Applicazione decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.
Licenze per gli esercizi di vendita prodotti alcolici.
Mense aziendali e commercianti all’ingrosso.
A seguito di perplessità qui prospettate in merito all’oggetto, si chiarisce che sono tenuti a presentare la denuncia di cui all’articolo 29, comma 2, del testo unico e a munirsi della licenza prevista al successivo comma 4 del medesimo articolo anche coloro che effettuano la somministrazione di bevande negli spacci interni, nelle mense aziendali e in altri locali non aperti al pubblico, in quanto esercenti attività di vendita ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287.
Si precisa pure che gli esercenti, a scopo di vendita, di depositi di vino, di birra e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e i commercianti all’ingrosso di tali prodotti, esenti, a norma del comma 3, lettera e), del citato articolo 29, dall’obbligo della presentazione di denuncia di deposito, sono tenuti, a norma del comma 2 del medesimo articolo, a presentare denuncia di esercizio di vendita e a munirsi della relativa licenza.