Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 22-12-2010
Numero provvedimento: 13856
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Trasporto di prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa, in regime di sospensione, mediante la scorta del Documento Amministrativo di Accompagnamento elettronico (e-AD).

Com’è noto, a partire dal 1° gennaio 2011, anche in Italia sarà obbligatorio il Documento Amministrativo di Accompagnamento elettronico (e-AD) per il trasporto di prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa, in regime di sospensione, previsto ai sensi della Direttiva 118/08 (che abroga la Direttiva 12/92), del Regolamento n. 684/09 (che abroga il Reg. n. 2719/92) e del D.Lgs n. 48/10.

In particolare, in conseguenza dell’entrata in funzione del sistema denominato E.M.C.S. (Excises Movements Control System) tutti i Documenti e-AD ricevuti e/o inviati da un deposito fiscale e, quindi, anche da uno stabilimento vitivinicolo, ad eccezione dei piccoli produttori di cui all’articolo 37 del D.Lgs. n. 504/95 e degli altri casi individuati negli ultimi due capoversi del punto n. 1 della circolare 16/D, prot. n. 159505 del 21 dicembre 2010 dell’Agenzia delle Dogane, saranno emessi unicamente per via telematica, tramite validazione effettuata dalle strutture informatiche dell’Agenzia delle Dogane.

Peraltro, come previsto dalla citata legislazione doganale, ogni trasporto dovrà comunque essere scortato da un documento cartaceo, ovvero una copia stampata dell’e-AD o da altro documento commerciale, che indichi in modo chiaramente identificabile l’ARC (codice di riferimento amministrativo attribuito dal sistema informatizzato dell’Agenzia delle Dogane all’e-AD), oppure da un documento emesso a seguito di procedure di riserva.

Secondo la citata disciplina comunitaria delle accise, quindi, le nuove modalità di emissione del menzionato documento di accompagnamento elettronico renderanno inapplicabili gli adempimenti previsti dall’art. 28 del Reg. n. 436/09 e dagli articoli 3, comma 1, 4, 5 e 6 del D.m. n. 768/94 relativamente alla numerazione progressiva prestampata, alla timbratura preventiva e alla convalida del documento amministrativo di accompagnamento cartaceo (DAA).

In tal senso, l’Agenzia delle Dogane, con la Determinazione Direttoriale prot. n. 158235/RU del 7 dicembre u.s., (All. n. 4 e 5) e con le prime istruzioni operative di cui alla già citata Circolare n. 16/D, ha dato attuazione alla normativa comunitaria e nazionale sopra indicata (All. n. 1, 2 e 3), dettagliando le modalità funzionamento del sistema di circolazione dei prodotti oggetto dell’e-AD (si segnala, inoltre, per gli eventuali approfondimenti, la sezione dedicata all’e-AD del sito internet dell’Agenzia delle Dogane, reperibile al seguente URL: http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/lnternet/ ed/Agenzia/Accise/Telematizzazione+delle+accise/DAA+telematico/).

Ciò premesso, nelle more di un intervento legislativo della Commissione UE, in ordine alla modifica del Regolamento n. 436/09, al fine di adeguare quest’ultimo alla sopravvenuta normativa comunitaria in materia di accise, si intende che a partire dal 1° gennaio p.v., non sono più validi i DAA cartacei per il trasporto di prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa, in regime di sospensione.

Si richiama, tuttavia, l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di garantire il rispetto degli adempimenti tuttora previsti dalla richiamata normativa vitivinicola comunitaria e nazionale, in particolare nel caso del ricorso alle procedure di riserva (art. 9 della citata Determinazione) per l’emissione dei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, qualora per gli stessi trasporti non sia possibile ottenere l’ARC al momento dell’inizio del trasporto.

Nella particolare casistica sopra individuata, infatti, le modalità previste dalla normativa sulle accise non possono essere ritenute adeguate per adempiere agli obblighi previsti dall’art. 28 del Reg. n. 436/09, in vista delle finalità indicate dal 32° considerando del regolamento medesimo.

Ciò premesso, si fa presente che, nella casistica in questione, parallelamente agli adempimenti previsti dall’articolo 9 della citata Determinazione, deve comunque essere debitamente compilato un documento «Mod. IT» numerato, timbrato e convalidato secondo le modalità recate dagli articoli 4, comma 1, 4, 5 e 6 del D.m. n. 768/94.

Si aggiunge che, nel caso in cui debba emettersi un e-AD da parte di un operatore per il quale ricorra l’applicazione dell’articolo 33 del Reg. n. 436/09, dovrà essere, parallelamente, debitamente compilato un documento «Mod. IT» numerato e timbrato secondo le modalità recate dagli articoli 3, comma 1 e 4, del D.m. n. 768/94: lo stesso documento dovrà, in tal caso, essere convalidato dall’Ufficio periferico territorialmente competente.

Si fa presente che sarà cura dello scrivente informare le SS.LL, non appena possibile, circa le modalità di accesso al sostema informatico dell’Agenzia delle Dogane, al fine di consentire a codesti Uffici periferici di svolgere le funzioni istituzionali di controllo sulla circolazione dei prodotti vitivinicoli oggetto di trasporto tramite l’e-AD.