Organo: Corte di Giustizia
Categoria: Accise
Tipo documento: Sentenza Corte di Giustizia
Data provvedimento: 11-08-1995
Numero provvedimento: 367
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 14-10-1995
Numero gazzetta: 268
Data aggiornamento: 01-01-1970

Nei procedimenti riuniti da C-367/93 a C-377/93 (domande di pronuncia pregiudiziale della Tariefcommissie): F. G. Roders BV e a, contro Inspecteur der Invoerrechtenen Accijnzen (Accise sul vino - Tributi interni discriminatori - Regime Benelux).

1) Uno Stato membro non può invocare l’articolo 233 del trattato Ce per sottrarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 95 del medesimo trattato, quando ciò non sia indispensabile per il funzionamento del regime Benelux.

2) L’articolo 95, primo comma, del trattato Ce va interpretato nel senso che spetta al giudice proponente valutare, alla luce dei criteri stabiliti dalla Corte, se:

– prodotti quali, da un lato, il vino rosso da tavola, il vino rosso di qualità prodotto in regioni determinate, lo sherry, il madera e il vermut e, dall’altro, i vini di frutta tranquilli con una gradazione alcolica che non eccede il 15% vol siano similari;

– prodotti quali lo champagne e i vini spumanti di frutta con gradazione alcolica non superiore al 15% vol siano similari.

3) L’articolo 95, secondo comma, del trattato Ce va interpretato nel senso che la valutazione della compatibilità di un onere fiscale deve avvenire alla luce dell’incidenza di tale onere sul rapporto di concorrenza fra i vari prodotti controversi, cosicché si deve stabilire in particolare se quest’onere sia o meno tale da influenzare il mercato di cui trattasi diminuendo il consumo potenziale dei prodotti importati a vantaggio dei prodotti nazionali concorrenti. A tale riguardo, il giudice proponente deve tener conto della differenza esistente tra i prezzi di vendita dei prodotti in questione e dell’incidenza di tale differenza sulla scelta del consumatore, nonché dell’evoluzione del consumo degli stessi prodotti.

4) Gli effetti della presente sentenza non devono essere limitati nel tempo.