Applicazione D.m. n. 153 del 27 marzo 2001.
Sono state rappresentate dalle associazioni di categoria alcune difficoltà concernenti l’applicazione del D. m. specificato in oggetto relative ai seguenti punti:
1) obbligo di redazione delle tabelle di taratura per i serbatoi di capacità superiore a 10 ettolitri presso i depositi fiscali di vino (art. 1 comma 2);
2) obbligo di trasmissione della ricevuta di versamento dell’imposta entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la corresponsione dell’accisa (art. 7, comma 2, lettera b);
3) talune disposizioni specifiche sulle contabilità tenute presso i depositi fiscali di vino (art. 8, comma 1);4) attività di vigilanza esercitata per i liquidi fermentescibili (art. 23, comma 2, lettera a).
Riguardo al punto 1), tenuto conto del permanere delle difficoltà operative che hanno condotto l’ex Dipartimento delle Dogane e II.II. all’emanazione del telescritto prot. n. 2442/1/PC deI 2 luglio 1994 e considerato che tuttora il vino in Italia è assoggettato ad aliquota d’accisa pari a zero, si fa presente che l’adempimento indicato in tale punto può considerarsi assolto, in prima applicazione del decreto, con la comunicazione della capacità totale dei singoli recipienti, in luogo della presentazione delle tabelle di taratura.
Resta inteso, comunque, che l’operatore dovrà presentare al competente Utf le tabelle in parola entro un anno dalla data della presente.
Per quanto riguarda il punto 2), è stato fatto presente che il previsto termine di 5 giorni per la trasmissione della ricevuta di versamento risulta troppo breve in quanto la Banca d’Italia trasmetterebbe l’estratto di quietanza in media 15 giorni dopo l’avvenuto versamento.
Al riguardo, premesso che i versamenti d’accisa di norma vengono effettuati per pagamento diretto presso le sezioni di tesoreria dello Stato o presso gli uffici postali mediante conti correnti intestati alle predette sezioni di tesoreria e, da ultimo, con l’utilizzazione del modello F24, si fa presente che per «ricevuta del versamento», ai fini dell’art.7, comma 2, lettera b), del D.m. n. 153, si può intendere o la quietanza di tesoreria o la ricevuta del bollettino del conto corrente postale (che, com’è noto, ha potere liberatorio in base all’art. 1, comma 1, del D.m. 4 aprile 1995, a. 334, del ministero del Tesoro) o l’esemplare del modello F24 restituito al versante. Considerato che detti documenti sono nell’immediata disponibilità dell’operatore, non sorgono difficoltà per il rispetto del cennato termine di 5 giorni. Si fa inoltre presente che, a scelta dell’operatore, la trasmissione del documento può avvenire anche via telefax, fermo restando che in tal caso sarà cura dello stesso operatore verificarne l’avvenuta ricezione.
Per quanto concerne il punto 3), è stato chiesto, in primo luogo, di riferire i dati del prospetto di cui all’art. 7, comma 2, lettera a), del D.m. n. 153 da redigersi, secondo l’art. 8 dello stesso D.m., con cadenza annuale per i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra – alla data del 31 luglio, individuata per taluni adempimenti a livello nazionale dal D.m. 24 luglio 2001 del ministero delle Politiche agricole e forestali, in applicazione del regolamento n. 884/01.
Al riguardo, al fine di uniformare le incombenze amministrative degli operatori e coerentemente con quanto stabilito dal citato D.m. del ministero delle Politiche agricole e forestali, può assumersi che per la presentazione del menzionato prospetto il periodo annuale di riferimento abbia termine alla data del 31 luglio ed il relativo adempimento debba essere effettuato entro il quindicesimo giorno successivo a detta data.
In secondo luogo è stato chiesto di confermare quanto già previsto dal telescritto prot. n. 2442/I/PC del 2 luglio 1994 in merito alla facoltà da parte degli operatori di trasmettere, previo accordo con i competenti Utf, in luogo della distinta dei trasferimenti intracomunitari di cui all’art. 8, comma 1, del D.m. n. 153, copia dei DAA emessi.
Al riguardo, tenuto conto che tale facoltà rappresenta un indubbio snellimento procedurale, nulla osta all’accoglimento della richiesta, fermo restando che le copie dei DAA dovranno essere presentate cumulativamente entro il quinto giorno del mese successivo a quello di emissione.
In merito al punto 4), l’Associazione italiana industrie prodotti alimentari (A.I.I.P.A.) ed altre associazioni di categoria hanno fatto rilevare che una interpretazione letterale e restrittiva dell’art. 23, comma 2, lettera a). del D.m. in esame, comprenderebbe tra i soggetti tenuti agli adempimenti previsti dallo stesso articolo anche i produttori, i condizionatori nonché i commercianti di soli nettari, succhi, puree e mousse di frutta, omogeneizzati per la prima infanzia, etc., prodotti notoriamente soggetti a trattamenti di inibizione della fermentazione necessari per la loro commercializzazione.
Tenuto conto che in tale situazione detta norma appare, dal punto di vista fiscale, onerosa se rapportata alla modesta pericolosità tributaria di tali soggetti e considerata l’antieconomicità di un’eventuale induzione del processo dì fermentazione nei prodotti in questione, già sottoposti a trattamenti antifermentativi, si ritiene che un’interpretazione tendente ad escludere dal campo di applicazione della norma i soggetti come sopra identificati sia più rispondente alle finalità della norma stessa.
In considerazione, tuttavia, che, come precisato nella circolare di quest’Agenzia n. 34/D del 12 luglio 2001, prot. n. 906, la vigilanza sui liquidi fermentescibili viene attualmente effettuata principalmente per interessi di tutela agricola, sotto tale aspetto è stato interessato il ministero delle Politiche agricole e forestali, in base alle cui osservazioni potrà essere adottato un diverso orientamento.