Organo: ADM - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Determinazione
Data provvedimento: 20-07-2009
Numero provvedimento: 86767
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Telematizzazione delle accise: semplificazioni per gli esercenti i depositi commerciali, gli operatori professionali registrati nel settore del vino e i piccoli produttori di vino.

Articolo 1.

Decorrenza dei termini

1. Gli esercenti i depositi commerciali, gli opifici di trasformazione o elaborazione e gli opifici di condizionamento di alcole e di bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 ettolitri idrati, trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

2. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi, trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di oli lubrificanti e bitumi di petrolio il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 10 metri cubi, trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

4. Gli operatori qualificati come operatori professionali registrati, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, trasmettono i dati relativi alle contabilità con frequenza mensile, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

 

Articolo 2.

Modalità di trasmissione

Gli operatori di cui al comma 4 dell’art. 1 della presente Determinazione devono trasmettere mensilmente, in forma esclusivamente telematica ed entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo al mese di riferimento, i dati delle contabilità di cui al comma 3 dell’art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495 del 26 settembre 2007.

Tali dati si riferiscono alle movimentazioni giornaliere oggetto di trasferimenti intracomunitari in regime sospensivo.

 

Articolo 3.

Disposizioni finali

I piccoli produttori di vino, di cui all’art. 37 del T.U.A., non sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati delle contabilità.

Restano valide tutte le disposizioni emanate con le Determinazioni Direttoriali n. 1494/UD del 26 settembre 2007, n. 1495/UD del 26 settembre 2007, n. 25499 del 26 settembre 2008, n. 52047 del 21 novembre 2008, n. 12695 del 28 gennaio 2009, non espressamente modificate dalla presente.

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.