Organo: ADM - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 14-11-2002
Numero provvedimento: 41796
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Vino. Applicazione d.m. 27/3/2001, n. 153 e fax Agenzia Dogane - A.V.C.T.D.A. - del 16/10/2002, n. 2339.02.

L’art. 1, comma 2 del d.m. 27/3/2001 n. 153, ha previsto per i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra la presentazione delle tabelle di taratura dei serbatoi di capacita superiore a 10 hl.

Al riguardo l’Agenzia delle Dogane, con circolare n. 2339.02 del 16/10/2002, ha comunicato che le associazioni di categoria hanno rappresentato le difficoltà degli esercenti di adeguarsi, nei termini previsti dall’art. 26, comma 4 del predetto d.m. (180 gg dal 26/6/2001, data di entrata in vigore del citato d.m.) a tale normativa e con nota n. 4679/AGT del 21/12/2001 è stata prevista da parte dell’Agenzia delle Dogane una deroga di 12 mesi per la presentazione di dette tabelle, a condizione che gli operatori del settore comunichino entro il 21/12/2002 le capacità dei singoli recipienti.

Inoltre tali associazioni hanno fatto presenti ulteriori difficoltà che impedivano la presentazione di tali tabelle di taratura entro la scadenza del 21/12/2001 a causa del:

— numero molto elevato di serbatoi di tante dimensioni diverse che potrebbero essere disponibili ossia vuoti al momento della taratura;

— elaborazioni di vini spumanti frizzanti che prevedono il ricorso a recipienti in pressione (autoclavi) che se non muniti di tubi di livello esterni ad essi stabilmente collegati non consentono l’accertamento del prodotto;

— botti di capacità superiore a 10 ettolitri destinate all’invecchiamento dei vini, procedimento che può protrarsi anche per periodi superiori a 12 mesi, per le quali non potrebbe essere reso obbligatorio lo svuotamento anticipato al fine di effettuare la taratura.

Le stesse associazioni hanno poi chiesto che gli esercenti siano autorizzati a presentare le tabelle di taratura redatte da personale qualificato anche all’interno dell’azienda, sulla base di un’autocertificazione resa dal titolare del deposito fiscale sotto la sua personale responsabilità.

Nel merito, tenuto conto delle difficoltà rappresentate dagli operatori interessati, la predetta Agenzia ha disposto quanto segue.

Per contenitori di capacità superiore a 10 ettolitri che le ditte dichiarano di essere completamente pieni o vuoti, l’obbligo di presentare la tabella può considerarsi assolto, in via temporanea, anche con la sola indicazione della capacità totale dei singoli recipienti.

— Quanto sopra è concesso a condizione che il depositario autorizzato presenti la tabella di taratura di un serbatoio di idonea capacità geometrica che in caso di necessità consenta di accertare con semplice travaso il quantitativo di vino contenuto negli altri serbatoi dei quali è conosciuta la singola capacità geometrica totale.

— Resta ferma per tutti gli altri serbatoi per i quali non ricorra la condizione di essere completamente pieni o completamente vuoti la presentazione della prescritta tabella di taratura entro il 30 settembre 2003.

— Al riguardo i responsabili dei depositi fiscali di vino, entro il 31 dicembre 2002, dovranno presentare a quest’ufficio un programma temporale cadenzato di taratura dei serbatoi e dei recipienti contenente la dichiarazione circa l’assunzione di responsabilità di consegnare allo scrivente per i casi sopraindicati le relative tabelle di taratura entro il termine del 30 settembre 2003.

— Detto termine si applica anche ai recipienti utilizzati per la «presa di spuma dei vini» consentendo quindi l’adeguamento tecnico dei serbatoi che entro tale data dovranno essere tarati e muniti di idoneo tubo di livello o di altro sistema di rilevamento dell’altezza raggiunta dal liquido all’interno degli stessi serbatoi.

— Si precisa che le tabelle di taratura dovranno essere presentate a quest’Ufficio sia nel caso in cui vengano redatte da ditte specializzate o da professionisti esterni e sia nel caso in cui vengano redatte da tecnici all’interno dell’azienda e sottoscritte dal depositario autorizzato.

— Resta comunque inteso che dalla data di emanazione della nota dell’Agenzia delle Dogane indicata in oggetto (16/10/2002) per ogni serbatoio di capacità superiore a 10 ettolitri che venisse ad aggiungersi, anche temporaneamente, al parco esistente, inclusi i serbatoi o contenitori di nuova costruzione, il depositario autorizzato dovrà presentare ai competenti uffici, unitamente alla prescritta denuncia di variazione della consistenza del deposito, anche le tabelle di taratura relative ai nuovi serbatoi, regolarmente sottoscritte.