(Direttiva 83/1992 – Armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche – Artt. 20, primo trattino, e 27, n. 1, lett. e) ed f) – Vino, porto e cognac da cucina)
Giudice del rinvio
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parti
Ricorrente: Repertoire Culinaire Ltd
Convenuti: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – VAT and Duties Tribunal, London – Interpretazione degli artt. 20 e 27, n. 1, lett. e) e f), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 83/1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (G.u. n. U L 316, pag. 21) – Esenzione dalle accise – Vino, porto e cognac ad uso culinario contenenti sale e pepe
Dispositivo
1) L’art. 20, primo trattino, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 83/1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, deve essere interpretato nel senso che la definizione dell’«alcol etilico» contenuta in tale disposizione è applicabile al vino da cucina e al porto da cucina.
2) In circostanze come quelle di cui alla causa principale, un’esenzione dall’accisa armonizzata del vino da cucina, del porto da cucina e del cognac da cucina è tale da ricadere nell’ambito dell’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 83/1992.
3) Nell’ipotesi in cui prodotti quali il vino da cucina, il porto da cucina e il cognac da cucina di cui alla causa principale, che sono stati considerati non soggetti ad accisa o esenti dall’accisa in forza della direttiva 83/1992 e immessi al consumo nello Stato membro in cui sono stati prodotti, siano destinati a essere commercializzati in un altro Stato membro, quest’ultimo deve riservare nel proprio territorio un trattamento identico a detti prodotti, salvo il caso in cui ricorrano elementi concreti, oggettivi e verificabili dai quali risulti che il primo Stato membro non ha applicato correttamente le disposizioni di tale direttiva o che, in conformità dell’art. 27, n. 1, della stessa, sia giustificata l’adozione di misure volte a evitare una frode, un’evasione o un abuso in materia di esenzioni nonché ad assicurare l’applicazione agevole e corretta di queste ultime.
4) L’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 83/1992 deve essere interpretato nel senso che la concessione dell’esenzione di cui a tale disposizione può essere subordinata al rispetto di condizioni come quelle previste dalla normativa nazionale di cui alla causa principale, vale a dire una limitazione dei soggetti autorizzati a presentare una richiesta di rimborso, un termine di quattro mesi per proporre una simile richiesta e la fissazione di un importo minimo di rimborso, soltanto ove risulti da elementi concreti, oggettivi e verificabili che simili condizioni sono necessarie per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tale esenzione nonché per evitare frodi, evasioni o abusi. Spetta al giudice del rinvio verificare che ciò sia vero per quanto attiene alle condizioni stabilite da detta normativa.