Adeguamento delle aliquote delle accise sull’alcol etilico e sui prodotti alcolici intermedi alle aliquote minime comunitarie.
Articolo 1.
1. L’aliquota dell’accisa sui prodotti alcolici intermedi è aumentata da L. 84.000 a 87.000 per ettolitro.
2. La riduzione di aliquota prevista per l’alcol etilico dall’articolo 25, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è stabilita nella misura di L. 83.600 per ettolitro anidro.
3. Le aliquote stabilite nei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1995.