Organo: Parlamento europeo
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 24-07-2009
Numero provvedimento: 684
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 29-07-2009
Numero gazzetta: 197

Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa.

(Regolamento 24/07/2009, n. 684/2009, pubblicato in G.U.U.E. 29 luglio 2009, n. L 197)

Il Regolamento (CE)  24 luglio 2009, n. 684/2009, in vigore dal 18 agosto 2009 e riportato nel testo vigente aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate, da ultimo, dal Regolamento (UE) 17 dicembre 2021, n. 2021/2265, è stato abrogato dall'art. 10 del Regolamento (UE) 5 luglio 2022, n. 2022/1636 a decorrere dal 13 febbraio 2023.


LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa deve aver luogo sotto scorta del documento amministrativo elettronico di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, per il quale va utilizzato il sistema informatizzato istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

(2) Dal momento che la finalità del sistema informatizzato è permettere di seguire e controllare i movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa, è necessario stabilire la struttura e il contenuto dei messaggi elettronici da utilizzare per tali movimenti.

(3) In particolare, visto che i movimenti devono aver luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico, occorre stabilire la struttura e il contenuto dei messaggi che costituiscono tale documento. Si devono inoltre determinare la struttura e il contenuto dei messaggi che costituiscono la nota di ricevimento e la nota di esportazione.

(4) A norma della direttiva 2008/118/CE, un documento amministrativo elettronico può essere annullato, la destinazione dei prodotti può essere cambiata e la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa può essere frazionata. È pertanto necessario determinare la struttura e il contenuto dei messaggi concernenti l’annullamento del documento amministrativo elettronico, un cambiamento di destinazione e il frazionamento della circolazione nonché stabilire le norme e le procedure applicabili agli scambi di tali messaggi.

(5) Occorre stabilire la struttura dei documenti cartacei di cui agli articoli 26 e 27 della direttiva 2008/118/CE che devono essere utilizzati quando il sistema informatizzato non è disponibile.

(6) Poiché le norme stabilite dal presente regolamento devono sostituire quelle prescritte dal regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione, dell’11 settembre 1992, relativo al documento amministrativo d’accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo, occorre abrogare detto regolamento.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure riguardanti:

a) la struttura e il contenuto dei messaggi elettronici scambiati mediante il sistema informatizzato di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 118/08 ai fini degli articoli da 21 a 25 della stessa direttiva; b) le norme e procedure relative agli scambi di messaggi di cui alla lettera a);

c) la struttura dei documenti cartacei di cui agli articoli 26 e 27 della direttiva 118/08.

 

Articolo 2

Obblighi inerenti ai messaggi scambiati mediante il sistema informatizzato

I messaggi scambiati ai fini degli articoli da 21 a 25 della direttiva 118/08 sono conformi all’allegato I del presente regolamento per quanto attiene alla loro struttura e al loro contenuto. Ove siano necessari codici per completare alcuni campi di dati nei suddetti messaggi, si utilizzano i codici figuranti nell’allegato II.

 

Articolo 3

Formalità da espletare prima che abbia inizio la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa

1. La bozza di documento amministrativo elettronico presentata a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 118/08 e il documento amministrativo elettronico a cui è stato attribuito un codice di riferimento amministrativo a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, terzo comma, della stessa direttiva sono conformi ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento.

2. La bozza di documento amministrativo elettronico non può essere presentata prima di 7 giorni antecedenti la data indicata su tale documento come data di spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in questione.

 

Articolo 4

Annullamento del documento amministrativo elettronico

1. Lo speditore che intende annullare il documento amministrativo elettronico in conformità dell’articolo 21, paragrafo 7, della direttiva 118/08 compila i campi della bozza di messaggio di annullamento e la presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. La bozza di messaggio di annullamento è conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 2, del presente regolamento.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di annullamento.

Se i dati sono validi, le suddette autorità aggiungono la data e l’ora della convalida nel messaggio di annullamento, comunicano tali informazioni allo speditore e inoltrano il messaggio di annullamento alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione Se i dati non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.

3. Quando ricevono il messaggio di annullamento, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione lo inoltrano al destinatario se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato.

 

Articolo 5

Messaggi concernenti un cambiamento di destinazione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa

1. Lo speditore che intende cambiare la destinazione in conformità dell’articolo 21, paragrafo 8, della direttiva 118/08 o inserire i dati relativi alla destinazione in conformità dell’articolo 22, paragrafo 2, della stessa compila i campi della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione e la presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. La bozza di messaggio di cambiamento di destinazione è conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 3, del presente regolamento.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione

Se i dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione:

a)  aggiungono nel messaggio di cambiamento di destinazione la data e l’ora della convalida e un numero progressivo e ne informano lo speditore;

b) aggiornano il documento amministrativo elettronico originale sulla base delle informazioni contenute nel messaggio di cambiamento di destinazione

Se l’aggiornamento prevede un cambiamento dello Stato membro di destinazione o del destinatario, l’articolo 21, paragrafi 4 e 5, della direttiva 118/08 si applica al documento amministrativo elettronico aggiornato.

3. Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 2, lettera b), prevede un cambiamento dello Stato membro di destinazione, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione menzionato nel documento amministrativo elettronico originale.

Queste ultime informano del cambiamento di destinazione il destinatario menzionato nel documento amministrativo elettronico originale utilizzando una «notifica di cambiamento di destinazione» conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 4, del presente regolamento.

4.  Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 2, lettera b), prevede un cambiamento del luogo di consegna indicato nel gruppo di dati 7 del documento amministrativo elettronico, ma né un cambiamento dello Stato membro di destinazione né un cambiamento di destinatario, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione menzionato nel documento amministrativo elettronico originale.

Queste ultime inoltrano al destinatario il messaggio di cambiamento di destinazione

5. Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.

6. Se il documento amministrativo elettronico aggiornato prevede un nuovo destinatario nello stesso Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico originale, le autorità competenti di tale Stato membro informano del cambiamento di destinazione il destinatario menzionato nel documento amministrativo elettronico originale utilizzando una «notifica di cambiamento di destinazione» conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 4, del presente regolamento.

 

Articolo 6

Messaggi concernenti il frazionamento della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa

1. Lo speditore che intende frazionare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in conformità dell’articolo 23 della direttiva 118/08 compila i campi della bozza di messaggio di operazione di frazionamento per ciascuna destinazione e la presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. La bozza di messaggio di operazione di frazionamento è conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 5, del presente regolamento.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di operazione di frazionamento.

Se i dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione:

a) creano un nuovo documento amministrativo elettronico per ciascuna destinazione, che sostituisce il documento amministrativo elettronico originale;

b) creano per il documento amministrativo elettronico originale una «notifica di frazionamento» conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 4, del presente regolamento;

c) inoltrano la notifica di frazionamento allo speditore e alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione menzionato nel documento amministrativo elettronico originale.

L’articolo 21, paragrafo 3, terzo comma, e l’articolo 21, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 118/08 si applicano a ciascun nuovo documento amministrativo elettronico di cui alla lettera a).

3. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico originale inoltrano la notifica di frazionamento al destinatario menzionato nel documento amministrativo elettronico originale se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato.

4. Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di operazione di frazionamento non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.

 

Articolo 7

Formalità da espletare alla conclusione della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa

La nota di ricevimento presentata a norma dell’articolo 24 della direttiva 118/08 e la nota di esportazione presentata a norma dell’articolo 25 della stessa direttiva sono conformi ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 6, del presente regolamento.

 

Articolo 8

Procedure di riserva

1. Il documento cartaceo di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 118/08 reca il titolo «Documento di accompagnamento di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa». Le informazioni richieste sono presentate sotto forma di dati nello stesso modo in cui figurano nel documento amministrativo elettronico. Tutti i dati nonché i gruppi e i sottogruppi di dati di cui fanno parte sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento.

2. Le informazioni di cui all’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 118/08 che lo speditore deve comunicare alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione sono presentate sotto forma di dati nello stesso modo in cui figurano, a seconda dei casi, nel messaggio di cambiamento di destinazione o nel messaggio di operazione di frazionamento. Tutti i dati nonché i gruppi e i sottogruppi di dati di cui fanno parte sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 3 o, se del caso, tabella 5, del presente regolamento.

3. I documenti cartacei di cui all’articolo 27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 118/08 recano il titolo «Nota di ricevimento di riserva/Nota di esportazione di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa». Le informazioni richieste sono presentate sotto forma di dati nello stesso modo in cui figurano, a seconda dei casi, nella nota di ricevimento o nella nota di esportazione. Tutti i dati nonché i gruppi e i sottogruppi di dati di cui fanno parte sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 6, del presente regolamento.

 

Articolo 9

Abrogazione

Il regolamento n. 2719/92 è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2010. Esso continua tuttavia ad applicarsi alla circolazione di prodotti di cui all’articolo 46 della direttiva 118/08.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

 

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1° aprile 2010, ad eccezione dell’articolo 6 che si applica dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

 

Per l'Allegato I (Messaggi elettronici utilizzati ai fini della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa) si rinvia alla versione consolidata al 1° gennaio 2021 riportata in Eurlex. Per le successive modifiche si veda il Regolamento (UE) 17 dicembre 2021, n. 2021/2265.


Per l'Allegato II (Elenchi di codici) si rinvia alla versione consolidata al 1° gennaio 2021 riportata in Eurlex.