Applicazione dei contrassegni di Stato su confezioni fino a cl 5 contenenti prodotti alcolici. Articolo 19, comma 2 del D.m. 27 marzo 2001, n. 153.
Sono pervenuti alla scrivente alcuni quesiti rivolti da esercenti depositi fiscali di alcoli e stabilimenti per la produzione e commercializzazione di bevande alcoliche in ordine alla pratica attuazione della possibilità di applicazione dei contrassegni di Stato sulle bottigliette (cosiddette mignon) della capacità fino a 5 centilitri, anziché sui recipienti, sulla confezione che li contiene, secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 2 del decreto indicato in oggetto.
Secondo le ditte istanti, la richiesta sarebbe motivata essenzialmente:
— dalla circostanza che per la ridotta superficie a disposizione il contrassegno, ove applicato sulla singola bottiglietta mignon, ricoprirebbe in gran parte l’etichetta;
— dalla necessità di evitare l’acquisto di apposite macchine per l’applicazione dei contrassegni in parola, con un notevole impegno finanziario.
Al riguardo, esaminata la questione e tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 19, comma 2 del citato decreto n. 153/01, attese le esigenze degli operatori del settore, di natura tecnica e soprattutto di risparmio di costi aziendali, si comunica che le istanze relative all’attuazione del ripetuto provvedimento — da proporsi dai soggetti interessati, in carta legale, agli Uffici tecnici di finanza e alle Direzioni circoscrizionali competenti sui citati stabilimenti di produzione e depositi — potranno essere favorevolmente accolte alle seguenti condizioni:
1. il contrassegno di Stato, della capacità pari al quantitativo idrato totale delle bottigliette mignon, deve essere applicato sulle scatole che contengono i recipienti, opportunamente predisposte in maniera tale che la relativa apertura della confezione — da operarsi da un solo lato — dia sempre luogo alla rottura del contrassegno, con impossibilità di riutilizzo del bollino in frode e comunque lasciando il segno di effrazione in caso di apertura della scatola effettuata con diversa modalità;
2. a tal fine il bollino dovrà essere applicato «a cavaliere» sull’apertura della confezione, in modo che l’accesso alle mignon possa avvenire solo con la rottura del contrassegno di Stato;
3. sulle singole bottigliette e sulle confezioni saranno comunque riportate le indicazioni previste dall’articolo 31, comma 1 del TUA n. 504/95;
4. le scatole con le mignon, alla stregua delle normali bottiglie, dovranno essere movimentate ed esitate integre per l’immissione in consumo. Si precisa infatti che tali confezioni costituiscono, solitamente, le «singole unità di vendita», per cui le bottigliette non possono essere commercializzate singolarmente. Lo sconfezionamento delle stesse verrà consentito solo negli appositi locali (bar, ristoranti ecc.) dove, in base a specifiche autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni pubbliche, sia consentita la somministrazione e la mescita di prodotti alcolici allo stato sfuso. In tal caso restano fermi, anche per le confezioni in parola, le medesime regole, adempimenti e disposizioni, anche di profilo diverso da quello fiscale, validi per le bevande contenute nei normali recipienti;
5. il movimento dei contrassegni applicati sulle citate scatole, che di norma dovrebbero essere di distinta Serie e Sottoserie, sarà contabilizzato separatamente per consentire agevoli riscontri e controlli.