Decorrenza dei termini per la presentazione del DAA in forma esclusivamente telematica.
Articolo 1.
Decorrenza dei termini
1. Il documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa, di cui all’art. 6 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni è presentato in forma esclusivamente telematica a decorrere dalla data stabilita nel regolamento della Commissione Europea attuativo delle disposizioni contenute nella Direttiva 118/08 in relazione al progetto EMCS.
2. I documenti di accompagnamento previsti per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa ed altre imposizioni indirette di cui agli articoli 10, 12, 61 e 62 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, saranno presentati in forma esclusivamente telematica a decorrere dal dodicesimo mese successivo alla data di cui al comma 1.
Articolo 2.
Fase di sperimentazione
La trasmissione in forma esclusivamente telematica dei documenti di accompagnamento di cui all’art. 1, è preceduta da una fase di sperimentazione della durata di almeno sessanta giorni, al fine di consentire ai soggetti obbligati di verificare le procedure informatiche all’uopo predisposte.
Articolo 3.
Disposizioni finali
Restano valide tutte le disposizioni emanate con la Determinazione Direttoriale prot. n. 1496/UD del 26 settembre 2007 non espressamente modificate dalla presente. La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell’art. 1, comma 361 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.