Organo: Corte di Giustizia
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Giustizia
Data provvedimento: 25-02-2005
Numero provvedimento: 4
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 01-01-1970
Numero gazzetta: 45
Data aggiornamento: 01-01-1970

Nella causa E-4/04 Pedicel AS e Sosial- og helsedirektoratet (Direzione per la sanità e gli affari sociali). (Libera circolazione merci e servizi – divieto pubblicità bevande alcoliche – commercio vino – art. 8, par. 3, e art. 18 SEE – «altri ostacoli tecnici agli scambi» – pubblicità vino – restrizione – protezione sanità pubblica – principio di proporzionalità – applicabilità principio di precauzione).

Nella causa E-4/04 fra Pedicel AS e Sosial- og helsedirektoratet – Richiesta presentata alla Corte dal Markedsrådet (Consiglio di mercato), in merito all’interpretazione delle norme sulla libera circolazione delle merci e dei servizi nel SEE, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente e relatore, Per Tresselt e Thorgeir Örlygsson, giudici, ha pronunciato, in data 25 febbraio 2005, una sentenza il cui dispositivo è il seguente:

1a. L’articolo 11 SEE va inteso nel senso che non si applica al commercio di vino.

1b. L’articolo 36 SEE va inteso nel senso che non si applica alla pubblicità di servizi connessi al vino in un caso come quello in esame.

2. Un divieto generale della pubblicità di bevande alcoliche, quale è previsto nella legge norvegese sull’alcol, sezione 9-2, costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’importazione nel senso dell’articolo 11 SEE e una restrizione nel senso dell’articolo 36 SEE, per quanto riguarda le bevande alcoliche che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo SEE.

3. Tale divieto può essere giustificato da motivi di protezione della sanità pubblica, a meno che, nelle circostanze di fatto e di diritto che caratterizzano la situazione della Parte contraente SEE in oggetto, risulti evidente che la protezione della sanità pubblica contro gli effetti nocivi dell’alcol può essere garantita da misure che hanno un’incidenza minore sugli scambi all’interno del SEE. In una situazione come quella in oggetto non si applica il principio di precauzione quale riconosciuto dalla Corte.