Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 20-12-2006
Numero provvedimento: 1913
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 01-01-1970
Numero gazzetta: 365
Data aggiornamento: 01-01-1970

Recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo e recante modifica di taluni regolamenti.

Modificato dai regg. n. 873/07; n. 507/08; n. 807/08; n. 697/09.

 

CAPO I

FAttI geneRAtORI del tAssO dI CAmbIO

Articolo 1.

Restrizioni all’esportazione e scambi con i paesi terzi

1. Per le restituzioni fissate in Euro e per i prezzi e gli importi espressi in Euro nella normativa agricola comunitaria, da applicare nell’ambito degli scambi con i paesi terzi, il fatto generatore del tasso di cambio è l’accettazione della dichiarazione in dogana.

2. Ai fini del calcolo del valore forfettario all’importazione degli ortofrutticoli di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del reg. n. 3223/94, necessario per determinare il prezzo di entrata di cui all’articolo 5 dello stesso regolamento, il fatto generatore del tasso di cambio per i prezzi rappresentativi utilizzati per il calcolo di detto valore forfettario e dell’importo della riduzione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del citato regolamento è il giorno in cui sono rilevati i prezzi rappresentativi.

 

Articolo 2.

Restituzioni alla produzione e aiuti specifici

1. Per le restituzioni alla produzione fissate in Euro dalla normativa comunitaria, il fatto generatore del tasso di cambio è:

a) la data in cui viene dichiarato che i prodotti hanno raggiunto la destinazione eventualmente richiesta dalla normativa in questione;

b) se la destinazione non è richiesta, l’accettazione della domanda di pagamento della restituzione da parte dell’organismo pagatore.

2. Per gli aiuti alla trasformazione, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di presa in consegna dei prodotti da parte del trasformatore, in particolare per:

a) gli aiuti alla trasformazione di agrumi e di ortofrutticoli, di cui rispettivamente all’articolo 3 del reg. n. 2202/96 e agli articoli 2 e 6 bis, paragrafo 1, del reg. n. 2201/96;

b) il prezzo minimo di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 2, del reg. n. 2201/96.

c) il prezzo minimo e il premio di cui agli artt. 4 bis e 5 del reg. n. 1868/94.

3. Per l’aiuto per i foraggi essiccati di cui all’articolo 4 del reg. n. 1786/03 e gli importi ad esso correlati, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di uscita dei foraggi essiccati dall’impresa di trasformazione.

4. Fatti salvi gli articoli 4, 5 e 6, per gli aiuti erogati in funzione della quantità di prodotto commercializzato o da utilizzare in modo specifico, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo atto, successivo alla presa in consegna dei prodotti da parte dell’operatore interessato e obbligatorio ai fini della concessione dell’aiuto, che garantisce l’uso appropriato dei prodotti in questione.

5. Per gli aiuti all’ammasso privato, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del periodo per il quale è concesso l’aiuto previsto in forza di un dato contratto.

6. Per gli aiuti diversi da quelli menzionati ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e agli articoli 4 e 5, il fatto generatore del tasso di cambio è il termine ultimo per la presentazione delle domande.

 

Articolo 3.

Pagamenti diretti

Per i regimi di sostegno elencati nell’allegato I del reg. n. 1782/03 del Consiglio e per l’importo supplementare di cui all’articolo 12 del medesimo regolamento, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di cui all’art. 45, par. 2, del reg. n. 1290/05.

 

Articolo 4.

1. Il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno della campagna viticola durante la quale è concesso il sostegno:

a) per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui all’articolo 11 del regolamento n. 479/08;

b) per la costituzione di fondi di mutualizzazione di cui all’articolo 13 del regolamento n. 479/08;

c) per l’assicurazione del raccolto di cui all’articolo 14 del regolamento n. 479/08.

2. Per l’aiuto alla distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all’articolo 16 del regolamento n. 479/08, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno della campagna viticola nel corso della quale è consegnato il sottoprodotto.

3. Il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del mese nel corso del quale è effettuata la prima consegna del vino oggetto di un determinato contratto:

a) per il sostegno concesso per la distillazione di alcole per usi commestibili a norma dell’articolo 17 del regolamento n. 479/08;

b) per il sostegno concesso per la distillazione di crisi a norma dell’articolo 18 del regolamento n. 479/08.

4. Per il sostegno all’uso di mosti di uve concentrati a norma dell’articolo 19 del regolamento n. 479/08, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del mese nel corso del quale un dato produttore effettua la prima operazione di arricchimento.

5. Per il premio concesso in cambio dell’estirpazione di vigneti a norma dell’articolo 98 del regolamento n. 479/08, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1° luglio che precede la campagna viticola nel corso della quale è accolta la domanda di pagamento.

 

Articoli 5, 6, 7 e 8.

(omissis)

 

Articolo 9.

Pagamenti degli anticipi

Per gli anticipi, il fatto generatore del tasso di cambio è il fatto generatore applicabile al prezzo o all’importo cui si riferisce l’anticipo, se l’evento ha avuto luogo all’atto del pagamento dell’anticipo, oppure, negli altri casi, la data di fissazione dell’anticipo in Euro o, in mancanza di questa, la data di pagamentodell’anticipo.

Il fatto generatore del tasso di cambio si applica agli anticipi fatta salva l’applicazione, all’intero prezzo o importo considerato, del fatto generatore stabilito per tale prezzo o importo.

 

Articolo 10.

Cauzioni

Per le cauzioni, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di costituzione della cauzione.

Si applicano tuttavia le seguenti eccezioni:

a) per le cauzioni relative agli anticipi, il fatto generatore del tasso di cambio è il fatto generatore definito per l’importo dell’anticipo, se l’evento ha avuto luogo al momento del pagamento della cauzione;

b) per le cauzioni relative alle gare, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno di presentazione dell’offerta;

c) per le cauzioni relative all’esecuzione delle offerte, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

 

CAPO II

tAssO dI CAmbIO

Articolo 11.

Determinazione del tasso di cambio

Se il fatto generatore è stabilito ai sensi della normativa comunitaria, il tasso di cambio applicabile è il tasso più recente fissato dalla Banca centrale europea (BCE) anteriormente al primo giorno del mese in cui si è verificato il fatto generatore.

Nei seguenti casi, tuttavia, il tasso di cambio applicabile è il seguente:

a) nei casi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nei quali il fatto generatore del tasso di cambio è l’accettazione della dichiarazione in dogana, il tasso di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del reg. n. 2913/92 del Consiglio;

b) per le spese d’intervento relative ad operazioni di ammasso pubblico, il tasso risultante dal disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, del reg. n. 884/06;

(omissis)

 

CAPO III

dIsPOsIzIOnI mOdIFICAtIve e FInAlI

(omissis)

 

AllegAtO

Tavola di concordanza

(omissis)