Relativo alle misure transitorie applicabili nella politica agricola comune in considerazione dell’introduzione dell’Euro.
Articolo 1.
Ai fini del presente regolamento e in deroga al regolamento n. 2799/98 si intende per :
a) «rivalutazione sensibile»: una riduzione del tasso di conversione applicabile il 1° gennaio 1999 superiore, in valore assoluto, a ciascuna delle differenze tra il livello di tale tasso e il livello più basso dei tassi di conversione applicabili:
— durante gli ultimi dodici mesi e
— tra ventiquattro e più di dodici mesi prima e
— tra trentasei e più di ventiquattro mesi prima.
Le differenze relative al secondo e terzo trattino sono prese in considerazione in misura pari a due terzi e, rispettivamen-te, un terzo del loro valore;
b) «percentuale di sensibilità»: la differenza tra, da un lato, il limite che contraddistingue le rivalutazioni sensibili da quelle non sensibili e, dall’altro, il tasso di conversione dell’Euro in unità monetaria nazionale o il tasso di cambio dell’Euro in moneta nazionale il 1° gennaio 1999. Tale differenza è espressa in percentuale del limite di parola.
Articolo 2.
Qualora per uno Stato membro il tasso di conversione dell’Euro in unità monetaria nazionale o il tasso di cambio dell’Eu-ro in moneta nazionale il 1° gennaio 1999 subisca una rivalutazione sensibile rispetto al tasso di conversione agricolo vigente il 31 dicembre 1998, gli articoli 4 e 6 del regolamento n. 2799/98 si applicano a tale rivalutazione sensibile e la percentuale di sensibilità è quella di cui all’articolo 1, lettera b).
Tuttavia, l’importo massimo stabilito a norma dell’articolo 4, paragrafo 2 del regolamento n. 2799/98 è ridotto o annulla-to, se necessario, in funzione degli effetti sul reddito dell’evoluzione del tasso di cambio registrata nei primi nove mesi del 1999.
Articolo 3.
1. Se il tasso di conversione dell’Euro in unità monetaria nazionale o il tasso di cambio dell’Euro in moneta nazionale applicabile il giorno in cui interviene nel 1999 il fatto generatore
— per un aiuto forfettario determinato per ettaro o per unità di bestiame adulto, oppure
— per un premio compensativo per pecora o per capra,
oppure
— per un importo di carattere strutturale o ambientale è inferiore al tasso applicabile precedentemente, viene concesso un aiuto compensativo.
L’importo di tale aiuto è calcolato conformemente all’articolo 5 del regolamento n. 2799/98.In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino di detto regolamento, il contributo della Comunità per il primo anno è pari al 100%.
2. Per gli anni successivi il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può dero-gare alle disposizioni di cui al paragrafo 1, primo e secondo comma del summenzionato regolamento, provvedendo affinché le compensazioni siano decrescenti.
Articolo 4.
Entro il 31 marzo 2001, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull’esecuzione delle misure transitorie previste dal presente regolamento.
Articolo 5.
Le modalità d’applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui
a) all’articolo 23 del regolamento n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali,
oppure
b) all’articolo corrispondente degli altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati agricoli o dei prodotti della pesca, oppure
c) all’articolo corrispondente di altre disposizioni comunitarie che istituiscono una procedura analoga.