Decisione del Consiglio, del 30 luglio 2003, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose.
(Decisione 30/07/2003, n. 2004/91/CE, pubblicata in G.U.U.E. 6 febbraio 2004, n. L 35)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il 1° agosto 2001, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo sui vini e a rivedere l'accordo del 28 febbraio 1989 tra la Comunità economica europea e il Canada sul commercio delle bevande alcoliche.
(2) I negoziati si sono conclusi e l'accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose (in appresso denominato l'"accordo") è stato siglato dal Canada il 24 aprile 2003 e dalla Comunità il 25 aprile 2003. La Comunità e il Canada hanno convenuto di applicare disposizioni provvisorie in materia di etichettatura, nonché di portare avanti i negoziati sulle norme in materia di etichettatura nell'ambito del comitato misto, in vista del raggiungimento di un accordo definitivo. l'accordo dovrebbe essere approvato.
(3) Per garantire il corretto funzionamento dell'accordo è stato istituito un comitato misto, nell'ambito del quale la Commissione dovrebbe rappresentare la Comunità.
(4) Per agevolare l'attuazione e le eventuali modifiche degli allegati dell'accordo è opportuno autorizzare la Commissione a procedere ai necessari adeguamenti tecnici, secondo la procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'oorganizzazione comune del mercato vitivinicolo.
(5) Per agevolare l'attuazione e le eventuali modifiche degli allegati dell'accordo è opportuno autorizzare la Commissione a procedere ai necessari adeguamenti tecnici, secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose,
DECIDE:
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose, compresi gli acclusi allegati e protocolli.
Il testo degli atti di cui al primo comma è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona(le persone) abilitata(e) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Articolo 3
La Commissione rappresenta la Comunità nell'ambito del comitato misto istituito dall'articolo 27 dell'accordo.
Articolo 4
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 42, paragrafo 3, dell'accordo per quanto riguarda i vini, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui al'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, a concludere gli atti necessari per l'attuazione del presente accordo e modificarne gli allegati.
Articolo 5
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3, dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 42, paragrafo 3, dell'accordo per quanto riguarda le bevande spiritose, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1576/89, a concludere gli atti necessari per l'attuazione del presente accordo e modificarne gli allegati.
Articolo 6
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 2003.
Per il Consiglio
Il presidente
F. Frattini
Per l'Accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose si rinvia alla versione consolidata al 1° settembre 2017 riportata in Eurlex.
(per le successive modifiche si veda la Decisione del Comitato misto 4 aprile 2024, n. 1/2024)