Organo: Commissione europea
Categoria: Accise, Documenti di accompagnamento
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 17-12-1992
Numero provvedimento: 3649
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 18-12-1992
Numero gazzetta: 369
Data aggiornamento: 01-01-1970

Regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza.

(Regolamento 17/12/1992, n. 3649/92, pubblicato in G.U.C.E. 18 dicembre 1992, n. L 369)

Il Regolamento (CEE) 17 dicembre 1992, n. 3649/92, in vigore dal 1° gennaio 1993 e riportato nel testo vigente aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate dal Regolamento (UE) 17 dicembre 2021, n. 2021/2264, è stato abrogato dall'art. 10 del Regolamento (UE) 5 luglio 2022, n. 2022/1636 a decorrere dal 13 febbraio 2023, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 10.


LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il parere del comitato delle accise,

considerando che per i prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro la libera circolazione non va limitata al territorio di tale Stato membro; che nei casi in cui tali prodotti sono destinati o preparati ad essere detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro l'accisa sarà nuovamente percepita conformemente alla normativa dello Stato membro di destinazione ed avrà luogo un rimborso dell'accisa da parte dello Stato membro di partenza;

considerando che per assicurare il controllo fiscale di tali prodotti l'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva 92/12/CEE prevede un documento di accompagnamento semplificato in cui sono menzionati i principali elementi del documento di cui all'articolo 18, paragrafo 1 della medesima; che occorre stabilire la forma e il contenuto di tale documento;

considerando che, per evitare oneri supplementari gravanti sugli operatori interessati a causa di documenti di trasporto, occorre ammettere l'impiego di documenti commerciali già esistenti, purché conformi a taluni requisiti;

considerando che è necessario prevedere una copia per il rimborso dell'accisa pagata nello Stato membro di partenza;

considerando che occorre stabilire le modalità procedurali e il numero di copie del documento d'accompagnamento;

considerando che è necessario prevedere un documento d'accompagnamento per i movimenti commerciali dell'alcool completamente denaturato,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Nel caso di prodotti soggetti ad accisa e già immessi in consumo in uno Stato membro che siano destinati all'uso in altro Stato membro per gli scopi di cui all'articolo 7 della direttiva 92/12/CEE, la persona responsabile della circolazione intracomunitaria redige un documento d'accompagnamento semplificato. Il documento accompagna la merce durante la circolazione da uno Stato membro all'altro e viene esibito alle autorità competenti degli Stati membri a fini di controllo.

 

Articolo 2

1. Il modello di cui all'allegato può essere utilizzato, come documento di accompagnamento semplificato, conformemente alle note esplicative contenute nella copia 1.

2. Possono altresì essere utilizzati, come documento d'accompagnamento semplificato, documenti commerciali quali fatture, bolle di consegna, lettere di vettura e simili, purché contengano gli stessi dati di cui al modello contenuto in allegato, contraddistinti da un numero corrispondente al numero di riquadro di detto modello.

 

Articolo 3

I documenti commerciali di cui all'articolo 2 utilizzati come documento di accompagnamento semplificato vanno contrassegnati in maniera chiaramente visibile con la seguente dicitura:

« Documento di accompagnamento semplificato (merce soggetta ad accisa) per scopi di controllo fiscale »

 

Articolo 4

Il documento di accompagnamento semplificato viene redatto in tre copie.

La copia n. 1 è conservata dal fornitore a scopi di controllo fiscale.

La copia n. 2 scorta la merce durante il trasporto e viene conservata dal destinatario.

La copia n. 3 scorta la merce e va rinviata al fornitore con ricevuta di ritorno in cui il destinatario indica altresì il trattamento fiscale successivo applicato alla merce nello Stato membro di destinazione, se il fornitore lo richiede in particolare ai fini del rimborso. Questa copia va allegata all'eventuale domanda di rimborso di cui all'articolo 22, paragrafo 3 della direttiva 92/12/CEE.

 

Articolo 5

Il documento d'accompagnamento semplificato è usato altresì per i movimenti commerciali intracomunitari dell'alcool completamente denaturato, secondo le disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 92/83/CEE del Consiglio.

 

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

 

ALLEGATO

(Per le successive modifiche si veda il Regolamento (UE) 17 dicembre 2021, n. 2021/2264)