Organo: Consiglio dell'Unione Europea
Categoria: Norme Ue (altre)
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 22-03-1999
Numero provvedimento: 659
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 27-03-1999
Numero gazzetta: 83
Data aggiornamento: 01-01-1970

Recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato Ce.

Atto adesione G.u. n. L 236 del 23 settembre 2003.

Modificato dal reg. n. 1791/06.

 

CAPO I

AsPettI geneRAlI

 

Articolo 1.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «aiuti» qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all’articolo 92, paragrafo 1, del trattato;

b) «aiuti esistenti»:

i)  fatti salvi gli articoli 144 e 172 dell’atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia e l’allegato IV, punto 3, e l’appendice di detto allegato, dell’atto di adesione di Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Slovenia e Slovacchia, tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;

ii)  gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;

iii) gli aiuti che si suppongono autorizzati a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento o anteriormente al presente regolamento, ma secondo la procedura in esso prevista;

iv) gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 15;

v) gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell’evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un’attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione;

c) «nuovi aiuti»: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;

d) «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell’atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l’aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

e) «aiuti individuali»: gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime;

f)  «aiuti illegali»: i nuovi aiuti attuati in violazione dell’articolo 93, paragrafo 3, del trattato;

g) «aiuti attuati in modo abusivo»: gli aiuti utilizzati dal beneficiario in violazione di una decisione adottata a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, o dell’articolo 7, paragrafi 3 o 4, del presente regolamento;

h) «interessati»: qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali.

 

CAPO II, III, IV, V, VI, VII e VIII

(omissis)