Tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alla contabilità degli operatori qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l’attività svolta nel settore dell’alcol e delle bevande alcoliche
Articolo 1.
Decorrenza dei termini
1. Agli operatori qualificati come depositari autorizzati, che svolgono attività nel settore dell’alcol e delle bevande alcoliche , con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, è data facoltà di trasmettere in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1° ottobre 2008; la decorrenza dell’obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica di tali dati è differita al 1° febbraio 2009.
2. Agli operatori qualificati come operatori professionali o rappresentanti fiscali, che svolgono attività nel settore dell’alc ole e delle bevande alcoliche, è data facoltà di trasmettere in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1° gennaio 2009; la decorrenza dell’obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica di tali dati è differita al 1° maggio 2009.
3. Agli operatori esercenti i depositi commerciali, che svolgono attività nel settore dell’alcol e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, è data facoltà di trasmettere in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1° gennaio 2009; la decorrenza dell’obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica di tali dati è differita al 1° giugno 2009.
4. Agli operatori qualificati come depositari autorizzati, che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, è data facoltà di trasmettere in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1° gennaio 2009; la decorrenza dell’obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica di tali dati è differita al 1° maggio 2009.
5. Agli operatori qualificati come depositari autorizzati, che svolgono attività nella fabbricazione di aromi, è data facoltà di trasmettere in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1° gennaio 2009; la decorrenza dell’obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica di tali dati è differita al 1° febbraio 2009.
Articolo 2.
Modalità di trasmissione
1. I depositari autorizzati di cui al comma 1 dell’art. 1, che nell’anno precedente hanno assolto l’accisa per un importo superiore o uguale a €. 500.000, o che hanno impegnato un ammontare superiore o uguale a €. 300.000 come garanzia di deposito, o un ammontare superiore o uguale a €. 100.000 come garanzia di circolazione, o, in caso d’inizio dell’attività, presumono di rientrare in uno dei suddetti parametri, trasmettono giornalmente, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, i dati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD, nonché i dati relativi alle movimentazioni delle materie prime e dei semilavorati.
I restanti depositari di cui al comma 1 dell’art. 1 trasmettono mensilmente i dati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD, nonché i dati relativi alle movimentazioni delle materie pr ime e dei semilavorati, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento.
2. I soggetti di cui al comma 2 dell’art. 1 trasmettono giornalmente, entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell’art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD, nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime e dei semilavorati.
3. I soggetti di cui al comma 3 dell’art. 1 trasmettono mensilmente, entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell’art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD.
4. I soggetti di cui al commi 4 dell’art. 1 trasmettono mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell’art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD.
5. I soggetti di cui al comma 5 dell’art. 1 trasmettono mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell’art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD, nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime e dei semilavorati.
Articolo 3.
Disposizioni finali
Restano valide tutte le disposizioni emanate con la D. D. 1495/UD del 26 settembre 2007 non espressamente modificate dalla presente.
La presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane, www.agenziadogane.gov.it , ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.