Recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini originari della Repubblica del Montenegro.
Articolo 1
1. È aperto un contingente tariffario a dazio doganale nullo per i vini importati nella Comunità e originari della Repubblica del Montenegro, secondo quanto indicato nell’allegato.
2. L’aliquota nulla del dazio si applica alle seguenti condizioni:
a) i vini importati sono accompagnati da una prova dell’origine ai sensi del protocollo n. 3 dell’accordo interinale e dell’accordo di stabilizzazione e di associazione;
b) i vini importati non beneficiano di sovvenzioni all’esportazione.
Articolo 2
I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento n. 2454/93.
Articolo 3
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l’osservanza del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.