Adeguamento del Servizio Telematico Doganale EDI al codice EORI.
A) Premessa
Il 1° luglio 2009 stato dato l’avvio al sistema di registrazione e di identificazione degli operatori economici denominato E.O.R.I. (Economic Operator Registration and Identification). Com’è noto, il predetto Regolamento stabilisce che gli Stati membri devono provvedere all’attribuzione agli operatori economici e ad altre persone che prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale, di un codice identificativo, univoco su tutto il territorio comunitario. Tale codice va utilizzato nei rapporti tra i predetti soggetti e le Amministrazioni doganali e per lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali dei diversi Stati membri.
Il regolamento n. 273/09 del 2 Aprile del 2009 ha prorogato al 1° gennaio del 2011 l’obbligo di presentazione della dichiarazione sommaria di entrata (ENS: entry summary declaration) cui all’articolo 1, paragrafo 17, e all’articolo 183 del regolamento n. 2454/93 e della dichiarazione sommaria di uscita (EXS: exit summary declaration) di cui all’articolo 592 septies, paragrafo 1, all’articolo 842 bis e all’articolo 842 ter del regolamento n. 2454/93.
Allo scopo di consentire la presentazione telematica delle predette dichiarazioni anche a soggetti non stabiliti in Italia e quindi non in possesso di un Codice fiscale / Partita IVA italiani, è stato realizzato un primo adeguamento del servizio Telematico Doganale, per consentire ai soggetti in possesso di un codice EORI rilasciato da uno dei Paesi dell’U.E. di operare secondo le modalità e nei limiti di seguito indicati.
B) Modalità e limiti
In questa prima fase, gli operatori non italiani identificati con codice EORI possono richiedere l’autorizzazione per la presentazione delle ENS ed EXS indicando:
– le postazioni di collegamento che intendono utilizzare per la trasmissione dei messaggi elettronici;
– ove necessario, uno o più «fornitori di servizi» di cui intendono avvalersi per la trasmissione dei messaggi elettronici;
– se necessario, uno o più sottoscrittori delegati all’apposizione della firma digitale sui messaggi elettronici da trasmettere (si rammenta, ad ogni buon fine, che la presentazione telematica delle ENS ed EXS non prevede l’apposizione della firma digitale sui relativi messaggi elettronici).
I fornitori di servizi ed i sottoscrittori eventualmente indicati devono essere, in ogni caso, soggetti residenti in Italia.
C) Operatività
Per tutti i soggetti non residenti in Italia in possesso di codice EORI, è consentita la registrazione al Servizio Telematico Doganale; per effettuare tale registrazione, procedere come segue.
Collegarsi al sito internet dell’Agenzia http://www.agenziadogane.gov.it/; nella zona denominata «Click rapidi», nella parte destra della home-page, selezionare il percorso Servizio Telematico Doganale - E.D.I. – Istanza di adesione: le regole di compilazione dell’istanza di adesione e dell’utilizzo del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili (anche in lingua inglese, per la parte relativa all’istanza di adesione) all’indirizzo: http://assistenza.agenziadogane.it/assistenza/ index.asp.
All’atto della compilazione dell’istanza di adesione i soggetti di cui sopra dovranno qualificarsi esclusivamente come soggetti richiedenti, e dovranno selezionare la voce «dichiarazione doganale» per la presentazione delle ENS ed EXS. Compilata ed inviata l’istanza, l’operatore, per ritirare l’autorizzazione al Servizio Telematico Doganale, deve presentare all’Ufficio delle Dogane:
– il passaporto in originale o altro documento di identità valido alla data del ritiro, nel caso di persona fisica;
ovvero,
– nel caso di persone giuridiche o di associazioni di persone:
• il certificato di iscrizione al Registro delle imprese o alla Camera di commercio, in originale, rilasciato da non oltre sei mesi dall’autorità competente del Paese interessato (Italia o Paese terzo);
Nota dell’Agenzia delle dogane protocollo n. 156159/RU del 31 dicembre 2010
• il passaporto, in originale o altro documento di identità valido alla data del ritiro, della persona fisica che presenta l’istanza.
Nel caso in cui la persona che intende ritirare l’autorizzazione non sia la persona fisica o il legale rappresentante della persona giuridica o della associazione di persone cui il codice EORI va attribuito, va inoltre presentata:
– una procura notarile, in originale; ovvero,
– un atto di delega, in originale, unitamente al passaporto valido alla data del ritiro o altro documento del soggetto delegante, in originale o in copia autentica.