Organo: ADM - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Determinazione
Data provvedimento: 26-09-2007
Numero provvedimento: 1496
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 01-01-1970
Numero gazzetta: 228
Data aggiornamento: 01-01-1970

Tempi e modalità per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, dei documenti di accompagnamento previsti per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise.

Articolo 1.

Decorrenza dei termini

1.    Il documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa, di cui all’art. 6 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, è presentato in forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1° aprile 2009.

2.   I documenti di accompagnamento previsti per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette di cui agli articoli 10, 12, 61 e 62 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, sono presentati in forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1° ottobre 2009.

 

Articolo 2.

Modalità tecniche ed operative

1.  I soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei documenti di cui all’art. 1 devono richiedere all’Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l’autorizzazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I..

2. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane all’indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it.

3.  Le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei documenti di cui all’art. 1, per il tramite del Servizio Telematico Doganale, unitamente alla descrizione dei relativi tracciati informatici, sono resi disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane all’indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it.

 

Articolo 3.

Fase di sperimentazione

1.  Al fine di consentire ai soggetti obbligati alla presentazione dei documenti di cui all’art. 1 di verificare le procedure informatiche all’uopo predisposte, la trasmissione in forma esclusivamente telematica è preceduta da una fase di sperimentazione di durata non inferiore a 60 giorni. Per i documenti di cui al comma 1 dell’art. 1 la fase di sperimentazione è attivata a partire dal 1° agosto 2008.

2.  Le modalità tecniche e operative per lo svolgimento della sperimentazione sono rese disponibili sul sito dell’Agenzia all’indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it.

 

Articolo 4.

Disposizioni finali

1.  La riservatezza, l’autenticità, l’integrità ed il non ripudio dei dati scambiati sono assicurati dai meccanismi di sicurezza operanti nel «Servizio Telematico Doganale E.D.I.».