Fissazione delle modalità di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2008.
Articolo 1.
1. I pagamenti dell’accisa sull’alcol etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2008, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:
a) il 18 dicembre, se eseguiti con l’utilizzo del modello unificato F/24 di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
b) il 29 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale.