Accise bevande a base di vino con aggiunta di aromi alcolici.
Tenuto conto dei lavori svolti in sede comunitaria, considerata la presenza di simili previsioni nella normativa interna di altri Stati membri, quali la Francia e la Spagna, e visto, infine, il parere espresso sull’argomento dall’ufficio del coordinamento legislativo di questo ministero, si dispone quanto segue.
Ai fini dell’applicazione degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, per «prodotti interamente fermentati», e cioè contenenti alcol derivante interamente da fermentazione, devono intendersi anche le bevande di cui al Titolo I, Capo III, Sezione V, del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, per la produzione delle quali siano stati impiegati additivi o aromi, come definiti dal decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 107, ottenuti tramite utilizzo di alcol etilico, purché la quantità di alcol apportata dagli additivi o dagli aromi non determini un aumento del titolo alcolometrico del prodotto finito superiore a 1,2% vol.