Organo: ADM - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Telex o telescritto o telefax
Data provvedimento: 04-01-2002
Numero provvedimento: 1911
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Depositi fiscali.

 
A seguito di perplessità rappresentate da alcune associazioni di categoria in merito all’applicazione ai depositi fiscali di vino delle disposizioni contenute del D.m. di cui all’oggetto relative alla contabilità del depositario autorizzato, ed allo scopo di consentire una semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori attraverso l’armonizzazione delle incombenze amministrative fiscali e di tutela agricola, si devono ritenere applicabili, anche alla disciplina introdotta dallo stesso D.m., le precisazioni, in materia di vino, contenute nella circolare n. 335 del 30 dicembre 1992.
Di conseguenza, per gli stabilimenti di produzione di vino e delle altre bevande fermentate ad esso fiscalmente assimilate, sono riconosciute valide anche agli effetti fiscali le disposizioni di tutela agricola riguardanti le modalità per l’accertamento delle materie prime e la tenuta dei registri contabili.