Categoria: Accise, Documenti di accompagnamento
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 17-03-1994
Numero provvedimento: 9
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Regolamento n. 2238/93 del 26 luglio 1993, concernente i documenti di accompagnamento prodotti vitivinicoli.

A seguito di numerosi quesiti rivolti alla scrivente Direzione centrale in merito all’applicazione del regolamento citato in oggetto e in attesa dell’emanazione del decreto del ministro delle Risorse agricole, alimentari e forestali, da adottarsi di concerto con il ministro delle Finanze, si forniscono le precisazioni che seguono.

1. Prodotti soggetti ad accisa.

Le direttive Ce in materia di accisa, recepite con il dl 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, prevedono che sono soggetti ad accisa (sia pure ad aliquota zero) anche i vini e le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.

Tra i prodotti vitivinicoli, quali definiti dall’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento n. 822/87, sono soggetti al regime generale previsto per i prodotti soggetti ad accisa:

- i vini (tutti, tranquilli e spumanti);

- i vinelli (voce NC 2206 00 10, in quanto rientranti nella categoria delle «altre bevande fermentate»); — i mosti, anche parzialmente fermentati, con titolo alcolometrico superiore a 1,2% vol.

I vini liquorosi e aromatizzati sono soggetti a una propria accisa specifica e pertanto esulano dall’ambito di applicazione delle presenti disposizioni.

2. «Documento fiscale» di accompagnamento.

Con tale termine viene indicato il documento previsto dall’articolo 18 della direttiva Ce n. 92/12 del 25 febbraio 1992 (relativa al regime generale dei prodotti soggetti ad accisa) ed istituito con regolamento n. 2719/92 dell’11 settembre 1992, modificato dal regolamento n. 2225/93 del 27 luglio 1993 (c.d. «D.A.A.»: documento amministrativo di accompagnamento per merce soggetta ad accisa).

Tale documento deve essere emesso, per il trasporto di materie vinose, qualunque sia la capacità dei contenitori, quando ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a)     la merce venga spedita in un altro Stato membro (trasferimento intracomunitario);

b)     i prodotti vitivinicoli trasportati siano soggetti ad accisa;

c)    lo speditore sia titolare di un deposito fiscale (i «piccoli produttori» sono dispensati dall’emissione del D.A.A. salvo che essi operino in regime di deposito fiscale).

3. Altri documenti.

Oltre al «documento fiscale» i prodotti vitivinicoli possono circolare, fatte salve le deroghe di cui al regolamento n. 2238/93 e al Dpr n. 627/78, sotto scorta del documento «agricolo» (conforme alle disposizioni del regolamento n. 2238/93 ed alla circolare n. 8, del 16 novembre 1993, del ministero per il Coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, oggi ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali) oppure della bolla «Iva» modello XAB o equipollenti.

Si adopera il documento «agricolo» per il trasporto di prodotti contenuti in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri (cioè allo stato sfuso) nei seguenti casi:

a.  di prodotti non soggetti ad accisa (sempre, sia in ambito nazionale sia intracomunitario);

b. di prodotti soggetti ad accisa, che viaggiano nel solo ambito nazionale. A tale riguardo occorre precisare che il vino, essendo soggetto in ambito nazionale ad aliquota zero, si intende immesso in consumo all’uscita dai depositi fiscali; esso viaggerà quindi, quando destinato al consumo in Italia, con il documento «agricolo», in quanto il documento «fiscale» D.A.A. è richiesto per la circolazione in regime sospensivo (prodotti non ancora immessi in consumo, con imposta sospesa);

c.  di prodotti soggetti ad accisa che viaggiano in ambito intracomunitario, spediti da un «piccolo produttore» non titolare di deposito fiscale;

d. di prodotti destinati all’esportazione. A tale riguardo, occorre distinguere due casi:

a)    se il prodotto lascia il territorio comunitario da una dogana italiana è sufficiente il solo documento agricolo;

b)   se invece il prodotto è soggetto ad accisa e viene esportato da una dogana posta in altro Stato membro, occorre emettere il D.A.A. che accompagni la merce fino alla dogana di uscita, fatta salva la deroga per il «piccolo produttore» non titolare di deposito fiscale;

e. di fecce destinate ad una distilleria o per le vinacce destinate a scopi diversi dalla distillazione in conto prestazioni viniche.

Si adopera la bolla «Iva», modello XAB o equipollenti, per i trasporti di prodotti condizionati in recipienti di volume nominale fino a 60 litri negli stessi casi previsti alle lettere a., b., c. e d. di questo paragrafo nonché per il trasporto di vinacce verso una distilleria in conto prestazioni viniche.

Si fa presente, inoltre, che nella compilazione del documento «agricolo» e della bolla «Iva» modello XAB non è necessario indicare il numero di partita Iva o il codice fiscale del destinatario.

4. Modalità di compilazione del D.A.A.

- Caselle 18-22.

Nel documento amministrativo di accompagnamento sono riportati per tre volte i campi da 18 a 22 in quanto si può verificare che con uno stesso mezzo vengano trasportati prodotti aventi caratteristiche diverse e da elencare, perciò, distintamente nello stesso documento.

Qualora i suddetti campi non dovessero bastare, le note esplicative del regolamento n. 2719/92 prevedono la possibilità di continuare l’elencazione su un secondo foglio da allegare a ciascun esemplare (dovranno essere riportate ogni volta le caselle numero 18, 19, 20, 21 e 22, eventualmente contraddistinte da lettere alfabetiche successive).

L’allegato dovrà riportare gli elementi principali di identificazione del documento al quale si riferisce, ossia le indicazioni relative allo speditore, il codice di accisa, il numero di riferimento e la data del documento, nonché i dati riepilogativi della quantità complessiva.

- Casella 18.

È destinata a contenere la designazione commerciale delle merci, il tipo e il numero dei colli, nonché il titolo alcolometrico, la zona viticola di provenienza, il codice delle operazioni enologiche effettuate ed ogni altra indicazione che si intende far figurare in etichetta. Qualora lo spazio non sia sufficiente, le informazioni relative possono proseguire sul suddetto foglio allegato oppure si può fare ricorso all’impiego di un «documento commerciale» di accompagnamento come specificato al successivo punto 5.

Per quanto riguarda il titolo alcolometrico, se si tratta di vino alcolizzato destinato ad una distilleria, occorre indicare sul documento il titolo alcolometrico prima e dopo l’alcolizzazione. Per i vini nuovi ancora in fermentazione e per i mosti d’uva parzialmente fermentati deve essere indicato il titolo alcolometrico totale.

- Casella 23.

In essa vanno riportate le altre indicazioni richieste dalla normativa comunitaria in materia (regolamento n. 2238/93), come quelle attestanti l’origine e la qualità della merce, nonché il timbro e la firma del funzionario responsabile per tale certificazione.

- Casella 24.

In essa va indicata la data di compilazione del documento, come previsto dall’articolo 3, lettera d) del regolamento n. 2238/93. Qualora tale data sia diversa da quella in cui ha inizio la spedizione, quest’ultima va indicata nella casella n. 16.

- Trasporto allo stato «sfuso».

Si fa presente, infine, che sebbene dal punto di vista fiscale sia sufficiente redigere un solo documento per più partite, qualora il D.A.A. si utilizzi per i vini trasportati in compartimenti separati di uno stesso contenitore o miscelati in occasione del trasporto, è necessario emettere un documento di accompagnamento per scortare ciascuna parte, sia essa trasportata separatamente o contenuta in una miscela (articolo 6, paragrafo 4 del regolamento n. 2238/93).

5. Documento commerciale di accompagnamento.

Nel settore del trasporto di prodotti vinosi si presenta spesso la necessità di disporre di caselle (in particolare la n. 18 e la n. 23) più ampie o contenenti dei sottocampi.

A tali difficoltà si può ovviare facendo ricorso alla possibilità, contemplata dalla normativa comunitaria, di sostituire il «D.A.A.» con un documento commerciale, che si differenzia dal primo per le diverse dimensioni o sistemazione delle caselle o per l’aggiunta di sottocampi.

Il modello così modificato dovrà recare ben visibile la seguente dicitura: «Documento commerciale d’accompagnamento per la circolazione di prodotti soggetti ad accise in regime di sospensione»; esso dovrà contenere le stesse informazioni, contrassegnate dal corrispondente numero di casella, prescritte per il D.A.A. e dovrà essere preventivamente depositato e approvato dall’Utf competente per territorio.

In ogni caso le caselle che corrispondono a indicazioni non richieste (caselle in bianco) vanno sbarrate.

6. Timbratura e numerazione preventiva.

Il regolamento n. 2238/93 e la circolare n. 8 del 16 novembre 1993 del ministero per il Coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, prevedono che per i trasporti in recipienti di volume nominale maggiore di 60 litri i documenti di accompagnamento siano, tra l’altro, preventivamente numerati progressivamente e timbrati dall’organismo competente.

Poiché il regolamento n. 2719/92 non prevede tali obblighi per i «documenti fiscali» in generale, se ne deduce che la numerazione prestampata e la timbratura preventiva sono, fino a questo momento, richieste per i soli documenti «fiscali» che scortano prodotti vinosi. Il numero di riferimento va stampato (o comunque riportato) nella casella n. 3 del documento. La timbratura preventiva è demandata agli uffici periferici dell’Ispettorato centrale per la repressione frodi ed ai comuni nonché, in via sussidiaria, agli Uffici tecnici di finanza.

I dati relativi ai documenti eventualmente timbrati dagli Utf dovranno essere comunicati ai suddetti uffici periferici dell’Ispettorato centrale per la repressione frodi.

La «convalida» dei documenti compilati è effettuata sempre a cura del comune o attraverso microfilmatura.

Il timbro va apposto nella casella «A» destinata ai controlli amministrativi.

7. Adempimenti fiscali.

Si ricorda ai dipendenti Uffici che la vigilanza fiscale in materia di accisa sui vini è, allo stato attuale, sostanzialmente limitata all’osservanza degli obblighi inerenti alla circolazione intracomunitaria.

Pertanto, a differenza di quanto disposto al punto 5 della circolare n. 335 del 30 dicembre 1992 per gli altri prodotti soggetti ad accisa, i prospetti riepilogativi della movimentazione delle merci, nel settore dei prodotti soggetti ad accisa zero, verranno presentati con cadenza mensile e limitati alle sole movimentazioni intracomunitarie.

Per quanto concerne la documentazione relativa ai depositi fiscali di vino, attesa la sussistenza dell’aliquota zero, è sufficiente l’acquisizione della planimetria dell’impianto e della tabella di taratura (*) dei recipienti superiori ai 10 ettolitri, in analogia a quanto stabilito dall’articolo 40 del Dpr 12 febbraio 1965, n. 162, in materia di repressione delle frodi. Le eventuali modifiche agli impianti ed alle attrezzature devono essere comunicate ai competenti Utf entro 30 giorni. Ai fini del controllo quantitativo della produzione, i depositari autorizzati trasmetteranno ai competenti Utf copia del bilancio annuale di materia previsto dall’articolo 13, paragrafo 2 del regolamento n. 2238/93, con l’aggiunta dell’indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili impiegati.

(*) Al posto di «Tabella di taratura» leggasi «capacità totale» (vedi circ. min. Finanze 2/7/94)