Organo: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Categoria: Documenti di accompagnamento
Tipo documento: Telex o telescritto o telefax
Data provvedimento: 09-05-1996
Numero provvedimento: 346
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Applicazione D.m. 25 marzo 1996 n. 210.

Documenti di accompagnamento del vino.

Con riferimento a quanto stabilito dagli articoli 2 e 10 del regolamento in oggetto in merito alla composizione e modalità di emissione dei DAA e dei DAS, si precisa che, a norma dell’articolo 25 del regolamento medesimo, resta in vigore, nel caso in cui tali documenti scortino, nei trasferimenti intracomunitari, partite di vino in recipienti di capacità superiore a 60 litri, la specifica disciplina prevista dal decreto del ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali 19 dicembre 1994, n. 768; in particolare, la timbratura continuerà a essere effettuata con le modalità previste dall’articolo 4 di tale decreto. Per i trasferimenti intracomunitari del vino in recipienti di capacità fino a 60 litri, la timbratura dovrà, invece, essere effettuata dagli Utf.

Per quanto riguarda la circolazione nazionale, si rammenta che, per la movimentazione in regime libero, l’articolo 30, comma 2, lettera f) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, esclude il vino dall’obbligo della scorta con il documento di accompagnamento specifico per le accise; tale movimentazione continuerà, pertanto, a essere effettuata con la scorta dei documenti previsti dalle norme in materia di tutela agricola.

I suddetti documenti continueranno a utilizzarsi anche per quanto concerne i trasferimenti del vino fra depositi fiscali nazionali, tenuto conto sia del fatto che, in vigenza dell’aliquota zero, tali trasferimenti sono, sostanzialmente, equiparabili a quelli a imposta assolta (non sussistendo nessuna possibilità di eventuali pretese di corresponsione di accisa da parte dell’erario), sia della circostanza che presso i suddetti depositi sono state riconosciute valide, agli effetti fiscali, le contabilità tenute ai fini della tutela agricola, che fanno riferimento, per la circolazione nazionale, ai documenti sopramenzionati.