Regime delle penalità applicate al settore dei prodotti agricoli.
Può la Commissione comunicare su quale base viene imposta una penalità pari esattamente al 15% del valore del contratto nel caso in cui la garanzia venga depositata in ritardo rispetto alla scadenza e precisare se la penalità del 15% viene applicata anche in settori diversi da quello dei prodotti agricoli ?.
Intende la Commissione adottare iniziative per definire un regime più elastico, in cui l’importo della penalità dipenda dalla durata del ritardo rispetto alla scadenza?
Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione (4 giugno 1998)
Il regolamento n. 2220/85 fissa modalità comuni d’applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli. Onde tener conto dell’importanza delle condizioni applicate al rilascio di una cauzione, si distingue fra il mancato rispetto di esigenze principali, secondarie o subordinate. La perdita del 15% della garanzia è un tasso generale forfettario che viene ritenuto una conseguenza proporzionale e amministrativamente realistica per il mancato adempimento di un’esigenza subordinata. Le norme prevedono inoltre un tasso forfettario del 15% aumentato di una percentuale per ogni giorno di ritardo sulla scadenza di un termine massimo soltanto se non è stato osservato il limite di tempo richiesto per soddisfare un’esigenza primaria.
Il campo d’applicazione di tali norme è limitato alla politica agricola comune.
Dato che le suddette norme prevedono già la necessaria proporzionalità, la Commissione non vede la necessità di aumentarne l’elasticità.