Armonizzazione accise. Recepimento direttive comunitarie.
(omissis)
1) Disposizioni generali (omissis)
2) Accertamento liquidazione e pagamento dell’imposta — Il principio stabilito nell’articolo 3 è che le operazioni di accertamento devono essere eseguite con l’osservanza delle modalità stabilite dall’Amministrazione, che potrà quindi, in relazione alle caratteristiche dell’impianto e alle produzioni che vengono effettuate, adottare le misure più idonee sia in relazione alle esigenze fiscali da tutelare sia in relazione a quelle operative degli impianti.
Per l’accertamento e la contabilizzazione dei prodotti ottenuti nelle fabbriche di oli minerali e di alcol etilico si confermano le procedure in atto.
Per l’accertamento della birra si rinvia a quanto viene stabilito con il decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464, ed al relativo decreto ministeriale 11 dicembre 1992, contenente le modalità di applicazione.
In particolare si precisa:
• nelle distillerie di alcol etilico i misuratori meccanici di proprietà dell’Amministrazione possono essere sostituiti con misuratori volumetrici riconosciuti idonei, di proprietà degli esercenti. L’installazione di misuratori volumetrici di proprietà privata è obbligatoria nei nuovi impianti di distillazione con produzione oraria superiore a 9 ettolitri/ora;
• il vino e le altre bevande fermentate ad esso fiscalmente assimilate sono accertati direttamente dal produttore seguendo le modalità e con le registrazioni contabili previste, per quanto di pertinenza, dalle disposizioni di tutela agricola, che sono quindi rese valide anche agli effetti fiscali, nonché dal D.l. 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito in legge 20 dicembre 1952, n. 2384;
• i prodotti alcolici intermedi sono accertati dal personale finanziario sulla base del processo verbale di preparazione redatto in contraddittorio con il fabbricante.
Per la liquidazione si precisa che l’aliquota d’imposta da applicare è quella vigente al momento dell’immissione in consumo, mentre il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell’immissione in consumo, ad eccezione del caso del gas metano per il quale restano in vigore i termini vigenti.
In conseguenza di tale innovazione, viene soppresso il beneficio del pagamento differito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge.
3) Depositi fiscali - In generale - L’articolo 4 tratta del regime del deposito fiscale.
Rientrano in tale regime, oltre agli opifici dove, in base alla vigente normativa attinente alle singole imposte di fabbricazione, si effettuano la produzione, la trasformazione o il deposito di prodotti in regime di sospensione d’imposta, anche i seguenti altri:
• le aziende produttrici di vino nelle quali sono stati ottenuti, mediamente nell’ultimo quinquennio, più di 1.000 ettolitri di vino annui;
• le fabbriche di bevande fermentate fiscalmente equiparate al vino e quelle di prodotti alcolici intermedi;
• i depositi di vino e di bevande fermentate nei quali si esercita il commercio intracomunitario in regime sospensivo.
(omissis)
Tutti gli impianti che alla data del 1° gennaio 1993 lavorano o custodiscono prodotti soggetti a imposta, in regime sospensivo, sono assoggettati al regime di deposito fiscale.
La persona fisica o giuridica che intende attivare un nuovo deposito fiscale deve fare preventiva denuncia all’ufficio tecnico di finanza (Utf), competente per territorio, secondo le modalità previste dalla normativa delle singole imposte di fabbricazione o di consumo o, per quanto riguarda il vino, dalla normativa dei commercianti all’ingrosso di spiriti, almeno 30 giorni prima dell’inizio della sua attività.
La denuncia, corredata dalla planimetria del deposito fiscale, nonché dallo schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve contenere le seguenti indicazioni:
a) la denominazione della ditta, la sua sede, il codice fiscale, la partita Iva e le generalità di chi la rappresenta legalmente;
b) il comune, la via e il numero civico o la località in cui si trova il deposito fiscale, nonché il relativo numero di telefono e di fax;
c) la descrizione delle apparecchiature e la potenzialità dell’impianto, compresa quella della forza motrice;d) la descrizione dei processi di lavorazione;
e) la qualità delle materie prime e dei prodotti finiti detenuti, nonché la quantità massima degli stessi che in qualsiasi momento si possono trovare nello stabilimento;
f) la descrizione degli strumenti installati per l’accertamento delle materie prime e dei prodotti finiti;
g) le procedure operative di carattere tecnico-contabile che si intendono attivare per la gestione del deposito.
L’ufficio tecnico di finanza procede, entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia, alla verifica degli impianti e prescrive le misure ritenute necessarie e, in particolare, l’adozione di strumenti tecnici idonei a garantire la tutela degli interessi erariali, redigendo apposito verbale. Una volta accertato che il richiedente abbia ottemperato alle prescrizioni impartite e abbia prestato la cauzione prevista, l’Utf rilascia la licenza fiscale, previo pagamento del dovuto diritto di licenza. Ogni variazione dei dati denunciati deve essere preventivamente comunicata allo stesso ufficio per i successivi adempimenti.
La cauzione è dovuta solo per i prodotti considerati soggetti ad accisa ai fini dell’istituzione del deposito fiscale, e deve garantire anche il pagamento del tributo sui prodotti immessi in consumo; per i magazzini di commercianti all’ingrosso di spiriti, la cauzione è dovuta nella misura del dieci per cento dell’imposta gravante del quantitativo massimo tenuto in deposito.
(omissis)
Per i depositi di merci soggetti ad accise, diverse dagli oli minerali, gestiti in regime di deposito doganale, e per i quali si intende operare anche in regime di deposito fiscale, la denuncia deve essere presentata alla Direzione della Circoscrizione doganale competente per territorio; copia della denuncia va presentata all’Utf competente per territorio che comunica il proprio parere entro 30 giorni dalla presentazione di detta denuncia. L’autorizzazione alla gestione del deposito in regime di deposito doganale privato e in regime di deposito fiscale viene comunicata all’Ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, per il rilascio della licenza fiscale, previo pagamento del relativo diritto.
A ciascun deposito fiscale verrà attribuito un codice di accisa costituito da una espressione alfanumerica di nove caratteri, dei quali i primi otto sono indicativi del soggetto o del deposito, secondo l’ordine seguente:
- due caratteri alfabetici corrispondenti alla sigla della provincia di appartenenza
- un carattere alfabetico che individua il settore di imposta;
- un numero progressivo costituito da cinque caratteri numerici.
Il nono carattere, alfabetico, ha funzione di controllo.
Per i depositi fiscali già esistenti il codice di accisa verrà comunicato dalle competenti Direzioni compartimentali delle Dogane e II.II., mentre per gli operatori registrati e i nuovi depositi verrà assegnato dalle medesime Direzioni al momento del rilascio dell’autorizzazione.
A norma del comma 3 dell’articolo 33, per gli impianti in attività alla data del 1° gennaio 1993 e non soggetti a denuncia in base alla precedente normativa, la denuncia medesima deve essere presentata entro 60 giorni dalla suddetta data, ed entro i successivi 15 giorni viene rilasciata la licenza, previa corresponsione dei relativi diritti;
Gli esercenti degli impianti che abbiano invece già presentato denuncia ai sensi della precedente normativa sono tenuti a integrare la medesima con le indicazioni a suo tempo non fornite e a richiedere, se prima non prevista, il rilascio della licenza.
Per quanto riguarda il settore del vino, in sede di applicazione della nuova normativa, i soggetti interessati ai trasferimenti intracomunitari in qualità di esercenti depositi fiscali potranno effettuare tali operazioni, con il prescritto documento comunitario, anche nelle more della presentazione della relativa denuncia.
4) Depositi fiscali - Impianti di lavorazione — Fra i depositi fiscali particolare rilievo hanno gli opifici dove si ottengono prodotti soggetti ad accisa.
In tali opifici l’introduzione delle materie prime e dei semilavorati è effettuata e contabilizzata secondo le modalità vigenti, senza alcuna preventiva autorizzazione, ma con le modifiche di seguito riportate: a) (omissis)
b) (omissis)
c) per gli stabilimenti di produzione di vino e delle altre bevande fermentate ad esso fiscalmente assimilate l’accertamento delle materie prime viene effettuato direttamente dal produttore secondo le modalità e con le registrazioni contabili previste dalle disposizioni di tutela agricola che sono quindi rese valide anche agli effetti fiscali, nonché del decreto legge 30 ottobre 1952, n. 1322.
Ultimata la lavorazione e accertati i prodotti finiti, i suddetti prodotti vengono «consegnati» all’esercente, il quale provvede alla loro custodia nei magazzini autorizzati e alla loro successiva movimentazione compilando direttamente i documenti di accompagnamento per la circolazione nazionale e intracomunitaria, sia in sospensione d’imposta sia a imposta assolta.
Negli stabilimenti di produzione di oli minerali di alcol etilico e di prodotti alcolici intermedi l’estrazione di ogni singola partita di prodotto finito, puro, denaturato, colorato o marcato, deve essere preventivamente comunicata all’ufficio finanziario di fabbrica, che deve verificare la corretta liquidazione del debito d’imposta.
La quantità dei prodotti estratti deve essere determinata con gli strumenti di misura previsti dalle vigenti disposizioni. I prodotti finiti sono introdotti con la scorta dei prescritti documenti di accompagnamento e vengono presi in carico direttamente dall’esercente previa comunicazione all’ufficio finanziario.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche all’alcol etilico ceduto all’Aima in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di distillazione di prodotti agricoli.
Tuttavia, per concordare con la suddetta Azienda le nuove modalità di intervento degli uffici tecnici di finanza in materia, fino al 30 giugno p.v. i prodotti di cui sopra resteranno sotto il diretto controllo dei citati uffici, che provvederanno anche all’emissione dei documenti di accompagnamento.
Restano del pari sotto il diretto controllo degli Utf anche le acquaviti in invecchiamento.
Nei casi in cui gli Utf non esercitano più il diretto controllo dei magazzini di prodotti finiti, la certificazione prevista dall’articolo 153 del Regio decreto 25 novembre 1909 (Regolamento spiriti) potrà essere rilasciata nei limiti delle attribuzioni svolte dai suddetti uffici, evidenziando nella stessa certificazione che le operazioni di estrazione sono affidate alla responsabilità del depositario.
La denaturazione dell’alcol etilico e dei prodotti alcolici esenti da accisa, la colorazione o marcatura degli oli minerali esenti da accisa o assoggettati ad aliquota ridotta è effettuata alla presenza di funzionari del Dipartimento delle Dogane e II.II. che, al termine, provvedono a redigere apposito processo verbale in contraddittorio con l’esercente del deposito fiscale.
I prodotti come sopra denaturati o marcati vengono «consegnati» all’esercente.
Il depositario autorizzato può utilizzare i prodotti finiti avuti in consegna per l’ottenimento di altri prodotti, quando ciò non comporta modifica al debito d’imposta. Per il suddetto impiego si applicano i cali di trasformazione stabiliti, mediante esperimenti, dall’Amministrazione finanziaria, purché non superiori ai limiti previsti dalla vigente normativa in materia d’imposte di fabbricazione o, se più favorevole, da quella doganale.
5) Deposito fiscale - Scritturazioni — Il depositario autorizzato è obbligato alla tenuta delle contabilità prescritte dalle disposizioni relative alle singole imposte; egli deve comunque tenere:
a) un registro di carico e scarico delle materie prime e dei prodotti semilavorati;
b) un registro di magazzino dei prodotti finiti nel quale sono riportati i dati giornalieri riepilogativi delle introduzioni ed estrazioni distintamente per posizione fiscale. Alla fine di ciascun mese si procederà al riepilogo della movimentazione e al conteggio dell’imposta dovuta indicando gli estremi del relativo versamento;
c) un registro delle singole partite ricevute e spedite in sospensione d’imposta nel quale devono essere riportati a fianco di ciascuna spedizione i dati dell’avvenuto arrivo a destinazione del prodotto nonché, giornalmente, l’ammontare dell’imposta dovuta sulle spedizioni non ancora appurate;
d) nel caso si tratti di opificio di trasformazione e d’impiego di prodotti finiti, le registrazioni delle lavorazioni secondo le modalità stabilite dal Dipartimento delle Dogane.
Al termine di ciascuna giornata lavorativa, il depositario autorizzato compila un prospetto riepilogativo della movimentazione delle merci, distintamente per posizione fiscale, nonché del movimento d’imposta e delle relative garanzie; al prospetto è allegata la distinta delle partite introdotte ed estratte in sospensione d’accisa. Il prospetto è consegnato all’ufficio finanziario di fabbrica o in mancanza al competente ufficio tecnico di finanza (vedi circolare 8/D del 13 marzo 2009); in tal caso copia deve essere tenuta presso il deposito fiscale a disposizione dei funzionari incaricati del controllo. Il depositario autorizzato esercente attività produttiva redige almeno una volta l’anno: a) l’inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti;
b) il bilancio di materia con l’indicazione delle rese di lavorazione e dei parametri di impiego;
c) il bilancio energetico, con l’indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili distintamente per reparto di lavorazione.
I registri devono essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell’Utf. Alla fine dell’esercizio finanziario i registri debbono essere chiusi e le giacenze finali devono essere riportate sui registri dell’anno successivo. L’esercente deve custodire i registri per i cinque anni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario. I registri possono essere costituiti anche da schede o fogli mobili numerati progressivamente oppure predisposti in modelli idonei alla scritturazione meccanografica, preventivamente approvati dall’Utf.
I depositari autorizzati di birra tengono le scritturazioni previste dalla vigente normativa.
I depositari di vino e di bevande fermentate ad esso fiscalmente assimilate tengono, per quanto di rispettiva competenza, le scritturazioni previste dalle vigenti disposizioni di tutela agricola, che vengono quindi rese valide anche agli effetti fiscali, nonché dal citato D.l. 30 ottobre 1952, n. 1322.
6) Scritturazioni e compiti degli uffici Finanziari - Vigilanza — Presso i depositi fiscali nei quali è necessaria la presenza continuativa di funzionari dell’Utf, è costituito un ufficio finanziario di fabbrica.
L’ufficio finanziario provvede a contabilizzare secondo le norme vigenti le operazioni effettuate; provvede inoltre a:
a) riscontrare la regolarità dei dati contenuti nel prospetto riepilogativo giornaliero presentato dal depositario autorizzato;
b) assumere in carico i prodotti finiti ottenuti e pervenuti e portare in scarico i prodotti finiti estratti dal deposito fiscale;c) contabilizzare il movimento d’imposta;
d) vidimare l’esemplare n. 3 di rinvio allo speditore del documento di accompagnamento delle partite provenienti da depositi fiscali comunitari nonché dell’analogo documento per le partite provenienti da depositi fiscali nazionali, dopo aver accertato l’avvenuta assunzione in carico sui propri registri da parte del depositario autorizzato.
L’ufficio finanziario seguirà con particolare attenzione il movimento dell’imposta assolta e, ove rilevi ritardi od omissioni, procederà all’applicazione delle prescritte indennità e interessi di mora e farà le opportune segnalazioni all’Utf per le iniziative volte ad evitare ulteriori indebitamenti.
L’ufficio finanziario non consentirà estrazioni in sospensione d’accisa nel caso rilevi l’insufficienza della garanzia prestata.
Nei depositi fiscali nei quali non è costituito l’ufficio finanziario, i funzionari dell’Utf incaricati eseguono sopralluoghi con frequenza stabilita secondo l’entità delle movimentazioni, al fine di accertare la regolare tenuta dei registri da parte dei depositari autorizzati, nonché la regolarità di funzionamento degli strumenti tecnici installati per l’accertamento dei prodotti movimentati. Nel corso dei sopralluoghi i funzionari dell’Uft eseguono anche tutte le incombenze previste per gli uffici finanziari di fabbrica.
Gli Utf eseguono inventari ordinari con periodicità quadrimestrale per gli oli minerali ed annuale per l’alcol etilico ed i prodotti alcolici intermedi, e inventari straordinari anche limitati a singole qualità di prodotti, quando ritenuto opportuno, compilando apposito processo verbale.
L’abbuono dell’imposta sui cali di giacenza, in ordine alle contabilità tenute dal depositario autorizzato e dall’Utf, può avvenire soltanto in base alle risultanze di un inventario ordinario o straordinario.
Restano ferme le specifiche disposizioni vigenti per i depositi fiscali di birra.
Per i depositi fiscali di vino, gli interventi dei funzionari dell’Utf sono, di norma, limitati alle incombenze connesse con la circolazione intracomunitaria.
L’ufficio tecnico di finanza può eseguire in qualunque momento sopralluoghi ai depositi fiscali per verifiche, accertamenti e controlli di carattere tecnico ed amministrativo-contabile. A tal fine il depositario autorizzato è obbligato a mettere a disposizione la propria documentazione di carattere tecnico nonché la contabilità tenuta per fini commerciali, amministrativi e fiscali.
Il Dipartimento delle dogane e Imposte Indirette può consentire che, presso le ditte la cui organizzazione tecnico-contabile sia riconosciuta conforme a predeterminati requisiti, tutti o alcuni dei controlli degli Utf vengano sostituiti da altri effettuati in via successiva ed eventuale.
Per i depositi doganali di proprietà privata operanti in regime di deposito fiscale le incombenze degli Utf vengono esercitate dalle competenti Dogane.
Per quanto riguarda infine la vigilanza da parte della Guardia di Finanza, restano per il momento in vigore le modalità in atto per quanto concerne il controllo degli opifici di produzione e di quelli dove avviene l’importazione di prodotti soggetti ad accisa; le modalità di svolgimento di tale vigilanza saranno in concreto concordate con i competenti Comandi in relazione al nuovo assetto dei servizi degli uffici finanziari di fabbrica.
Non è più invece necessaria la vigilanza continuativa sugli opifici dove si custodiscono o si trasformano prodotti su cui è già sorta l’accisa; è questo il caso dei magazzini e depositi sif nonché, ad esempio, quello dei liquorifici che operano in regime di sospensione d’imposta, ferma restando, naturalmente, l’osservanza di quanto prescritto per la gestione del deposito fiscale.
Il decreto legge innova anche per quanto riguarda l’addebito delle spese di vigilanza al privato, che deve ora corrisponderle solo se la vigilanza è svolta, su sua richiesta, fuori dell’orario ordinario d’ufficio.
Per la definizione di tale orario si fa riferimento, anche per i servizi della Guardia di finanza alle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.
Non sono a carico del privato le spese per la vigilanza ai varchi dei depositi fiscali svolti dai militari della G. di f., in quanto effettuata per conto dell’Amministrazione finanziaria e non già a richiesta del depositario autorizzato.
Egualmente non sono a carico dei privati le spese per la vigilanza, svolta nell’interesse dell’amministrazione presso impianti di deposito o di impiego di prodotti agevolati.
7) Cali ed abbuoni - L’articolo 5 si riferisce alla concessione di abbuoni per perdite e cali; in particolare, i cali di lavorazione di prodotti per i quali è già sorta l’obbligazione tributaria vengono concessi nella misura accertata dall’Amministrazione finanziaria, fermi restando i limiti eventualmente previsti dalla vigente normativa, mentre per quanto riguarda i cali naturali e tecnici si fa rinvio alla normativa doganale.
8) Circolazione di prodotti in regime di sospensione d’accisa - (omissis)
9) Operatore professionale - L’articolo 8 si riferisce alla ricezione di prodotti in sospensione d’imposta da parte di operatori professionali, registrati e no.
Per il riconoscimento della qualità di operatore registrato occorre presentare istanza, in duplice esemplare, all’Ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, nella quale devono essere contenute le seguenti indicazioni:
a) la denominazione della ditta, la sua sede, il recapito telefonico e di fax, il codice fiscale, la partita Iva, e le generalità di chi la rappresenta legalmente;
b) il numero di eventuale licenza fiscale di cui sia già in possesso per lo svolgimento della sua attività;
c) il comune, la via, il numero civico o la località in cui si trova il locale ove saranno ricevute le merci;
d) la descrizione dell’impianto e dell’eventuale processo di lavorazione, le categorie di prodotti e la quantità massima degli stessi che può essere ricevuta nell’arco di un giorno;
e) la descrizione degli eventuali strumenti installati per l’accertamento delle merci;
f) la descrizione delle procedure operative di carattere tecnico-contabile che sono attivate per la gestione dell’impianto;g) i dati concernenti i fornitori nazionali e quelli residenti in altri Stati membri.
All’istanza devono essere allegate le planimetrie del locale nonché, nel caso in cui si tratti di un opificio di trasformazione, lo schema degli impianti e le ulteriori indicazioni previste per i depositi fiscali.
L’Ufficio tecnico di finanza procede, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, a una verifica dell’impianto e prescrive le misure ritenute necessarie per la tutela degli interessi erariali, redigendo apposito verbale. Determina, inoltre, l’ammontare della cauzione dovuta in misura pari all’imposta gravante sulla quantità massima di prodotti che intende ricevere in regime sospensivo. Una volta accertato che il richiedente abbia ottemperato alle prescrizioni impartite e abbia prestato la cauzione prevista, I’Utf provvede all’iscrizione su apposito registro restituendo all’interessato copia dell’istanza con gli estremi della registrazione. Ogni variazione dei dati denunciati deve essere preventivamente comunicata all’Ufficio tecnico di finanza per i successivi adempimenti.
All’operatore registrato viene rilasciato un codice di accisa con le modalità previste per il depositario autorizzato. L’operatore registrato è obbligato alla tenuta delle contabilità prescritte dalle disposizioni relative alle singole imposte; egli è comunque obbligato a tenere una registrazione delle singole partite ricevute in sospensione d’imposta con riferimento ai documenti d’accompagnamento e con l’indicazione dei dati relativi al pagamento dell’imposta.
Per ogni giornata lavorativa nella quale c’è stato ricevimento di merci in sospensione d’imposta, l’operatore registrato compila un prospetto riepilogativo delle partite ricevute in sospensione d’accisa, nonché del movimento d’imposta e delle relative garanzie. Il prospetto è compilato nel termine previsto per il pagamento dell’imposta e consegnato all’ufficio finanziario di fabbrica o, in mancanza, al competente Utf; in tal caso copia dello stesso prospetto deve essere tenuta dall’operatore registrato a disposizione dei funzionari incaricati del controllo. Al prospetto sono allegati gli esemplari n. 4 dei documenti di accompagnamento o il riscontrino della bolletta a cauzione.
L’operatore registrato esercente opificio di trasformazione dei prodotti soggetti ad accisa, redige almeno una volta l’anno:
• l’inventario fisico delle materie prime e dei prodotti finiti;
• il bilancio di materia con la dimostrazione delle rese di lavorazione e dei parametri di impiego;
• il bilancio energetico con l’indicazione dei consumi di energia elettrica e di combustibili.
I registri devono essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell’ufficio tecnico di finanza. Alla fine dell’esercizio finanziario i registri debbono essere chiusi e le giacenze finali devono essere riportate sui registri dell’anno successivo. L’esercente deve custodire i registri per i cinque anni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario. I registri possono essere costituiti anche da schede o fogli mobili numerati progressivamente oppure predisposti in modelli idonei alla scritturazione meccanografica, preventivamente approvati dall’ufficio tecnico di finanza.
L’ufficio finanziario di fabbrica o, in mancanza, i funzionari dell’Utf incaricati del controllo, accertano la regolarità delle operazioni effettuate dall’operatore registrato e procedono alla vidimazione dell’esemplare n. 3 di rinvio allo speditore del documento di accompagnamento delle partite provenienti da depositi fiscali comunitari ovvero del certificato di scarico delle bollette di cauzione per le partite provenienti da depositi fiscali nazionali.
L’Utf può eseguire in qualunque momento sopralluoghi per accertamenti e controlli di carattere tecnico e amministrativo contabile. A tal fine l’operatore registrato è obbligato a mettere a disposizione la propria documentazione di carattere tecnico, nonché la contabilità tenuta per fini commerciali, amministrativi e fiscali.
Gli operatori registrati nel settore del vino e delle bevande fermentate ad esso fiscalmente assimilate tengono le scritturazioni previste dalle vigenti disposizioni di tutela agricola, che vengono quindi rese valide anche agli effetti fiscali, nonché del decreto legge 30 ottobre 1952, n. 1322.
Per quanto riguarda invece la ricezione di prodotti in sospensione d’accisa da parte di un operatore non registrato, quest’ultimo deve prestare presso la ricevitoria della competente dogana e per ogni fornitura, una cauzione pari all’ammontare dell’accisa gravante sui prodotti e presentare, prima della spedizione delle merci, apposita dichiarazione in duplice copia all’Utf competente per territorio.
La dichiarazione, oltre agli elementi previsti ai punti a), b) e c) per l’operatore registrato, deve anche indicare: il nominativo del fornitore, la categoria e la quantità dei prodotti, gli estremi della cauzione prestata nonché l’impegno a prestarsi a qualsiasi controllo teso ad accertare l’effettiva ricezione della merce e il pagamento dell’accisa. L’Utf, riconosciuta regolare la dichiarazione, restituisce copia vistata della stessa all’interessato, e ha facoltà di effettuare i controlli ritenuti necessari per accertare la regolarità dell’operazione.
L’operatore non registrato è obbligato alla tenuta delle contabilità previste dalle disposizioni relative alle singole imposte: egli deve comunque tenere una registrazione delle partite ricevute in sospensione di imposta con riferimento alla dichiarazione preventiva di cui all’articolo 4 e al documento di accompagnamento, nonché con l’indicazione dei dati relativi al pagamento dell’imposta dovuta.
È tenuto inoltre a comunicare all’Utf competente, entro il termine previsto per il pagamento dell’accisa, l’avvenuta ricezione delle merci presentando gli esemplari n. 3 e n. 4 del relativo documento di accompagnamento. L’Utf restituisce, vidimato, l’esemplare n. 3 trattenendo l’esemplare n. 4 per i successivi adempimenti.
L’Utf può eseguire in qualunque momento sopralluoghi per accertamenti e controlli di carattere tecnico e amministrativocontabile. A tal fine l’operatore non registrato è obbligato a mettere a disposizione la documentazione di carattere tecnico nonché la contabilità tenuta per fini commerciali, amministrativi e fiscali.
10) Rappresentante fiscale - (omissis)
11) Circolazione prodotti già assoggettati ad accisa — L’articolo 10 è relativo alla circolazione di prodotti che siano già stati immessi in consumo in uno Stato membro e vengano trasferiti nel territorio nazionale a scopo di commercio. Tale movimentazione avviene con la scorta del documento di accompagnamento utilizzato per la circolazione di prodotti in regime di sospensione d’accisa.
Il soggetto che riceve la merce deve presentare, prima ancora che la stessa gli sia spedita, apposita dichiarazione all’Utf, prestando, nei modi di rito, cauzione per garantire il pagamento dell’imposta, che deve essere corrisposta entro il giorno lavorativo successivo a quello dell’arrivo della merce.
Quando l’imposta è a carico del venditore, e nel caso che il ricevente non sia un depositario autorizzato o un operatore professionale, l’accisa deve essere pagata da un rappresentante fiscale del venditore, preventivamente autorizzato secondo la procedura di cui all’articolo 9.
L’articolo 11 stabilisce i limiti entro i quali possono essere trasportati dai privati, senza alcuna formalità, prodotti già immessi in consumo in altri Paesi comunitari, mentre l’articolo 12 si riferisce alla circolazione e deposito nel territorio nazionale di prodotti che hanno già assolto l’imposta.
In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale con il quale verrà esteso il documento di accompagnamento comunitario alla circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa entro il territorio nazionale, continueranno ad essere utilizzati i documenti previsti dalle vigenti disposizioni (certificato di provenienza mod. HTer16, bolletta di legittimazione mod. C39), che, come già previsto per il documento di accompagnamento delle merci in regime sospensivo, saranno emessi direttamente dagli operatori interessati.
Analogamente si procederà per la bolletta C39 emessa ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 30 ottobre 1952, n.1322.
Il medesimo articolo stabilisce che i depositi di oli minerali per uso privato, agricolo e industriale, di capacità non superiore a 30 mc, sono esclusi dal rilascio della licenza fiscale e dalla tenuta del registro di carico e scarico.
12) Contrassegni fiscali, rimborsi, esenzioni, regimi particolari — L’articolo 13 si riferisce all’applicazione dei contrassegni, stabilendo in particolare che i contrassegni possono essere messi a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri tramite il rappresentante fiscale, con le stesse modalità prescritte per i depositari nazionali.
Tali modalità sono quelle previste, per la fornitura dei contrassegni agli opifici di imbottigliamento sif, dall’articolo 22 bis del D.l. 31 ottobre 1980, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891.
Resta fermo, per l’operatore nazionale che intende acquistare prodotti di provenienza comunitaria già contrassegnati, quanto previsto dall’articolo 5 della legge 11-5-1981 n. 213 come sostituito dall’articolo 34 della legge 29-12-1990 n. 428; in ogni caso la cauzione dovrà essere prestata nella stessa misura per i produttori nazionali.
Il trasferimento in Italia dei prodotti contrassegnati negli altri Stati membri deve avvenire con l’osservanza delle modalità previste dall’articolo 6 del decreto legge. Lo svincolo della cauzione prestata per il ritiro dei contrassegni è subordinato all’identificazione delle partite alle quali i contrassegni sono stati applicati ed alla corresponsione dell’imposta dovuta; a tal fine all’esemplare n. 4 del documento di accompagnamento che ha scortato la partita di prodotto pervenuta deve essere allegato un elenco con gli estremi dei contrassegni utilizzati.
L’articolo 14 tratta del rimborso delle accise relative ai prodotti che abbiano assolto l’imposta, detenuti in territorio nazionale da un operatore nell’esercizio della propria attività professionale, che siano esportati o trasferiti in un altro Stato membro.
(omissis)
Per quanto riguarda la restituzione sulle merci esportate nei Paesi terzi, restano valide le procedure in atto.
L’articolo 15 stabilisce le esenzioni dall’accisa per i prodotti destinati a forniture effettuate nel quadro di relazioni diplomatiche o di accordi con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali.
Si tratta di esenzioni che si applicano a tutti i prodotti soggetti ad accisa e, quindi, sono state previste dalla direttiva relativa al regime generale.
Con l’articolo 16 si prevede il mantenimento di alcuni regimi particolari attualmente previsti, come per i territori extradoganali di Livigno e di Campione d’Italia, per le operazioni relative ai prodotti provenienti o destinati alla Repubblica di San Marino e per i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale.
Viene previsto anche il regime particolare dei piccoli produttori di vino che sono dispensati dagli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 ed a quelli connessi alla circolazione e al controllo, fermo restando, per le operazioni intracomunitarie da essi effettuate, l’obbligo di osservare alcuni adempimenti e quanto prescritto dal regolamento n. 986/89, circa la tenuta del registro di scarico e l’emissione del documento di accompagnamento.
13) Accisa sugli oli minerali - (omissis)
14) Accise sugli alcoli e sulle bevande alcoliche - Il capo III contiene le disposizioni relative all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche ed al ravvicinamento delle aliquote.
Attualmente, esiste un’imposta di fabbricazione sull’alcol etilico destinato al consumo umano e i prodotti finiti vengono tassati in base al titolo alcolometrico effettivo, a eccezione della birra, che è gravata da una propria imposta di fabbricazione la cui aliquota è attualmente commisurata al contenuto, in gradi saccarometrici, di saccarosio presente nel mosto.
Le innovazioni in tale settore riguardano:
a) la suddivisione dei prodotti in quattro categorie fiscali: l’alcol, i prodotti intermedi, il vino e la birra;
b) l’introduzione di una accisa sul vino e sulle altre bevande fermentate, sia pure ad aliquota zero;
c) la tassazione dei prodotti intermedi a volume di prodotto finito e non più in base alla quantità di alcol aggiunto;
d) la tassazione, per la birra, in ragione del contenuto di saccarosio misurato in gradi-Plato di prodotto finito;
e) l’applicazione della imposta soltanto alle bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2% in volume.
Il settore delle bevande alcoliche, pur rivestendo una minore rilevanza fiscale, è tuttavia molto delicato per i riflessi che può avere su altri settori economici, in modo particolare sull’agricoltura, da cui derivano le materie prime dell’alcol da distillazione.
Per quanto riguarda l’accisa sul vino, si è dovuto accettare il principio dell’effettuazione di controlli sulla circolazione intracomunitaria per tutelare i Paesi che tradizionalmente hanno sempre adottato un’accisa positiva su tale prodotto. Tuttavia, l’eccezione per i piccoli produttori di vino e la possibilità di mantenere una accisa ad aliquota nulla, non dovrebbero comportare eccessivi oneri per i produttori nazionali che prevalentemente rientrano in questa categoria.
(omissis)
L’articolo 22 introduce, con aliquota zero, l’accisa sul vino, con la distinzione tra vino tranquillo e vino spumante, secondo le definizioni stabilite dalla direttiva. Viene escluso dall’ambito impositivo il vino prodotto per autoconsumo e che non forma oggetto di attività di vendita.
Con l’articolo 23 si stabilisce l’equiparazione al vino delle altre bevande fermentate, diverse dal vino e dalla birra. Trattasi dei sidri e di altri «vini da frutta», di scarsa produzione nazionale, ma la cui definizione e disciplina è rilevante per evitare distorsioni di concorrenza in questo settore.
L’articolo 24 riguarda la definizione ed il trattamento fiscale dei prodotti intermedi. Con tale espressione vengono indicate le bevande alcoliche ottenute da un vino-base (o altra bevanda fermentata) con aggiunta di zucchero, alcol e sostanze aromatiche. Tale categoria comprende, quindi, i vini liquorosi ed aromatizzati, quali ad esempio il marsala ed il vermut, che attualmente sono tassati in ragione dell’alcol aggiunto. In base alle disposizioni comunitarie, invece, la tassazione dovrà essere effettuata in ragione del volume di prodotto finito, e ciò in quanto sarebbe molto difficile, in regime di libero scambio, mantenere la tassazione sulla quantità di alcol aggiunto, che è di difficile determinazione e che in ogni caso dovrebbe essere accertata volta per volta.
L’aliquota viene stabilita nella misura di lire 77.835 per ettolitro di prodotto finito. Essa corrisponde al tasso minimo di 45 Ecu stabilito dalla direttiva e si pone su un livello di tassazione superiore a quello mediamente applicato con l’attuale normativa.
L’articolo 25 contiene le disposizioni concernenti l’imposta sull’alcol etilico. È soggetto ad imposta l’alcol etilico non denaturato, sia tal quale sia se contenuto in altri prodotti. In particolare, è prevista una soglia minima di gradazione pari a 1,2% in volume, e, conseguentemente, i prodotti contenenti alcol in misura inferiore a tale limite sono esclusi dal campo impositivo.
Viceversa, sono soggette all’imposta sull’alcol tutte le bevande con gradazione alcolica superiore al 22% in vol. anche se rientrano in altra categoria (vino, birra, prodotti intermedi).
Viene, inoltre, mantenuta, fino al 30 giugno 1996, l’aliquota ridotta, per l’alcol ottenuto da alcune materie prime agricole, quali in particolare le materie vinose, che comportano maggiori costi produttivi, riduzione che viene fissata in lire 195.000 per ettanidro per rispettare la condizione stabilita dalla direttiva di applicare comunque una aliquota superiore a quella minima di 550 Ecu per ettolitro anidro.
Di tale riduzione si terrà conto per la restituzione dell’imposta relativa alle operazioni di esportazione o di trasferimento nei Paesi comunitari effettuate fino al 30 giugno 1996.
La restituzione per le acquaviti ed i prodotti intermedi viene effettuata nella misura dell’imposta assolta, in mancanza di una documentazione probante, il rimborso viene effettuato in base alla minore delle aliquote vigenti.
L’articolo 26 prevede le esenzioni, cioè i casi in cui l’alcol etilico, o gli altri prodotti che lo contengono, vengono esentati dall’imposta in quanto destinati a essere impiegati in usi industriali o in altri usi particolari, come per finalità scientifiche o sanitarie.
Rispetto all’attuale sistema delle esenzioni, resta confermato l’obbligo della denaturazione con il denaturante generale dello Stato, per l’alcol destinato ad essere venduto tal quale per usi diversi al consumo umano, nonché la possibilità di impiego in usi industriali con denaturanti speciali di volta in volta autorizzati dall’Amministrazione finanziaria. Costituisce invece una innovazione la possibilità di impiego di alcol puro, in esenzione d’imposta, qualora venga impiegato in procedimenti industriali a condizione che l’alcol non sia presente nel prodotto finito.
Vengono, inoltre, esentati prodotti alimentari, normalmente tassati, qualora contengano alcol in misura non superiore, rispettivamente, a litri 8,5 per 100 kg di prodotto finito, per il cioccolato, e di 5 litri per 100 kg per tutti gli altri prodotti. Tale disposizione si giustifica per il fatto che sottoporre a tassazione tali prodotti comporterebbe oneri gravosi di accertamento e di controllo sulla circolazione intracomunitaria, non giustificati, peraltro, dal relativo gettito fiscale.
Il compito di stabilire le condizioni e modalità per la concessione delle esenzioni stesse viene demandato all’Amministrazione finanziaria, al fine di garantire l’adozione delle più appropriate cautele fiscali. Le esenzioni possono essere accordate anche con il sistema del «riaccredito» dell’imposta qualora venga impiegato alcol ad imposta assolta.
In attesa della regolamentazione delle esenzioni si applicano le procedure vigenti con gli adattamenti che derivano dalla nuova normativa, segnalando al ministero ogni eventuale difficoltà.
Per quanto concerne la produzione di aromi, che potranno essere poi destinati sia ad usi esenti (preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2% in volume), sia a usi tassati (preparazione dei liquori), la stessa dovrà avvenire in regime di deposito fiscale.
I produttori di aromi che alla data del 1° gennaio 1993 si trovino ad operare in regime libero e che presentino denuncia per l’istituzione del deposito fiscale, potranno ritirare alcol in regime sospensivo senza attendere l’espletamento delle formalità per il rilascio dell’autorizzazione, previo nullaosta da parte dell’Utf.
A loro volta potranno inviare aromi in regime sospensivo sia gli utilizzatori esercenti depositi fiscali, sia coloro che li utilizzano in usi esenti; in ogni caso dovranno effettuare le dovute annotazioni nei registri fiscali di cui sono in possesso.
Potranno inoltre chiedere che le giacenze al 1° gennaio 1993 di spiriti e di prodotti liberi vengano reimmesse in regime sospensivo, in applicazione del comma 6 dell’articolo 6 del decreto-legge, beneficiando in tal modo del rimborso (anche mediante riaccredito) dell’imposta assolta.
Procedure analoghe a quella prevista per le fabbriche di aromi saranno adottate in tutti i casi di impiego in usi esenti di alcol non denaturato.
Il medesimo articolo prevede anche il rimborso dell’accisa pagata su prodotti che vengono ritirati dal mercato perché inidonei al consumo umano.
Per il momento tali rimborsi verranno subordinati alle condizioni stabilite caso per caso dal Dipartimento delle dogane, ad eccezione che per la birra, in quanto tale fattispecie è già disciplinata dalla vigente normativa, con la sola modifica che il rimborso riguarda ora il 100% degli ettolitri-grado inidonei, e non già il 97% degli stessi.
15) Accise non armonizzate - (omissis)
16) Imposte soppresse - (omissis)
17) Disposizioni finali e transitorie - (omissis)