Categoria: Accise, Documenti di accompagnamento
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 05-04-2000
Numero provvedimento: 68
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Procedura per l’utilizzo del DAA allo scopo di scortare spedizioni di prodotti comunitari destinati ad essere esportati fuori dalla Ue. Procedure per la riscossione dei crediti ai sensi della direttiva n. 308/76.

In relazione alle incertezze emerse in fase di applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le procedure di cui all’oggetto, considerato che il regime fiscale delle accise si applica esclusivamente per la movimentazione ed il deposito di merci comunitarie e che occorre tener ben distinto tale regime fiscale da quelli doganali, applicabili, invece, alle merci non comunitarie, si precisa quanto segue.

La direttiva 92/12, così come modificata dalla direttiva 94/74, prevede che i prodotti soggetti ad accisa provenienti da Paesi terzi, o da località non rientranti nel territorio fiscale dell’Unione, o ivi destinati, possono essere considerati in sospensione dei diritti di accisa quando siano vincolati ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell’articolo 84, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2913/92, oppure vengano introdotti in una zona franca o in un deposito franco (art. 6, comma 4, del Testo unico sulle accise, approvato con decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995).

Di conseguenza, poiché l’esportazione non rientra fra i regimi, previsti dal suddetto articolo 84, non possono essere considerati in sospensione di accisa quei prodotti che sono spediti alla dogana di uscita dalla Comunità utilizzando la procedura prevista dal regime d’esportazione.

Pertanto in riferimento a quanto già chiarito dalla circolare n. 173/D del 2 luglio 1992, prot. n. 3040/VII/SD, per il combinato disposto della direttiva 92/12 e del regolamento 3254/94, i documenti DAU utilizzati per il regime di esportazione non possono scortare, sia in ambito intracomunitario che nazionale, i prodotti soggetti ad accisa. La procedura relativa all’esportazione attivata presso la dogana ove si svolgono le formalità previste nel primo capoverso del paragrafo 6 bis dell’art. 793 delle disposizioni. d’applicazione del Codice doganale comunitario è consentita, nel caso di spedizioni di tali prodotti, al solo scopo di semplificare le incombenze doganali presso la dogana di uscita dalla Ue e non, invece, al fine di costituire un valido documento di trasporto. Quest’ultimo sarà, infatti, rappresentato dal documento considerato dalle norme idoneo a scortare la merce fino alla dogana di uscita dalla Comunità: il DAa, il DAS o il documento previsto dal reg. n. 2238/93 per i. piccoli produttori di vino, nel caso di prodotti destinati ad essere esportati attraverso una dogana situata fuori dal territorio dallo Stato, oppure il documento previsto dalle norme per la circolazione nazionale dei beni trasportati (DAA, DAS, Documento agricolo, XAB o Documento commerciale valido ai fini IVA), nel caso di trasferimenti interni di merci dirette a dogane italiane. La dogana di uscita attesta sul documento utilizzato l’uscita materiale delle merci dal territorio comunitario trattenendo l’esemplare del documento impiegato per scortare i prodotti a destinazione; in modo particolare, se si tratta dì un DAA o di DAS, lo stesso ufficio, ai sensi dell’articolo 19 della citata direttiva 92/12, trattiene l’esemplare n. 2 e 4 del DAA, o solo il n. 2 nel caso del DAS, e restituisce subito al mittente l’esemplare n. 3 munito della certificazione che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario (art. 24, comma 2, del D.m. n. 210 del 25 marzo 1996).

Poiché da quanto sopra si evince l’importanza assunta dalla corretta compilazione del DAA a tale scopo si reputa opportuno ribadire quanto previsto nelle note esplicative contenute nel regolamento n. 2225/93.

- nella casella 7 deve essere indicata la persona che agisce in nome e per conto dello speditore presso la dogana di uscita e non, quindi, alcuna informazione relativa a destinatari ubicati in Paesi extra Ue;

- nella casella 7a la dicitura «Esportazione fuori della Comunità» con l’indicazione della dogana di uscita dal territorio comunitario;

- nella casella 13 lo Stato membro in cui. si trova tale ultima dogana.

Per quanto riguarda, infine, il recupero dei crediti relativi ad imposte gravanti su merci soggette ad accisa spedite verso

Paesi comunitari e relativamente alle quali sono stati riscontrati una irregolarità o un ammanco nel Paese di transito o di destinazione, si chiarisce che esso avviene, sia per le accise che per i diritti. doganali, secondo la procedura stabilita dalla direttiva n. 76/308 del 15 marzo 1976. Pertanto, ogni attività di riscossione deve essere posta in essere solo a seguito di apposita richiesta formulata dalla Direzione compartimentale delle contabilità centralizzate la quale, ricevuta la necessaria documentazione dall’autorità del Paese membro creditore, provvederà ad interessare l’ufficio competente per gli atti esecutivi per la riscossione dell’accisa dovuta.

Ad ogni buon conto, in presenza di segnalazioni di ammanchi a destinazione, lo speditore provvederà a detrarre dall’importo garantito ai finì della circolazione l’ammontare corrispondente all’accisa dovuta risultante dall’annotazione apposta sul terzo esemplare del DAA o del DAS dall’autorità del Paese membro in cui è stata rilevato l’ammanco, fino a quando, dopo l’avvenuto pagamento, l’intero corrispettivo della garanzia sarà nuovamente disponibile, e a trasmettere copia di tale esemplare all’Utf competente entro il giorno successivo a quello di ricevimento.