Produzione di aceto di vino.
Con riferimento a perplessità qui manifestate in merito all’oggetto. Si premette che l’impiego, senza denaturazione, di alcol e di bevande alcoliche negli usi esenti previsti dall’articolo 26 del d.l. 2 marzo 1993, n. 47, deve avvenire in regime di deposito fiscale.
Tale condizione non è indispensabile nel caso del vino utilizzato per la produzione dell’aceto, dal momento che, in relazione all’attuale vigenza dell’aliquota zero, il suo impiego può essere anche considerato come effettuato a imposta assolta, e quindi non soggetto alla disciplina prevista per la concessione delle agevolazioni.
Resta tuttavia l’obbligo di assumere la figura di depositario autorizzato o di operatore registrato per gli esercenti degli acetifici che ricevono abitualmente da altri Paesi comunitari vino in sospensione d’accisa, come ribadito da ultimo, in via generale, al punto 1, lettera b) del telescritto prot. 264/I/DCPC del 15 febbraio 1993.
Si conferma infine, per il caso in esame, la validità, ai fini fiscali, delle scritturazioni tenute ai sensi delle vigenti disposizioni di tutela agricola.