Svincolo polizze fidejussorie prestate a garanzia delle accise dovute per la circolazione e il deposito di prodotti in regime sospensivo.
A seguito di perplessità sorte in merito alle modalità con le quali cessano di avere efficacia le polizze fidejussorie di cui all’oggetto, i cui schemi sono stati trasmessi in allegato alla circolare n. 189/D del 12 luglio 1995, si precisa quanto segue.
L’articolo 2, comma 2, dei predetti articolati prevede che la cessazione dell’efficacia delle stesse polizze possa avvenire unicamente, ed esaustivamente, a seguito di svincolo da parte delle Direzioni compartimentali o di disdetta da parte dell’operatore o società assicurativa. Si tratta, pertanto, di due atti ben distinti che producono lo stesso effetto senza la necessità di ulteriori adempimenti amministrativi, e che si differenziano, nelle modalità previste per il loro perfezionamento, a seconda del soggetto da cui provengono. Mentre nel caso dello svincolo, il momento dell’estinzione della polizza e quello della cessazione della garanzia coincidono, l’estinzione della garanzia derivante dalla disdetta della polizza è subordinata, invece, alla decorrenza di un determinato periodo di tempo, al termine del quale tale garanzia decade automaticamente senza bisogno di alcun altro atto da parte della Direzione compartimentale.
Si fa, comunque, presente che, poiché l’accettazione delle cauzioni è una competenza specifica delle Direzioni compartimentali e gli schemi di polizze fidejussorie di cui alla detta circolare n. 189/D sono stati diramati unicamente al fine di costituire un valido ausilio per l’esercizio di tale attività, è facoltà delle medesime Direzioni compartimentali integrare i predetti articolati con le clausole ritenute più opportune per una maggior tutela degli interessi erariali.
In relazione, infine, a perplessità riguardanti il recepimento del dettato contenuto nel primo trattino delle premesse alla Polizza fidejussoria per l’istituzione e l’esercizio di deposito fiscale, in base al quale si richiede di far riferimento alla già concessa autorizzazione a queste ultime attività che, in realtà, non può essere rilasciata senza la preventiva prestazione di idonea cauzione, si ritiene opportuno, nelle premesse suddette, sostituire la dizione attuale con una che faccia riferimento, invece, all’avvenuta richiesta di istituzione ed esercizio di deposito fiscale. In tal caso, l’indicazione del codice di accisa dovrà essere, ovviamente, eliminata dal testo.