Organo: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Categoria: Cali naturali e tecnici
Tipo documento: Telex o telescritto o telefax
Data provvedimento: 04-04-2000
Numero provvedimento: 157
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

D.m. 13 gennaio 2000, n. 55. Regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e ad accise.

Nella G.u. n. 61 del 14 marzo 2000 è stato pubblicato il decreto in oggetto, che sostituisce, aggiornandolo. il D.m. 13 maggio 1971, modificato dal D.m. 21 novembre 1974.

I punti più rilevanti del suddetto regolamento, entrato in vigore alle ore zero del 29 marzo ed a cui sono allegate una tabella A, recante le misure dei cali naturali, ed una. tabella B, recante le misure dei cali tecnici, sono i seguenti:

a) l’art. 1. comma 2. dove viene chiarito che fra i cali naturali rientrano anche quelli afferenti all’introduzione ed all’estrazione dal magazzino;

b) l’art. 2, comma 1, dove è stabilito che il riconoscimento dell’abbuono sui cali contenuti entro le misure indicate nelle tabelle A e B è effettuato su richiesta dell’interessato.

La presentazione di tale richiesta, per la maggior parte dei casi, rappresenta un adempimento di natura esclusivamente formale, non ravvisandosi motivi per i quali l’interessato dovrebbe rinunciare all’abbuono sui cali; ha. invece, anche natura sostanziale qualora si riferisca ad operazioni semplici. in quanto in tale evenienza, la concessione dei cali è subordinata a specifici adempimenti da parte sia dell’amministrazione sia dell’interessato, per cui quest’ultimo potrebbe decidere di non avvalersi di tale beneficio, per eliminare vincoli alla propria operatività.

Ciò premesso, si precisa che, per quanto concerne i cali naturali, la richiesta di riconoscimento può essere presentata «una tantum» e richiamata nei verbali d’inventario o di verifica redatti in contraddittorio con l’interessato, mentre, per quanto concerne i cali tecnici, per quelli derivanti da operazioni semplici la richiesta di riconoscimento è già insita nella procedura prevista dai telescritti prot. n. 278/8 del 2 giugno 1993 e n. 724/8 dell’8 giugno 1993. riportati nella circolare n.188, prot. n. 766/8 del 19 giugno 1993.

Per quanto concerne, invece, i cali di trasporto, per i trasferimenti a mezzo oleodotto la richiesta è presentata «una tantum» dal mittente; per i trasferimenti con altri mezzi. gli Utf avranno cura di invitare immediatamente tutti i depositi fiscali che effettuano tali tipi di movimentazioni a presentare una richiesta di riconoscimento «una tantum» e comunicheranno a questa direzione entro 30 giorni, dalla data della presente, per la successiva divulgazione, gli estremi di quei depositi che, per mera ipotesi, non avessero presentato la domanda, rinunciando in tal modo al beneficio.

Nelle more di tale divulgazione. rimarrà invariata la procedura relativa all’apposizione dei visti sugli esemplari 3 e 4 dei DAA ed alla restituzione dell’esemplare n. 3, ferma restando l’effettuazione di eventuali recuperi d’imposta, in mancanza della presentazione della richiesta in esame.

Per quanto concerne le partite pervenute da depositi fiscali comunitari, la richiesta, anche «una tantum». può essere prodotta, in alternativa al mittente, anche dal destinatario, al momento della presentazione all’Utf degli esemplari n. 3 e n. 4 dei DAA relativi alle partite per le quali tali cali si siano verificati. In ogni caso, prima di attivare eventuali procedure di recupero, i mittenti comunitari dovranno essere informati della facoltà di richiedere l’abbuono.

c) l’art. 2. comma 3, con il quale, a seguito di rilevazioni statistiche, la misura delle perdite di magazzino per la birra, prevista dall’art. 35, comma 5. del testo unico delle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nello 0.30% del quantitativo estratto mensilmente, viene abbassata allo 0,20%;

d) l’art. 2, comrna 4, che prevede la possibilità, per il direttore della circoscrizione doganale, di riconoscere, a richiesta dell’interessato e sentito, se del caso, il laboratorio chimico e l’Utf, cali in misure superiori a quelle riportate nelle tabelle allegate al decreto; tale riconoscimento, per gli impianti sottoposti al controllo dell’Utf, è effettuato, a norma dell’art. 4, comma 1, dal direttore del predetto ufficio. In entrambi i casi occorrerà valutare, ai sensi dell’art. 862 del regolamento della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993 (regolamento d’applicazione del codice doganale comunitario), le prove fornite dall’interessato. dalle quali risulti che le perdite sono imputabili a cause inerenti unicamente alla natura delle merci e che egli non ha commesso alcuna negligenza o manovra fraudolenta, come definite dalla sopracitata norma comunitaria.

Al riguardo si dispone che, nei primi due anni di applicazione del regolamento, i casi in cui, per i prodotti sottoposti ad accisa o ad imposta di consumo, sia stato riconosciuto un calo maggiore siano segnalati alle divisioni tecniche di questa direzione centrale competenti per materia, corredando l’informativa con una dettagliata relazione.

Per quanto concerne la tabella A, si rileva che:

a) nel punto 1) delle note è previsto che in taluni casi il calo, invece che al periodo di giacenza, sia commisurato al carico di magazzino. In tale evenienza la sua misura, nella colonna 3 della tabella, è contrassegnata da un asterisco;

b) nel punto 3) delle note viene specificato che, per la birra non confezionata (cioè in condizioni diverse da quelle in cui viene immessa in consumo e in cui, quindi, a norma dell’art. 35, comma 1, del testo unico dalle accise, viene accertata l’imposta) il calo ammissibile è determinato ai soli fini dei diritti diversi dall’accisa. Ovviamente, in caso di frode, l’accisa sarà recuperata anche se il prodotto non è condizionato;

c) nel punto 4) delle note è prevista una maggiorazione. rispetto alle misure riportate nella tabella, per i cali degli alcoli e dei prodotti alcolici custoditi in recipienti di legno di capacità non superiore ai 4 ettolitri o in recipienti di legno di ciliegio;

d) nel punto 5) delle note viene chiarito che la misura del calo previsto per l’alcole etilico denaturato è comprensiva anche delle perdite per filtrazione, imbottigliamento od altro motivo tecnico:

e) i cali previsti per il vino, il vermouth ed i sidri sono riferiti al volume, in quanto su tale parametro si determina la tassazione e per l’alcole in essi contenuto non si applica più il disposto del punto 3) delle note alla tabella A) annessa al sopracitato D.m. 21 novembre 1974, essendo i prodotti di cui trattasi sottoposti ad autonoma tassazione.

Per quanto concerne la tabella B), non necessita di particolari delucidazioni, atteso quanto esposto a commento della tabella A. Merita solo richiamare l’attenzione:

- sul punto 3 delle note, dove viene stabilito che il calo afferente ad un trasferimento effettuato con l’impiego di più mezzi di trasporto è quello relativo al sistema per l’impiego del quale è prevista la misura più elevata, maggiorato dei cali attinenti ai travasi fra i vari mezzi di trasporto nonché dell’eventuale calo naturale in relazione alla durata del viaggio.

(omissis).