Organo: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Categoria: Bevande spiritose, Norme Ue (altre)
Tipo documento: Telex o telescritto o telefax
Data provvedimento: 06-02-1996
Numero provvedimento: 82
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Applicazione decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.

Licenze per gli esercizi di vendita prodotti alcolici.

Mense aziendali e commercianti all’ingrosso.

A seguito di perplessità qui prospettate in merito all’oggetto, si chiarisce che sono tenuti a presentare la denuncia di cui all’articolo 29, comma 2, del testo unico e a munirsi della licenza prevista al successivo comma 4 del medesimo articolo anche coloro che effettuano la somministrazione di bevande negli spacci interni, nelle mense aziendali e in altri locali non aperti al pubblico, in quanto esercenti attività di vendita ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Si precisa pure che gli esercenti, a scopo di vendita, di depositi di vino, di birra e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e i commercianti all’ingrosso di tali prodotti, esenti, a norma del comma 3, lettera e), del citato articolo 29, dall’obbligo della presentazione di denuncia di deposito, sono tenuti, a norma del comma 2 del medesimo articolo, a presentare denuncia di esercizio di vendita e a munirsi della relativa licenza.