Regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e ad accise.
Articolo 1.
Cali per cause inerenti alla natura delle merci
1. I cali delle merci per cause inerenti alla loro stessa natura, di cui all’art. 864 del regolamento della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993, si suddividono in cali naturali ed in cali tecnici.
2. Sono cali naturali le perdite di peso o di volume delle merci che si verificano nel tempo per effetto di fenomeni chimici, fisici o biologici. Nei cali naturali sono comprese anche le perdite connesse all’introduzione od all’estrazione delle merci.
3. Sono cali tecnici le perdite di peso o di volume dipendenti da manipolazioni a cui le merci siano state sottoposte durante la permanenza in depositi o in altri luoghi, ovvero in dipendenza del loro trasporto.
4. I cali naturali sono cumulabili con i cali tecnici.
Articolo 2.
Misure dei cali naturali e tecnici
1. Sono riconosciuti, su richiesta dell’interessato ed a condizione che non ricorrano le ipotesi di cui al paragrafo 2 dell’art. 862 del regolamento della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993, i cali contenuti entro le misure indicate nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i cali naturali e tecnici, nella misura forfettaria di cui al comma 1 del presente articolo, non possono essere riconosciuti per il periodo in cui le merci siano ininterrottamente racchiuse in contenitori, recipienti e involucri di materiale inerte ed impermeabile, ermeticamente chiusi.
3. Per la birra le perdite in magazzino, comprensive anche di quelle connesse all’introduzione ed all’estrazione, derivanti da rotture di imballaggi e contenitori sono riconosciute in misura inferiore o pari allo 0,2 per cento del quantitativo estratto nel mese.
4. Le frazioni di calo superiore alle misure forfettarie sono riconosciute secondo i principi contenuti nell’art. 862 del regolamento della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993, su richiesta dell’interessato, dal direttore della circoscrizione doganale territorialmente competente, che può avvalersi dell’opera del laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette nonché di quella dell’ufficio tecnico di finanza.
5. Il riconoscimento dei cali delle merci non contemplate dalle allegate tabelle A e B è effettuato secondo i criteri di cui al comma 4.
Articolo 3.
Disciplina dei cali delle merci assoggettate a vincolo doganale
1. I cali naturali e tecnici sono determinati rispetto alla quantità di merce risultante al momento dell’assoggettamento al vincolo doganale ovvero, se sono stati eseguiti controlli o verifiche, al momento dell’ultimo controllo o verifica.
2. I cali riconosciuti sono annotati nei documenti emessi in occasione della liberazione dal vincolo doganale, ovvero, perdurando detto vincolo, nei verbali redatti in occasione di controlli o verifiche e nei prescritti registri, scritture od inventari.
Articolo 4.
Cali dei prodotti soggetti ad accisa
1. Le disposizioni di cui agli art. 1 e 2 si applicano, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche ai prodotti soggetti ad accisa. Per gli impianti sottoposti al controllo dell’ufficio tecnico di finanza, il riconoscimento di cui all’art. 2, comma 4, è effettuato dal direttore del suddetto ufficio.
Articolo 5.
Abrogazione dei decreti precedenti
1. Sono abrogati i decreti del ministero delle Finanze 13 maggio 1971 e 21 novembre 1974, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta ufficiale n. 135 del 29 maggio 1971 e n. 4 del 4 gennaio 1975.
Tabella A
Cali naturali
Note:
1) I cali naturali sono commisurati all’anno di giacenza; per periodi minori di un anno si liquidano in proporzione di mese in mese compiuto, considerando per mese compiuto anche le frazioni di mese, superiori a giorni 15, eccezion fatta per le merci classificate ai capitoli 22, 27 e 29 per le quali il calo è commisurato all’effettivo periodo di giacenza in ragione di giorno in giorno. Per casi specifici i cali sono commisurati al carico di magazzino e cioè alla giacenza all’inizio dell’anno finanziario o, se posteriore, alla data dell’ultimo inventario, maggiorata del quantitativo introdotto successivamente; in tale evenienza la loro misura, riportata nella colonna 3 è contrassegnata da un asterisco.
2) Per i prodotti di cui al codice NC 2008, quando rendesi applicabile l’accisa, oltre al calo in peso, è ammesso il calo in volume anidro previsto per l’alcol etilico contenuto nei prodotti stessi.
3) Per la birra non condizionata, presentata cioè in condizioni diverse da quelle di immissione in consumo, il calo ammissibile è determinato ai fini dei diritti doganali diversi dall’accisa.
4) I cali relativi agli alcolici ed agli altri prodotti dei codici NC 2207 e 2208, non denaturati, custoditi in recipienti di legno, sono maggiorati dell’1% se trattasi di recipienti di legno di capacità non superiore ai 4 ettolitri; uguale maggiorazione, eventualmente cumulabile con la precedente, viene applicata se i recipienti sono di legno di ciliegio.
5) Per l’alcol etilico denaturato del codice NC 2207, il calo è comprensivo anche delle perdite di filtrazione, di imbottigliamento e per qualsiasi altro motivo tecnico.
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Codice NC |
Denominazione delle merci |
Misura del calo |
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1 |
2 |
3 |
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22.04 |
Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcol; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009: — in recipienti di legno — in altri recipienti 1% in volume |
4% in volume
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22.05 |
Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche: — in recipienti di legno |
4% in volume
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— in altri recipienti |
1% in volume |
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ex 22.06 |
Altre bevande fermentate (per esempio: sidro; sidro di pere, idromele): |
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— in recipienti di legno |
4% in volume |
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— in altri recipienti |
1% in volume |
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22.07 |
Alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol., alcol etilico denaturato di qualsiasi titolo: alcol etilico non denaturato: |
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— in recipienti di legno |
4% in volume anidro |
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— in altri recipienti |
1% in volume anidro |
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Alcol etilico denaturato: |
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— da confezionare in recipienti di capacità superiore a 50 litri
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3% in volume anidro |
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— da confezionare in altri recipienti |
5% in volume anidro |
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22.8 |
Alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcol di distillazione: |
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— in recipienti di legno |
4% in volume anidro |
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— in altri recipienti |
1% in volume anidro |
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Codice NC |
Denominazione delle merci |
Misura del calo
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1 |
2 |
3 |
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22.09 |
Aceti commestibili e loro succedanei commestibili, ottenuti dall’acido acetico: |
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— in recipienti di legno |
4% in volume anidro |
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— in altri recipienti |
1% in volume anidro |
Tabella B
Cali tecnici
Note:
1) La misura del calo è riferita al quantitativo di prodotto oggetto dell’operazione. Per «operazioni semplici» (colonna 3) si intendono gli spostamenti e le manipolazioni di cui le merci possono formare oggetto (travaso, cernita, miscelazione, ecc.) È considerata operazione semplice anche l’apertura temporanea dei contenitori, recipienti ed involucri contenenti prodotti volatili.
2) Quando nella colonna 3 sono indicate più operazioni semplici la corrispondente misura del calo si riferisce ad ogni singola operazione.
3) Quando nella colonna 3 è indicata l’operazione di trasporto, la corrispondente misura del calo si riferisce all’operazione considerata nell’intero ciclo di svolgimento, dall’accertamento in partenza a quello in arrivo. Nel caso di utilizzazione di più sistemi di trasporto il trasporto si considera effettuato interamente con il sistema per l’impiego del quale è previsto il calo più elevato. A tale misura può essere cumulata, a norma dell’articolo 1, comma 4, quella dell’eventuale calo naturale in relazione alla durata del trasporto nonché quella del calo tecnico relativo ai travasi fra i vari mezzi di trasporto.
4) Per la birra non condizionata, presentata cioè in condizioni diverse da quelle di immissione in consumo, i cali tecnici ammissibili, diversi da quelli di trasporto, sono determinati ai fini dei diritti doganali diversi dall’accisa.
5) Per i prodotti del codice NC 2008 oltre al calo in peso è ammesso il calo in volume anidro previsto per l’alcol etilico contenuto nei prodotti stessi.
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Codice NC |
Denominazione delle merci |
Tipi di esportazione |
Misura del calo |
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1 |
2 |
3 |
4 |
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22.04 |
Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti dall’alcol: |
1) operazioni semplici 2) trasporto: |
0,3% in volume
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mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009 |
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– via mare o via acque interne |
2% in volume |
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– stradale, per ferrovia o per altre vie |
0,5% in volume |
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22.05 |
Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
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1) operazioni semplici 2) trasporto: |
0,3% in volume |
|
|
|
– via mare o via acque interne |
2% in volume |
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– stradale, per ferrovia o per altre vie |
0,5% in volume |
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ex 22.06 |
Altre bevande fermentate (per es. sidro, sidro di pere, idromele): |
1) operazioni semplici 2) trasporto: |
0,3% in volume |
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|
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– via mare o via acque interne |
2% in volume |
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– stradale, per ferrovia o per altre vie |
0,5% in volume |
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ex 22.07 |
Alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol.; alcol etilico denaturato, di quasiasi titolo: – alcol etilico non denaturato |
1) operazioni semplici 2) trasporto: – via mare o via acque interne – stradale, per ferrovia o per altre vie |
0,3% in volume anidro 2% in volume anidro 0,5% in volume anidro |
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Codice NC |
Denominazione delle merci |
Tipi di esportazione |
Misura del calo |
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1 |
2 |
3 |
4 |
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Alcol etilico denaturato |
1) trasporto: – via mare o via acque interne |
2% in volume anidro |
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– stradale, per ferrovia o per altre vie |
0,5% in volume anidro |
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ex 22.08 |
Alcol etlico con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcol di distillazione: |
1) operazioni semplici 2) trasporto: – via mare o via acque interne |
0,3% in volume anidro 2% in volume anidro |
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– stradale, per ferrovia o per altre vie |
0,5% in volume anidro |
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22.09 |
Aceti commestibili e loro succedanei commestibili, ottenuti dall’acido acetico |
1) operazioni semplici 2) trasporto: |
0,3% in volume anidro
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– via mare o via acque interne |
2% in volume anidro |
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– stradale, per ferrovia o per altre vie |
0,5% in volume anidro |