Recante modalità d’applicazione relative alle misure transitorie per l’introduzione dell’Euro nella politica agricola comune.
TITOLO I
COmpEnsazIOnI RELaTIvE a RIvaLuTazIOnI sEnsIbILI
articolo 1.
1. Nel presente titolo sono definite le modalità applicabili per la concessione di un aiuto compensativo di cui all’articolo 2 del regolamento n. 2800/98.
2. Gli importi massimi dell’aiuto compensativo sono determinati conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 2799/98.
articolo 2.
L’importo massimo dell’aiuto è convertito, per quanto riguarda gli Stati membri partecipanti, in unità monetarie nazionali con i tassi di conversione ai quali sono irrevocabilmente vincolate, adottati dal Consiglio conformemente all’articolo 109 L, paragrafo 4, prima fase, del trattato e, per quanto riguarda gli Stati membri non partecipanti, in moneta nazionale con il tasso di cambio del 1° gennaio 1999.
articolo 3.
Le disposizioni relative alla concessione dell’aiuto compensativo, stabilite all’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento n. 2808/98 della Commissione e agli articoli 8 e 9 dello stesso regolamento sono applicabili agli aiuti compensativi del presente titolo.
TITOLO II
COmpEnsazIOnI RELaTIvE a RIduzIOnI dEI TassI appLICaTI agLI aIuTI dIRETTI
articolo 4.
1.Nel presente titolo sono definite le modalità applicabili per la concessione di un aiuto compensativo di cui all’articolo 3 del regolamento n. 2800/98.
2.Gli importi massimo dell’aiuto compensativo sono determinati conformemente all’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento n. 799/98.
articolo 5.
L’importo massimo dell’aiuto è convertito, per quanto riguarda gli Stati membri partecipanti, in unità monetarie nazionali con i tassi di conversione ai quali sono irrevocabilmente vincolate, adottati dal Consiglio conformemente all’articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase, del trattato e, per quanto riguarda gli Stati membri non partecipanti, in moneta nazionale con il tasso di cambio in vigore alla data del fatto generatore.
articolo 6.
L’importo massimo dell’aiuto compensativo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, che risulta da una riduzione del tasso di conversione agricolo congelato sino al 1° gennaio 1999, è aumentato in proporzione inversa al rapporto esistente tra il tasso di cui all’articolo 5 e il tasso di conversione agricolo di cui sopra.
articolo 7.
Le disposizioni di cui all’articolo 10, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del regolamento n. 2808/98 sono applicabili agli aiuti compensativi del presente titolo.
TITOLO III
dIspOsIzIOnI gEnERaLI E TRansITORIE
articolo 8.
Le disposizioni generali previste dagli articoli 11, 12, 13 e 15 del regolamento n. 2808/98 si applicano agli aiuti compensativi di cui ai titoli I e II del presente regolamento.
articolo 9.
In deroga all’articolo 1 del regolamento n. 2808/98, il tasso di cambio da utilizzare per le operazioni per le quali la data del fatto generatore cade nel periodo compreso tra il 1° e il 4 gennaio 1999 è quello applicabile il 4 gennaio 1999. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999