 e 9 dell’articolo 23.
Articolo 14.
Accertamento dei prodotti alcolici intermedi
1. I fabbricanti dei prodotti alcolici intermedi indicano, nella comunicazione di cui all’articolo 5, comma 3, che può riferirsi anche a periodi inferiori ad un mese, le singole partite che si intendono produrre, nonché i giorni in cui sono effettuate le relative lavorazioni. Per ogni partita ottenuta redigono poi, secondo le istruzioni impartite dall’Agenzia, apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali da porre a corredo delle registrazioni contabili e l’altro da allegare al prospetto di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), con l’indicazione delle materie prime impiegate e dei quantitativi di prodotto sfuso ottenuti. Sulla base del predetto verbale l’Utf effettua l’accertamento fiscale della produzione; esegue inoltre, ai fini del controllo della fabbricazione, esperimenti di lavorazione.
Articolo 15.
(omissis)
Sezione IV
Prescrizioni, inventari e altri controlli fiscali
Articolo 16.
(omissis)
Articolo 17.
Verifica del processo di lavorazione e controlli fiscali
1. Durante le fasi di fabbricazione e di trasformazione dei prodotti soggetti ad accisa, l’Utf ha facoltà di controllare la regolarità dei processi di lavorazione, con riferimento alle risultanze della verifica tecnica degli impianti e della comunicazione preventiva relativa alle operazioni in atto.
2. I controlli di cui al comma 1 comportano, tra l’altro, l’effettuazione di tutte o di talune delle seguenti operazioni:
a) riscontro del regolare funzionamento degli strumenti e degli apparecchi di misura installati;
b) riscontro del regolare suggellamento, se previ sto, degli impianti e delle apparecchiature tecniche di accertamento;
c) riscontro delle grandezze di stato concernenti le materie in circolo, rilevanti ai fini fiscali;
d) rilevazione, anche a scandaglio, delle giacenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti ed eventuale prelevamento di campioni;
e) accertamento del regolare andamento del pro cesso di lavorazione, con riferimento alle potenzialità degli impianti ed al bilancio quantitativo e qualitativo di una o più sezioni di trattamento;
f) rilievo dei consumi energetici e loro confronto con le richieste energetiche dei processi di lavorazione in atto;
g) determinazione di rese anche parziali di lavora zione e di eventuali parametri d’impiego;
h) esami e riscontri di registri contabili e della relativa documentazione tenuti per fini commerciali, amministrativi e fiscali.
3. I controlli di cui al comma 1 devono risultare in apposito verbale, redatto in contraddittorio con l’operatore, e sono intesi essenzialmente a verificare che:
a) le quantità e le qualità dei prodotti ottenuti siano congrue con i parametri d’impiego e le rese di lavorazione, nonché con le indicazioni degli strumenti di misura;
b) siano regolarmente tenute le contabilità inerenti alle materie prime, ai semilavorati ed ai prodotti finiti ottenuti, pervenuti o estratti;
c) i versamenti d’imposta siano stati regolarmente effettuati;
d) la cauzione prestata sia congrua con l’attività effettivamente svolta;
e) i cali scaricati dal depositario autorizzato, senza corresponsione dell’imposta, rientrino nei limiti ammissibili.
4. Oltre che presso i depositi fiscali, sono effettuati controlli anche presso operatori economici comunque sottoposti al regime delle accise sui prodotti alcolici.
5. Le disposizioni in materia di accesso alle attrezza ture informatiche, di cui all’articolo 26, comma 5, del decreto del ministro delle Finanze 25 marzo 1996, n. 210, si applicano anche per i controlli eseguiti presso gli operatori che movimentano prodotti alcolici in regime sospensivo.
6. Nei depositi fiscali affidati alla vigilanza della dogana, quest’ultima, per le incombenze di rilevanza tecnica, richiede l’intervento dell’Utf.
7. Per l’effettuazione dei controlli previsti dal presente articolo, l’Utf si avvale delle facoltà accordate gli dall’articolo 18 del testo unico. Controlli analoghi sono effettuati dagli appartenenti alla Guardia di finanza, nell’ambito delle facoltà loro concesse dal medesimo articolo.
Articolo 18.
Inventari
1. Gli inventari periodici di cui all’articolo 18, comma 1, del testo unico sono effettuati nei depositi fiscali di alcol etilico e di prodotti intermedi con cadenza annuale. Per le partite sottoposte ad invecchia mento l’inventario può essere effettuato al momento dell’ultimazione dell’estrazione dal magazzino di ogni singola partita. Per gli inventari effettuati presso gli opifici di trasformazione sono ritenute valide le grada zioni dei semilavorati e dei prodotti finiti dichiarate dal fabbricante e, per i prodotti condizionati, quelle riportate sulle etichette, ferma restando la possibilità di procedere a controlli analitici a scandaglio. Analoga mente, per quanto concerne il volume dei prodotti condizionati, viene assunto il valore nominale riportato sull’etichetta.
2.34. (omissis)
5. Presso i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, in vigenza dell’aliquota zero, in luogo degli inventari di cui al comma 1 sono effettuati riscontri, anche sulla base delle scritturazioni prescritte dalle norme di tutela agricola, da quelle sulla produzione e sul commercio o da ogni altra normativa, ogni volta che sussistono specifici motivi o, a scandaglio secondo le direttive dell’Agenzia; gli interventi sono particolarmente finalizzati al controllo delle incombenze connesse alle movimentazioni intra comunitarie.
6. Oltre agli inventari periodici di cui al comma 1, sono effettuati inventari straordinari, secondo criteri stabiliti dall’Agenzia.
7. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 47, comma 1, del testo unico, vengono considerati come regolari immissioni in consumo gli scarichi dal registro di carico e scarico, effettuati secondo le modalità dell’arti colo 7, comma 1, lettera b), del presente regolamento, dei cali, eccedenti quelli previsti dall’articolo 4 del testo unico, su cui venga corrisposta l’imposta nei termini prescritti. La determinazione dei cali effettivi, in sede d’inventano, è effettuata con riferimento all’intero periodo preso a base dell’inventano medesimo, senza tener conto, al suddetto fine, dei cali eventualmente scaricati dall’esercente. Nella medesima sede è effettuato il conguaglio dell’accisa eventualmente corri sposta.
8. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 47, comma 2, del testo unico, sono ammesse le seguenti tolleranze sulle eccedenze riscontrate nel corso di inventari di depositi fiscali:
a) nei depositi fiscali di birra, una tolleranza rispetto alla giacenza contabile di ciascuna specie di imballaggio o contenitore non superiore allo 0,30 per cento del numero di ciascun tipo di imballaggio o con tenitore estratto nei trenta giorni precedenti a quello dell’inventario;
b) nei depositi fiscali di alcol etilico e di prodotti alcolici intermedi, una tolleranza del 2 per cento rispetto al carico del magazzino, definito come somma della giacenza al momento della precedente verifica e dei prodotti successivamente introdotti.
CAPO II
APPLICAZIONE DEI CONTRASSEGNI DI STATO
Articolo 19.
Consegna ed utilizzazione dei contrassegni
1. I contrassegni di Stato di cui all’articolo 13, comma 1, del testo unico sono forniti agli uffici del Dipartimento dall’Istituto poligrafico e zecca dello Stato secondo le disposizioni del Capo VI del decreto del ministro delle Finanze 19 maggio 1943, recante istruzioni di contabilità per l’amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione. La corresponsione del prezzo dei contrassegni da parte degli utilizzatori è effettuata sull’apposito capitolo di entrata, anche a mezzo di conto corrente postale.
2. L’applicazione dei contrassegni sui recipienti con tenenti i prodotti determinati con il decreto di cui all’articolo 13, comma 2 del testo unico è effettuata con le modalità tecniche stabilite dall’Agenzia, che può anche consentire, nel caso di recipienti di capacità fino a 5 centilitri, che il contrassegno sia applicato, anziché sui recipienti, sulla confezione che li contiene. L’applicazione dei contrassegni è effettuata presso:
a) i depositi fiscali nazionali abilitati alla custodia dei prodotti da contrassegnare;
b) i depositi fiscali ubicati in altri Paesi comuni tari che agiscano per proprio conto;
c) i depositi fiscali ubicati in altri Paesi comuni tari che agiscano per conto di operatori nazionali;
d) gli impianti di Paesi terzi che agiscano per conto di importatori nazionali;
e) gli impianti di condizionamento di prodotti assoggettati ad accisa;
f) le dogane attraverso le quali avviene l’importa zione ed i depositi doganali.
3. La consegna dei contrassegni è effettuata dall ’Utf o, nei casi di cui al comma 2, lettere d) ed f), dalla direzione della circoscrizione doganale, a richiesta scritta degli interessati, previa esibizione della documentazione comprovante la corresponsione del prezzo dei contrassegni e, nei casi previsti dall’articolo 13, commi 5 e 7, del testo unico, l’avvenuta presta zione della cauzione, di importo pari al 100 per cento dell’accisa gravante sui prodotti da contrassegnare. Se l’importatore nazionale di cui al comma 2, lettera d) è l’esercente di un deposito fiscale nazionale abilitato all’applicazione dei contrassegni, la consegna dei contrassegni da inviare presso gli impianti ubicati nei Paesi terzi può essere effettuata anche dall’Utf, che ne dà opportuna comunicazione alla direzione della competente circoscrizione doganale. Ogni operazione è verbalizzata in apposita nota di consegna, in doppio esemplare, uno dei quali di pertinenza dell’interessato, da cui risultano gli estremi del ricevente, dei contrassegni ceduti e dei versamenti effettuati nonché, nei casi previ sti, della cauzione prestata ed è contabilizzata dal l’Utf o dalla circoscrizione doganale secondo le istruzioni dell’Agenzia, anche ai fini dell’incameramento della cauzione in caso di mancata applicazione dei contrassegni nei termini previsti dai commi 5 e 7 dell’arti colo 13 del testo unico.
4. I contrassegni divenuti inservibili per deterioramento o rottura sono riconsegnati all’Utf o alla dire zione della circoscrizione doganale, che redigono una nota di riconsegna in doppio esemplare, uno dei quali di pertinenza del cedente, e procedono alla distruzione dei contrassegni medesimi, anche presso l’impianto utilizzatore, previa verbalizzazione, per evitare l’incameramento della quota di cauzione afferente. Per i contrassegni andati distrutti nel corso della lavorazione e non singolarmente recuperabili o individuabili, ove non si abbiano elementi per sospettare un’illecita sottrazione, l’accertamento della mancata applicazione, da far risultare nella nota di riconsegna, è effettuato limitatamente agli ammanchi congruenti con i risultati dei riscontri dell’Utf. Sono pure distrutti i contrassegni riconsegnati perché non ne è più prevista l’utilizza zione. Per la distruzione dei contrassegni in possesso degli uffici dell’Agenzia e divenuti inservibili sono osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69 del decreto del ministro del Tesoro 10 maggio 1989, recante istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e con trollo sulla produzione delle carte valori.
5. Qualora, nei casi di cui al comma 2, lettere a) ed f), venga utilizzata, per il ritiro dei contrassegni, da effettuare rispettivamente presso l’Utf o la circoscrizione doganale territorialmente competenti, una cauzione prestata in via permanente, ai fini del riconosci mento della quota parte della cauzione ancora disponi bile è presentata, dall’operatore, una dichiarazione riportante, con riferimento ai verbali di consegna nonché alle registrazioni contabili di cui al comma 12, il numero dei contrassegni precedentemente ritirati che sono stati applicati o che vengono restituiti contestualmente alla presentazione della dichiarazione medesima perché divenuti inservibili o perché non ne è prevista l’applicazione nei termini di cui all’articolo 13, comma 5, del testo unico ovvero di cui è stata riconosciuta la distruzione nel corso della lavorazione.
6. La consegna dei contrassegni ai depositi fiscali ubicati in altri Paesi comunitari di cui al comma 2, lett era b) è effettuata per il tramite dei rispettivi rappresentanti fiscali di cui all’articolo 9 del testo unico, che li acquistano presso gli Utf dipendenti dalla direzione compartimentale che ha rilasciato il codice d’accisa. La merce contrassegnata è scortata da DAA su cui sono riportati anche la serie e gli estremi numerici dei contrassegni applicati. Qualora, nel suddetto documento di accompagnamento, risultasse difficoltoso, a causa di distruzioni avvenute nel corso delle lavora zioni, riportare gli estremi dei singoli contrassegni applicati, possono, in alternativa, indicarsi, oltre al numero ed alla taglia dei contrassegni, gli estremi della nota dì consegna della partita di cui i medesimi face vano parte. Ricevuta la merce, i rappresentanti fiscali richiedono agli Utf competenti sul luogo dove i pro dotti contrassegnati vengono consegnati ai suddetti rappresentanti fiscali il rilascio di una certificazione, da cui risultino la quantità e tipologia della merce ed i dati identificativi dei contrassegni, rilevati dai DAA; prima del rilascio della certificazione, gli Utf possono effettuare riscontri fisici, a scandaglio, sui contrassegni applicati e sulla relativa numerazione. Sulla base della suddetta certificazione l’Utf che aveva rilasciato i contrassegni svolge le incombenze relative allo svincolo della quota parte di cauzione afferente ai contrassegni applicati. La cauzione non è incamerata in caso di distruzione debitamente verbalizzata dall’autorità fiscale del Paese comunitario, secondo criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4.
7. La consegna dei contrassegni da inviare ai depositi fiscali ubicati in altri Paesi comunitari di cui al comma 2, lettera c), da indicare nella richiesta prevista al comma 3, dai quali si intendano ritirare prodotti già contrassegnati, è effettuata solo nei confronti di deposi tari autorizzati, operatori registrati di cui all’articolo 8 del testo unico o rappresentanti fiscali, che li ritirano presso gli Utf territorialmente competenti. Per la spe dizione della merce, che sarà ricevuta presso i suddetti soggetti o presso depositi fiscali od operatori registrati dagli stessi designati nella cennata richiesta, e lo svincolo della cauzione si segue la procedura di cui al comma 6, a meno che non si tratti di partite ricevute con continuità presso lo stesso deposito fiscale cui sono stati consegnati i contrassegni, a fronte di una garanzia prestata in via permanente. In tal caso il depositario autorizzato tiene in evidenza, in un registro analogo a quello di cui al comma 12, il movimento dei suddetti contrassegni e della relativa garanzia, con riferimento anche ai DAA che hanno scortato la merce ai cui con tenitori i contrassegni sono stati applicati.
8. Gli importatori che, a norma del comma 2, lettera d), intendono acquistare contrassegni da far applicare in impianti ubicati in Paesi terzi indicano, nella domanda da presentare alla direzione della circoscrizione doganale competente per la dogana attraverso la quale si vuole effettuare l’importazione, anche la denominazione di tale dogana, e, per i prodotti di cui all’articolo 32 del testo unico, prestano la prevista cauzione commisurata alla gradazione effettiva e, comunque, per un contenuto alcolico, effettivo non inferiore a 40 gradi. Lo svincolo della cauzione è effettuato previo riscontro documentale, da parte della dogana presso cui si svolgono le operazioni di importazione, dell’avvenuta applicazione dei contrassegni. I suddetti riscontri possono essere effettuati dall’Utf, nei casi previsti dal l’articolo 5, comma 1.
9. La consegna dei contrassegni agli impianti di condizionamento di prodotti assoggettati ad accisa di cui al comma 2, lettera e), è effettuata dall’Utf territorialmente competente previa esibizione della documenta zione contabile da cui risulti la disponibilità del pro dotto da contrassegnare.
10. L’UTF può consentire, su motivata richiesta, il cambio di destinazione dei contrassegni consegnati ad un operatore, purché il nuovo impiego avvenga per un’attività ricadente sotto la responsabilità dell’operatore medesimo.
11. L’abbuono o la restituzione dell’accisa sui pro dotti contrassegnati trasferiti in altri Paesi comunitari o esportati sono subordinati alla distruzione, alla presenza dell’Utf o della dogana, dei contrassegni applicati. In alternativa alla distruzione, l’Agenzia può con sentire che i contrassegni vengano annullati, secondo sistemi ritenuti idonei.
12. Presso gli impianti nazionali dove sono applicati i contrassegni di Stato è tenuto, con le modalità stabilite dall’Agenzia, un apposito registro di carico e scarico in cui sono fatte risultare le operazioni relative alla movimentazione dei contrassegni medesimi, nonché la situazione attinente alle garanzie in atto. Al registro sono allegati gli esemplari delle note di consegna o di riconsegna, di cui ai commi 3 e 4, di pertinenza dell’operatore. Viene tenuto, inoltre, un registro di carico e scarico dei prodotti contrassegnati, secondo modalità stabilite dall’Agenzia. La custodia e la contabilizza zione dei prodotti contrassegnati altrove, introdotti negli impianti di cui al presente comma, sono effettuate distintamente da quelle dei prodotti contrassegnati negli impianti medesimi.
13. In occasione degli inventari periodici di cui all’articolo 19 e delle verifiche presso gli impianti di condizionamento o di deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa e, comunque, ogni qualvolta ritenuto opportuno, è effettuato anche il controllo della regolare utilizzazione dei contrassegni. Controlli sui contrassegni applicati sono effettuati anche presso gli esercizi di vendita.
CAPO III
CONTROLLI SUL DEPOSITO DELL’ALCOL ETILICO E DELLE BEVANDE ALCOLICHE, ASSOGGETTATI AD ACCISA, E REGIME DELLA CIRCOLAZIONE
Articolo 20.
Denuncia di deposito e rilascio della licenza
1. Chiunque intende esercire, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del testo unico, un impianto di trasforma zione, di condizionamento o di deposito di alcol etilico e bevande alcoliche assoggettati ad accisa, almeno 60 giorni prima di iniziare l’attività presenta all’Utf competente per territorio apposita denuncia, contenente la denominazione della ditta, la sua sede, la partita IVA, il codice fiscale e le generalità del rappresentante legale e dell’eventuale rappresentante negoziale, il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l’istituendo deposito, nonché la capacità di stoccaggio del medesimo. Se trattasi di un impianto di trasformazione, la denuncia riporta anche le seguenti indicazioni: a) i numeri di telefono e di fax;
b) la descrizione delle apparecchiature, dei pro cessi di lavorazione e della potenzialità degli impianti;
c) la descrizione e le caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature per la produzione, l’acquisizione e la misurazione dell’energia;
d) la quantità massima dei prodotti assoggettatì ad accisa che in qualsiasi momento si potrà trovare nel deposito;
e) la descrizione degli strumenti installati per la misurazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti;
f) le procedure operative di carattere tecnico-contabile che si intendono attivare per la gestione del deposito.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 vengono presentate le denunce di attivazione dei depositi di alcol denaturato con denaturante generale nonché degli esercizi di vendita di alcol etilico e di bevande alcoliche, di cui all’articolo 29, comma 2, del testo unico. Agli effetti della suddetta norma, costituisce esercizio di vendita anche l’insieme degli apparecchi automatici, non installati in apposito locale adibito esclusivamente alla vendita al minuto, gestiti da un medesimo soggetto nell’ambito di uno stesso comune.
3. Ricevute le denunce di cui al commi 1 e 2, l’Utf, accertato che non sussistano i motivi ostativi di cui all’articolo 29, comma 4, del testo unico e che sia stato corrisposto il diritto di cui all’articolo 63, comma 2, lettera d) del testo unico medesimo, effettuata, relativa mente agli impianti di trasformazione e di deposito per usi diversi da quelli privati di cui al comma 1, la verifica tecnica, rilascia la licenza di esercizio valida ai soli fini fiscali e vidima i registri di carico e scarico, nei casi previsti dal citato articolo 29, comma 4. Resta ferma l’esclusiva responsabilità dell’operatore qualora svolga l’attività senza essere in possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie.
4. Oltre ai casi previsti dagli articoli 27, comma 2, e 29, commi 3 e 4, del testo unico e dal decreto del mini stro delle Finanze 26 giugno 1997, n. 219, sono esclusi dall’obbligo della denuncia e della tenuta del registro di carico e scarico i depositi e gli esercizi di vendita delle merci, diverse dai prodotti di cui ai codici NC 2207 e 2208 nonché dalle profumerie alcoliche, contenenti alcol o bevande alcoliche, esenti, denaturati o non denaturati. L’esclusione dalla denuncia di cui all’articolo 29, comma 3, lettera a) del testo unico è estesa anche agli esercenti il deposito di prodotti alcolici confezionati in recipienti muniti di contrassegno di Stato, anche se di capacità superiore a 5 litri. L’esclusione dalla tenuta del registro di carico e scarico previ sta, per gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici, dal comma 4 del citato articolo 29 è estesa anche agli esercenti la vendita all’ingrosso, qualora non soggetti alla denuncia di deposito, ai sensi del comma 3, del medesimo articolo. Il limite di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico è elevato a 50 litri idrati per i depositi di alcol e di bevande alcoliche presso privati, a condizione che i suddetti prodotti siano destinati ad uso familiare e non formino oggetto di alcuna attività di vendita; i titolari di tali depositi non sono soggetti alla tenuta del registro di carico e scarico ma conservano, per un periodo di cinque anni, i documenti di accompagnamento delle partite ricevute.
Articolo 21.
Regime della circolazione
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, la movimentazione dei prodotti alcolici soggetti ad accisa nonché di quelli assoggettati ad accisa o denaturati con denaturante generale e sottoposti ai vincoli di circolazione di cui all’articolo 30 del testo unico è effettuata con le modalità previste dal decreto del ministro delle Finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modi fiche; la movimentazione degli alcoli denaturati con denaturanti speciali è effettuata con le modalità di cui al decreto del ministro delle Finanze 9 luglio 1996, n. 524. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2 e ove non diversamente disposto, per la movimentazione dei prodotti alcolici assoggettati ad accisa e non sottoposti ai vincoli di cui all’articolo 30 del testo unico si rende applicabile l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472.
2. L’esclusione dai vincoli di circolazione per i prodotti alcolici assoggettati ad accisa prevista dall’arti colo 30, comma 2, lettera a), del testo unico è estesa ai prodotti alcolici confezionati in recipienti, muniti di contrassegno di Stato, anche se di capacità superiore ai 5 litri. Sono escluse dai vincoli di circolazione e non sono considerate, ai fini della circolazione, sottoposte al regime delle accise le merci, diverse dai prodotti di cui ai codici NC 2207 e 2208, contenenti alcol o bevande alcoliche, esenti, denaturati o non denaturati.
3. In vigenza dell’aliquota d’accisa zero, la movimentazione fra depositi fiscali nazionali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra non è subordinata all’emissione del documento di accompagnamento accise (DAA) di cui al decreto del ministro delle Finanze n. 210/1996.
4. In caso di reintroduzione nel deposito fiscale mittente di partite o frazioni di partite di birra e di pro dotti alcolici contrassegnati, assoggettate ad accisa, idonee al consumo e successivamente rifiutate dal destinatario, vengono seguite le procedure previste rispettivamente ai commi 4 e 5 dell’articolo 15 del decreto del ministro delle Finanze n. 210/1996 e successive modifiche, senza l’obbligo di effettuazione della comunicazione preventiva di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto medesimo. Sulla bolla di accompagnamento dei beni viaggianti e sul documento commerciale che scortano, rispettivamente, la birra ed i prodotti alcolici contrassegnati rifiutati e che vengono utilizzati per la ripresa in carico sono riportati anche gli estremi della fattura di acquisto o, nel caso della birra, anche quelli della bolla di accompagnamento relativa al viaggio di andata. I quantitativi reintrodotti vengono scomputati da quelli immessi in consumo nel periodo preso a base per la corresponsione dell’imposta, nel quale è avvenuta la reintroduzione, o, in caso di differenza negativa, anche da quelli immessi in consumo nei periodi immediatamente successivi.
5. La procedura per la concessione della restituzione dell’accisa afferente alla birra divenuta non idonea al consumo umano avviata alla rilavorazione od alla distruzione, di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto del ministro delle Finanze 9 luglio 1996, n. 524, si applica anche alla birra che, per motivi diversi dall’inidoneità al consumo umano, sia avviata alla rilavorazione in un deposito fiscale, promiscuamente con semi-lavorati o con prodotto non ancora accertato, secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 2, del decreto del ministro delle Finanze 18 settembre 1997, n 383. Alla suddetta procedura sono apportate le seguenti modifiche:
a) la birra è immessa in apposito magazzino ed è presa in carico, sulla base della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, su un registro di carico e scarico, tenuto con le stesse modalità del registro di magazzino di cui all’articolo 9, comma 5;
b) almeno 5 giorni prima del passaggio alla rilavorazione od alla distruzione, da effettuarsi durante l’orario ordinario di apertura degli uffici dell’Agenzia, con esclusione del sabato ma fatta salva la previsione dell’articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, viene presentata all’Utf apposita dichiarazione, contenente una dettagliata descrizione delle confezioni del prodotto da rilavorare o da distruggere, con riferimento ai relativi documenti di accompagnamento, redatta secondo le istruzioni impartite dal I ‘Agenzia; un secondo esemplare della dichiarazione è custodito presso l’impianto;
c) ai fini della verbalizzazione delle operazioni da parte dell’Utf, da effettuarsi sul secondo esemplare della dichiarazione, per passaggio alla rilavorazione o alla distruzione si intende lo sconfezionamento del pro dotto con la riduzione allo stato sfuso nonché il successivo invio dello stesso alla miscelazione od agli apparecchi di rilavorazione o a quelli di distruzione. Qualora, nel giorno e nell’orario indicati nella dichiara zione, non fosse presente personale dell’Utf, viene dato egualmente corso alle operazioni ed il rappresentante della ditta attesta, sotto la propria responsabilità, in calce al secondo esemplare della dichiarazione, l’avvenuta effettuazione delle operazioni medesime;
d) successivamente al passaggio alla rilavorazione od alla distruzione, viene presentata all’Utf domanda di restituzione dell’accisa afferente alla birra rilavorata od a quella distrutta perché divenuta non idonea al consumo umano, unitamente al secondo esemplare della dichiarazione, munito della verbalizzazione o del l’attestazione di cui alla lettera c).
CAPO IV
VIGILANZA FISCALE SUGLI ALCOL ETILICO, PROPILICO E ISOPROPILICO
NONCHE SULLE MATERIE PRIME ALCOLIGENE
(omissis)
CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
Articolo 24.
Tenuta e conservazione dei registri
1. I registri previsti dal presente regolamento sono approntati dalle ditte interessate conformemente a istruzioni fornite dall’Agenzia e sottoposti, prima del loro uso, a vidimazione da parte dell’Utf o della dogana, per gli impianti vigilati da quest’ultima. Le operazioni d’introduzione, estrazione e accertamento fiscale sono registrate entro le ore 10 del giorno successivo a quello in cui sono state effettuate, fatta salva l’applicazione di eventuali termini più ampi previsti dalle norme in materia di tutela agricola, per quanto concerne i prodotti vitivinicoli, oppure da decreti del direttore dell’Agenzia. Alla fine dell’esercizio finanzia rio i registri sono chiusi e le giacenze finali sono ripor tate sui registri dell’anno successivo. L’esercente custodisce i registri e la documentazione posta a corredo dei medesimi nei cinque anni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario.
2. I registri di cui al comma 1 possono essere costituiti da schede o da fogli mobili, numerati progressiva mente, oppure predisposti in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, preventivamente approvati dall’Utf o dalla dogana competenti. Ad evitare duplicazioni di registrazioni, più regi stri possono essere accorpati in uno solo mentre, per una maggiore facilità di lettura, un registro può essere suddiviso in più sezioni.
3. I registri ed i documenti di accompagnamento sono scritturati senza correzioni o raschiature; le parole e i numeri errati sono annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili e le annota zioni esatte sono riportate in corrispondenza.
Articolo 25.
Termini per le incombenze dell’amministrazione
1. I responsabili dei procedimenti di cui al presente regolamento ed i termini per la conclusione dei mede simi sono quelli indicati nel regolamento medesimo o, in mancanza, nell’area n. 1 della tabella allegata al decreto del ministro delle Finanze 19 ottobre 1994, n. 678. I suddetti termini possono essere superati solo se la ditta non ha fornito le indicazioni prescritte e se l’inizio dell’attività è stata subordinata all’attuazione di determinate prescrizioni da parte dell’Utf.
2. La documentazione costituente allegato alle istanze previste dal presente regolamento non è pro dotta qualora già in possesso della pubblica amministrazione, fermo restando l’obbligo di indicarne gli eventuali estremi.
Articolo 26.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le prescrizioni relative alla capacità dei preleva tori di campione e del recipiente collettore, di cui all’articolo 12, comma 1, non si applicano relativamente agli impianti di distillazione in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Analogamente, qualora, per i depositi fiscali di alcol etilico, di birra o di prodotti intermedi, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non fosse possibile realizzare l’assetto previsto dall’articolo 3, comma 1, l’attività continuerà ad essere consentita, con l’osservanza delle prescrizioni già in atto.
2. Nelle more dell’emanazione del decreto previsto dall’articolo 13, comma 2, del testo unico, i contrassegni di Stato continuano ad applicarsi allo spirito puro, ai liquori, alle acquaviti, agli estratti per essenze per preparazione liquori, ai vini aromatizzati ed ai vini liquorosi, nei casi prescritti e secondo le caratteristiche, i tagli ed i prezzi vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento,
3. In relazione all’evoluzione tecnologica dei processi produttivi e della strumentazione utilizzata per la misurazione dei prodotti, nonché in considerazione dei sistemi informatici e telematici in dotazione agli opera tori economici ed alla amministrazione finanziaria, con provvedimento del direttore dell’Agenzia da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale vengono rideterminate e aggiornate le modalità tecniche di accertamento e di contabilizzazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime delle accise o a vigilanza fiscale.
4. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni di cui al presente regolamento sono eseguiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Le ditte in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento producono l’eventuale documentazione, integrativa di quella già in possesso dell’Utf, prevista dal regolamento mede simo entro novanta giorni dalla richiesta del predetto ufficio.
5. Le piastrine di cui all’articolo 16, comma 3, applicate agli apparecchi di distillazione o alle loro parti essenziali, non destinati alla produzione di alcol etilico, sono restituite all’Utf entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento o, decorso tale ter mine, entro sessanta giorni dalla richiesta del suddetto ufficio.
Articolo 27.
(omissis)
Articolo 28.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.