Esclusione dall’obbligo dell’emissione della bolla di accompagnamento merci per alcune spedizioni di bevande alcoliche, ad accisa assolta, preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non superiore all’11 per cento in volume e condizionate in recipienti contenenti quantità non superiori a 35 centilitri.
Si fa riferimento alle bevande alcoliche indicate in oggetto, disciplinate, oltre che dal testo unico delle accise (D.Lgs. n. 504/95, art. 30, comma 2, lettera g), anche dal D.m. n. 219 del 26 giugno 1997, che ha esentato tali prodotti dall’apposizione del contrassegno di Stato nonché dall’obbligo di emettere il documento specifico per le accise previsto, per le merci ad imposta assolta, dall’art. 30, comma 1, del predetto T.u. Tali bevande, dopo che sia stata assolta l’accisa, devono essere scortate dalla bolla di accompagnamento sulla base di quanto previsto dal Dpr n. 472 del 14 agosto 1996, che ha disposto l’eliminazione dell’obbligo dell’emissione della B.A.M. per tutti i beni viaggianti ad eccezione di quelli sottoposti al regime delle accise, e dello stesso D.m. n. 219, che ha esentato tali bevande dal documento specifico per le accise senza indicare alcuna documentazione accompagnatoria alternativa alla B.A.M.
A questo proposito, è stata segnalata l’esigenza di semplificare il regime di circolazione delle suddette bevande nei casi in cui queste ultime siano trasportate congiuntamente ad altri prodotti per i quali sono previsti documenti meno rigorosi. Tale semplificazione potrebbe avvenire consentendo l’utilizzo del documento di trasporto (D.D.T.) in luogo della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti. (B.A.M.) prevista dal Dpr n.627 del 6 ottobre 1978.
In merito a ciò occorre considerare le varie norme di semplificazione del regime fiscale IVA, succedutesi nel tempo a partire dalla data del sopra citato Dpr n. 472, concernenti la documentazione di scorta dei prodotti sottoposti ad accisa trasferiti in ambito nazionale, che hanno prodotto non solo l’abolizione della stessa bolla di accompagnamento anche per i prodotti vinosi (art. 23 della legge n. 29/99) ma, soprattutto, l’eliminazione dei contrassegni IVA e, quindi, dell’obbligo della emissione della nota di consegna, previsti per i medesimi prodotti.
Si deve, inoltre, aggiungere che dell’intero settore delle bevande alcoliche ad imposta assolta, fatta esclusione per i vini e per tutti gli altri prodotti alcolici condizionati che, in quanto muniti di contrassegno di Stato, non devono essere scortati dalla B.A.M. (art. 4 del citato Dpr n. 627), solo i prodotti di cui all’oggetto sono gravati dall’obbligo dell’emissione della bolla di accompagnamento.
Se pure il mancato utilizzo dalla B.A.M. per le bevande alcoliche ad accisa assolta è giustificato dalla presenza del contrassegno che consente di effettuare i necessari controlli fiscali sul prodotto, è opportuno considerare che per ciò che concerne le bevande di cui all’oggetto, nel 1997, con il citato D.m. n. 219, queste ultime sono state esentate dall’obbligo del contrassegno di Stato, cessando, quindi di godere del medesimo trattamento riservato a tutti i prodotti alcolici ad imposta assolta, esclusivamente per la particolare tipologia dei recipienti in cui tali bevande sono contenute, che rende, di fatto, impossibile l’applicazione dello stesso contrassegno, e per la velocità di condizionamento dei medesimi prodotti. Giova, inoltre, precisare, per quanto riguarda la pratica attuazione dei controlli fiscali, che le bevande in esame presentano un basso tenore alcolico tale da rendere praticamente improduttive eventuali manovre fraudolente sulle stesse. Queste ultime sono prodotte da un numero assai ristretto di grandi e note imprese (ciò che facilita indubbiamente i controlli da parte degli organi preposti) che le movimentano sul territorio nazionale dopo aver assolto la relativa accisa e che, per la loro preparazione, approntano specifiche attrezzature, con notevoli costi d’impianto e mantenimento.
Sulla questione, l’ex Dipartimento delle entrate ha espresso la propria indifferenza per ciò che concerne la possibilità di consentire alle bevande di cui trattasi di viaggiare con la scorta del D.D.T. piuttosto che con quella della B.A.M. in quanto la permanenza dell’obbligo dell’emissione di quest’ultima era stata prevista esclusivamente per far fronte ad interessi del settore delle accise e non risponde ad esigenze IVA.
Occorre, infine considerare che le aziende produttrici movimentano di solito, contemporaneamente alle bevande di cui all’oggetto, anche prodotti vinosi e prodotti alcolici contrassegnati ad accisa assolta, restando, pertanto, obbligati ad emettere, per il medesimo trasporto, più documenti di accompagnamento. Ciò crea per le poche aziende interessate costosi adempimenti burocratici senza tradursi comunque in un concreto vantaggio per gli organi di controllo.
Infatti, l’utilizzo del D.D.T. in luogo della B.A.M. non porterebbe significative diminuzioni del livello di sicurezza fiscale per ciò che riguarda il controllo dei trasferimenti delle bevande di cui all’oggetto. Lo stesso citato Dpr n. 472 prevede, al comma 3 dell’art. 1, che il D.D.T. debba contenere l’indicazione di tutte le informazioni già contemplate nella B.A.M., ivi compresa la numerazione progressiva ai sensi di quanto chiarito dalla circolare n. 225/E del 16 settembre 1996 (par. 2.2), e che per la conservazione di tale documento si applichino le disposizioni di cui all’art. 39, comma 3, del Dpr n. 633 del 26 ottobre 1972.
Pertanto, in base alle considerazioni sopra svolte, e, quindi, alla citata particolarità del sistema produttivo dei beni interessati, dei criteri con cui avviene la distribuzione degli stessi e delle caratteristiche delle bevande in oggetto, il controllo su queste ultime da parte degli Utf deve ritenersi possibile anche senza l’utilizzo della bolla di accompagnamento, che rappresenta per gli operatori del settore un inutile aggravio documentale rispetto all’impiego del documento di trasporto. Anzi, trattandosi di trasporti congiunti di prodotti per i quali sono previste diverse modalità di circolazione, l’utilizzo di differenti documenti rende più difficoltosa l’attività di controllo specialmente su grandi partite di merce.
Di conseguenza, si dispone quanto segue.
Laddove, all’art. 4, comma 1, numero 5), del citato Dpr n. 627, si prevede che l’emissione della B.A.M. non è richiesta nel caso di trasporto di beni effettuati «...sotto controllo degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, ...», tale condizione deve intendersi verificata anche nell’eventualità in cui i prodotti in esame circolino congiuntamente ad altri per i quali sia prevista la sola scorta del D.D.T. Pertanto, se gli operatori interessati si avvalgono della facoltà prevista dall’art. 21, quarto comma, secondo periodo, del citato Dpr n. 633/72 (fatturazione differita), con conseguente obbligo dell’emissione, all’atto della spedizione, del documento di trasporto (D.D,T) previsto dal Dpr n. 472/96, gli Utf effettueranno i dovuti controlli sulla base del predetto documento, conservato secondo le disposizioni dettate dall’art. 22 del Dpr 29/9/73, n. 600, richiamate dall’art. 39, terzo comma, dello stesso Dpr n. 633/72. Nel caso, invece, di ricorso alla fatturazione immediata, poichè tale procedura non prevede, in presenza di fattura da emettersi contestualmente alla spedizione, l’emissione di alcun documento di trasporto, l’attività di controllo continuerà ad essere svolta sulla base della B.A.M. secondo le disposizioni contenute nel predetto Dpr n. 627. In entrambi i casi, trovano attuazione le incombenze stabilite per lo speditore dall’art. 11, comma 1, del D.m. 25/3/96, n. 210, in materia di registrazione delle partite di prodotto ad accisa assolta estratte con la scorta di documenti commerciali.