Organo: ADM - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 02-12-2002
Numero provvedimento: 2961
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

D.m. 27 marzo 2001, n. 153. Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l’effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico e isopropilico e sulle materie prime alcoligene. Depositi fiscali di vino – tabelle di taratura.

Si fa seguito alla nota prot. 2339.02 del 16 ottobre 2002, relativa all’oggetto, con la quale sono stati indicati taluni adempimenti relativi all’applicazione dell’articolo 1 comma 2 del decreto ministeriale in oggetto.

Al riguardo, tenuto conto della richiesta di precisazioni avanzata da una Confederazione del settore, si fa presente quanto segue.

La data entro la quale deve essere comunicata, agli uffici competenti (UTF o Uffici delle dogane ove istituiti), la capacità totale dei singoli recipienti superiori ai 10 ettolitri, che le ditte dichiarino essere sempre completamente pieni o completamente vuoti, è quella del 21 dicembre 2002 ( termine peraltro già presente nella nota prot. 4769 del 21 dicembre 2001). Attualmente, l’obbligo della presentazione delle tabelle di taratura resta fermo solo per i serbatoi per i quali non ricorra la condizione di essere sempre completamente pieni o completamente vuoti e per il serbatoio di «idonea capacità geometrica» che, in caso di necessità, consenta di accertare, per semplice travaso, il quantitativo di vino, presente all’interno di altri serbatoi o contenitori dei quali è conosciuta la sola capacità totale.

Il termine per la presentazione di tali tabelle di taratura, con le modalità di cui alla citata nota prot. 2339.02, è quello del 30 settembre 2003.

Infine, per quanto attiene la redazione delle tabelle di taratura predette, non può che ribadirsi quanto già esposto nella richiamata nota prot. 2339.02 del 16 ottobre 2002.