Applicazione D.m. 25 marzo 1996 n. 210. Chiarimenti.
Con riferimento al regolamento in oggetto, al fine di rispondere a richieste di chiarimenti e di ovviare a difficoltà operative qui segnalate, anche nelle vie brevi, dagli Utf nonché dalle associazioni di categoria e dagli operatori interessati, si comunica quanto segue:
A) la bollatura dei DAA e dei DAS può essere effettuata anche presso gli uffici finanziari di fabbrica o gli uffici doganali; in ogni caso i documenti bollati vanno contabilizzati anche presso la sede dell’Utf;
B) l’apposizione della dicitura «circolazione interna» può essere apposta anche successivamente alla bollatura. Tale dicitura, infatti, non rientra nelle indicazioni precompilate di cui alla lettera c) dell’articolo 2, comma 3, del regolamento, contrariamente a quanto risulta dalla versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale, difforme dal testo originale e di cui è stata già richiesta la correzione;
C) per la registrazione dei documenti di accompagnamento prevista dall’articolo 2, comma 6, del regolamento, richiamato anche dal successivo articolo 10, comma 2, potrà essere utilizzato, in alternativa al registro vidimato dall’Utf, il registro per la contabilizzazione delle bolle di accompagnamento dei beni viaggianti, di cui all’articolo 10, quinto comma, del D.m. 29 novembre 1978, pubblicato nella G. u. n. 335 del 30 novembre 1978, se già tenuto dall’operatore, sempreché su tale registro sia possibile effettuare lo scarico dei documenti scritturati, come previsto dalla circolare n. 106/D, prot. n. 315/ UDC-CM del 30 aprile 1996;
D) le caselle o i riquadri che non interessano la spedizione possono essere lasciati in bianco o sbarrati. Essi devono comunque essere sempre riportati, anche nei documenti di tipo commerciale;
E) l’obbligo, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento, dell’effettuazione dell’annotazione di ogni singola partita di prodotto a imposta assolta sull’apposito registro di carico e scarico può ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui nel predetto registro siano riportati, giornalmente, il quantitativo complessivamente estratto e i dati dei relativi documenti (secondo la procedura prevista ai commi 3 e 4 dell’articolo 3 del D.m. 13 agosto 1957) e al suddetto registro sia allegata una distinta (non bollata) contenente tutte le informazioni previste, per ogni singola partita, dall’articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto in oggetto. Per quanto concerne il soggetto e l’impianto destinatari, potranno essere indicati con codici, da riportare in apposita legenda. Nel caso di trasporto alla rinfusa, occorre riportare solo i dati relativi al DAS «collettivo» e non dei singoli DAS «non scorta merce».
Procedura analoga potrà essere seguita per quanto concerne la registrazione giornaliera dei DAA, prevista dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento;
F) le disposizioni relative alla circolazione per il prodotto denominato «biodiesel», di cui all’articolo 21 del regolamento, costituendo nuovi adempimenti, entrano in vigore dopo il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico sulle accise, a norma dell’articolo 67, comma 8, del testo unico medesimo. Anche per tale fattispecie si applica il regime transitorio di cui all’articolo 27 del regolamento, che offre la possibilità di utilizzare gli stampati mod. H-ter 18 e H-ter 16, rispettivamente al posto dei DAA e dei DAS;
G) nel caso di utilizzazione, nel regime transitorio, dei certificati di provenienza mod. H-ter 16 al posto dei DAS, non occorre apportare alcuna modifica a tale stampato, ma occorrerà tener presente, nella sua compilazione, delle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 2, del regolamento; uniche modifiche da apportare, per quanto concerne la compilazione di tali certificati, sono quelle espressamente riportate al comma 2 dell’articolo 27 del regolamento;
H) qualora per la designazione delle merci nel DAA si rendesse necessario un foglio separato o una distinta di spedizione, come previsto nelle note esplicative alla casella 18ª riportate dal regolamento n. 2719/92, i suddetti fogli, recanti le indicazioni di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto in oggetto dovranno essere sottoposti a preventiva bollatura. Nei casi in cui non può prevedersi a quale DAA saranno allegati, può prescindersi dalla preventiva apposizione del numero identificativo del documento. Nessuna bollatura è, invece, necessaria per i fogli aggiuntivi previsti dall’articolo 5 del decreto per l’apposizione, da parte dell’incaricato del trasporto, delle informazioni supplementari relative al trasporto medesimo;
I) procedura analoga a quella illustrata alla precedente lettera «H» può utilizzarsi anche per i DAS, in forza delle note esplicative al riquadro 8 riportate nel regolamento n. 3649/92. Per i trasferimenti fra impianti nazionali può, tuttavia, consentirsi che le informazioni relative a più tipi di prodotti (ad esempio i vari carburanti destinati a un impianto di distribuzione stradale), siano inserite in un unico riquadro;
L) nei DAA e nei DAS possono essere riportati solo i prodotti previsti dal regolamento e non anche altre merci eventualmente facenti parte del medesimo trasporto, per le quali i suddetti documenti non hanno titolo per sostituirsi alle bolle di accompagnamento dei beni viaggianti;
M) la firma dei DAA e dei DAS rientra nell’esclusiva responsabilità dello speditore, che può delegarla a un suo incaricato, senza alcun obbligo di preventiva comunicazione all’Utf;
N) essendo i vari prodotti classificabili come GPL sottoposti al medesimo regime fiscale, in caso di circolazione nazionale è sufficiente l’indicazione delle prime 4 cifre (2711) del codice NC, specificando la natura del prodotto (propano, butano, miscela ecc.) nella casella o riquadro destinato alla descrizione della merce;
O) a norma dell’articolo 9, comma 2, del decreto, il trasferimento nazionale, in carri bombolai, del metano a imposta assolta viene effettuato con la scorta della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, o, in sostituzione, del DAS;
P) nel caso in cui sussistano motivi (ad esempio la necessità di una preventiva decantazione) per cui l’accertamento della merce non possa essere effettuato nello stesso giorno in cui avviene l’introduzione in deposito, entro tale giorno andranno comunque trascritti, sui registri contabili, i dati relativi al documento di accompagnamento, omettendo quelli relativi al quantitativo ricevuto, che andranno inseriti ad accertamento effettuato;
Q) per consentire che lo svincolo della cauzione di trasporto rispecchi i requisiti dell’immediatezza previsti dall’articolo 4, comma 2, del decreto (che recepisce il disposto dell’articolo 1, paragrafo 1, punto 8, lettera b della direttiva 94/74) la trasmissione via fax del terzo esemplare del DAA potrà essere effettuata anche prima dell’apposizione del visto da parte dell’autorità fiscale, quando prevista;
R) l’obbligo della prestazione della cauzione prevista dall’articolo 6, comma 2, del testo unico, per le movimentazioni in regime sospensivo decorre, per i soggetti in precedenza beneficianti di esonero, dalla scadenza del termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico e non riguarda, ovviamente, le partite estratte antecedentemente a tale termine, ancorché non ancora appurate.