Organo: ADM - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Risoluzione
Data provvedimento: 14-03-2005
Numero provvedimento: 1
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Mancata restituzione degli esemplari n. 3 del D.A.A. Interessi sulle somme recuperate a titolo di accisa.

Sono sorte presso alcune strutture territoriali, talune perplessità in merito alla procedura da seguire nel caso in cui, a seguito di operazioni di spedizione di prodotti soggetti ad accisa dal nostro Paese verso gli altri Stati dell’Unione europea, l’esemplare n.3 del D.A.A non risulti restituito allo speditore nazionale.

Nel caso di specie, si procede all’emissione di avvisi di pagamento ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera d) del D.lgs. 26 ottobre 1995 n.504 (testo unico accise) e, su specifica richiesta della ditta, all’attivazione della procedura della cooperazione amministrativa.

É stato segnalato che, in taluni casi, nelle more della risposta, ogni azione di recupero del credito è stata sospesa e, ad indagini concluse, si è proceduto al solo recupero dei diritti di accisa, ma non delle somme dovute a titolo di interessi. Per la necessaria uniformità di comportamento ed esaminata attentamente la questione alla luce delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali si forniscono di seguito taluni chiarimenti.

In relazione alle conseguenze dell’attivazione della procedura di cooperazione amministrativa, si fa presente che la richiesta di attivazione della procedura di cooperazione amministrativa da parte dell’operatore non è vincolante per l’amministrazione doganale e, pertanto, non può produrre effetti sospensivi dell’attività di recupero.

Inoltre, si evidenzia che, ai fini dell’instaurazione della procedura in parola, l’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva del consiglio 92/12, recepito dall’art.7, comma 1, lettera d) del testo unico accise, prevede che: «…allorché i prodotti soggetti ad accisa non giungono a destinazione e non è possibile stabilire il luogo in cui l’irregolarità o l’infrazione si è verificata, tale irregolarità o infrazione si considera commessa nello Stato membro di partenza, che procede alla riscossione dei diritti di accisa all’aliquota in vigore alla data di spedizione, salvo prova, fornita entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di spedizione dei prodotti stessi e ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, della regolarità dell’operazione ovvero del luogo in cui l’irregolarità o l’infrazione è stata effettivamente commessa».

Pertanto, entro il termine di quattro mesi (tre mesi perché lo speditore informi il competente ufficio della mancata ricezione della terza copia del D.A.A ed un ulteriore mese perché possa fornire la prova della regolarità dell’operazione ovvero del luogo in cui l’irregolarità o l’infrazione è stata effettivamente commessa) dalla data di spedizione, l’ufficio deve procedere alla riscossione dei diritti di accisa ai sensi del menzionato articolo 7 del testo unico accise.

Da quanto sopra consegue che, una volta che venga emesso l’avviso di pagamento, nel caso in cui l’obbligato non provveda all’assolvimento dell’obbligazione tributaria entro i termini previsti all’art.14, comma 1, testo unico accise dall’emissione dell’avviso di pagamento, vanno applicate anche le disposizioni riportate all’articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico relativamente agli interessi.

I suddetti interessi si rendono infatti dovuti a decorrere dal momento dell’esigibilità dell’accisa (art. 2, comma 2, del testo unico accise) e sono quindi computati dal giorno 16 del mese successivo alla immissione in consumo dei prodotti, desumibile dalla data dell’esemplare n.1 del D.A.A. in possesso dello stesso speditore.

I Direttori regionali vigileranno scrupolosamente sulla corretta osservanza del suddetto orientamento da parte delle competenti strutture dell’agenzia , verificando che l’attività pregressa sia stata svolta in conformità a quanto sopra precisato; in caso contrario, infatti, dovranno essere assunte idonee iniziative , ivi comprese quelle tese al recupero degli interessi, per adeguare l’attività svolta alle disposizioni normative sopra richiamate.