Accisa vino. Quesiti.
Di seguito alla circolare n. 335 del 30 dicembre 1992 si riepilogano, integrandole, le disposizioni finora impartite sull’argomento.
Sono soggetti al regime di deposito fiscale:
a) tutti gli stabilimenti di vinificazione con produzione media annua superiore ai 1.000 ettolitri. Per i nuovi produttori si fa riferimento alla potenzialità dichiarata;
b) i depositi di vino interessati al commercio intracomunitario in regime sospensivo (ferma restando la possibilità di ricevimento del prodotto da parte degli operatori professionali di cui all’articolo 8 del D.l. 513/92).
La domanda per il rilascio della licenza di deposito fiscale deve essere presentata, all’Utf competente per territorio, in duplice copia di cui una in bollo, e deve contenere le seguenti indicazioni:
a) generalità complete del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare del deposito fiscale nonché indicazioni del codice fiscale e della partita Iva;
b) ubicazione del deposito fiscale, locali di cui si compone e numero di identificazione di ciascuno;
c) potenzialità produttiva dell’impianto e quantità massime di materie prime e di prodotto finito che vi possono essere depositate.
Ricevuta la domanda, nella quale dovrà essere precisato se si intende effettuare commercio intracomunitario, gli Utf rilasceranno subito una licenza provvisoria, in attesa di effettuare il relativo sopralluogo per la verifica degli elementi dichiarati, dando precedenza agli esercenti il suddetto commercio. Con il rilascio di detta licenza provvisoria viene assegnato il codice di accisa.
In sede di sopralluogo, gli uffici tecnici di finanza, in relazione alla tipologia degli impianti, delle attività esercitate e considerata la capacità tecnico-organizzativa dell’azienda in verifica, potranno richiedere l’integrazione della domanda con l’indicazione di altri elementi tra quelli previsti per il deposito fiscale in generale (punto 3, lettere da «a» a «g», della circolare n. 335 citata) ritenuti utili ai fini di un idoneo controllo fiscale.
È ammesso che in uno stesso opificio siano istituiti più depositi fiscali. In tal caso i prodotti di pertinenza dei singoli depositari autorizzati debbono essere custoditi separatamente.
Per i depositi in regime sospensivo sono resi validi, ai fini fiscali, i registri di carico e scarico vidimati dal Maf-repressione frodi. I commercianti all’ingrosso di vini imbottigliati ed altri depositari autorizzati che non siano obbligati alla tenuta di tali scritture, dovranno istituire un registro fiscale di carico e scarico, vidimato dall’Utf competente.
Il deposito fiscale vino è soggetto al pagamento del diritto di licenza previsto per deposito commercianti all’ingrosso spiriti, nella misura vigente di lire 159.000 annue. Non è dovuta alcuna cauzione a garanzia dei prodotti in custodia, attesa l’attuale aliquota zero.
Per l’effettuazione dei trasferimenti ai Paesi comunitari dovrà essere prestata una cauzione, a favore dell’amministrazione finanziaria, di importo adeguato all’entità delle movimentazioni. Tale cauzione, a norma della circolare 28 dicembre 1992, n. 329, dovrà essere accettata dalla competente direzione compartimentale delle dogane e II. II. che avrà cura di comunicare l’importo al- l’Utf interessato, ai fini del successivi controlli.
Nelle contabilità del deposito fiscale deve essere riportato un conto a scalare della quota-parte di garanzia di volta in volta impegnata. Alla garanzia si dà scarico con la ricezione della terza copia del documento comunitario di accompagnamento con attestazioni di presa in scarico da parte del destinatario.
Per il vino di provenienza comunitaria, immesso al consumo in Italia, la terza copia deve essere vistata dall’Utf competente.
In caso di esportazione (verso Paesi terzi) il documento sospensivo accise deve accompagnare la merce fino alla dogana di uscita dal territorio comunitario se situata in altro Stato membro. Se l’uscita avviene da una dogana italiana, sono sufficienti i documenti agricoli. Per vino diretto in altro Stato membro tramite Paesi Efta, occorre documento amministrativo doganale (modello T2) corredato da copia per appuramento. Per invio di prodotti in altro Stato membro ove viga aliquota zero non è dovuta la garanzia.
La circolazione nazionale del vino avviene con scorta dei soli documenti agricoli.
Si conferma per i piccoli produttori l’esonero dagli adempimenti prescritti per accisa vino. In particolare, le transazioni comunitarie possono essere effettuate con i documenti previsti dalla disciplina agricola, senza obbligo di garanzia. Tuttavia i piccoli produttori che ne facciano richiesta possono ottenere il regime del deposito fiscale.