Depositi cauzionali – ripresa in carico, nel conto scalare delle garanzie, delle somme impegnate per spedizioni per le quali non è rientrata la terza copia del DAA.
Si prende atto di quanto segnalato con la nota a margine e nel comunicare di condividerne, in buona sostanza, il contenuto si raccomanda Codesto Ufficio:
a) ad espletare tutti gli accertamenti entro il perentorio termine di tre anni dalla data di emissione del DAA entro il quale o viene fornita la prova del pagamento dell’accisa nello Stato destinatario della spedizione o si provvede alla riscossione dell’accisa in Italia;
b) di consentire, entro lo stesso termine (tre anni dall’emissione del DAA), il riaccredito, sul conto a scalare delle garanzie prestate, della imposta concernente la spedizione in questione.
Si ritiene opportuno che di quanto sopra venga data notizia all’interessato chiarendo che la soluzione dallo stesso proposta è già precisamente e compiutamente prevista nell’arti. 20 p.4 della Dir. 92/12 del 25 settembre 1992 e nell’art. 7 del D.lgs. 504/95.