Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2005, relativa alla conclusione dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra.
(Decisione 28/02/2005, n. 2005/269, pubblicata in G.U.C.E. 2 aprile 2005, n. L 84)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) L’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (di seguito «accordo di associazione»), è stato firmato il 18 novembre 2002 a Bruxelles a nome della Comunità.
(2) L’accordo di associazione dovrebbe essere approvato,
DECIDE:
Articolo 1
1. Sono approvati, a nome della Comunità, l’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, i relativi allegati e protocolli, nonché le dichiarazioni unilaterali della Comunità e le dichiarazioni comuni accluse all’atto finale.
2. I testi dell’accordo di associazione, degli allegati, dei protocolli e dell’atto finale sono acclusi alla presente decisione.
Articolo 2
1. La posizione che la Comunità deve assumere nel consiglio di associazione e nel comitato di associazione istituiti dall’accordo di associazione è adottata dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione, ai sensi delle disposizioni pertinenti del trattato.
2. Un rappresentante del Consiglio presiede il consiglio di associazione ed espone la posizione della Comunità. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di associazione ed espone la posizione della Comunità.
3. La Comunità è rappresentata dalla Commissione nei comitati speciali istituiti dall’accordo o dal consiglio di associazione a norma dell’articolo 7.
Articolo 3
1. A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, dell’allegato V dell’accordo di associazione, la Commissione è autorizzata a concludere gli strumenti necessari per modificare l’accordo secondo la procedura di cui all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
2. A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, dell’allegato VI dell’accordo di associazione, la Commissione è autorizzata a concludere gli strumenti necessari per modificare l’accordo secondo la procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1576/89.
Articolo 4
Il Presidente del Consiglio provvede alla notifica di cui all’articolo 198, paragrafo 1, dell’accordo a nome della Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
F. BODEN
ACCORDO che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra
Per il testo dell'Accordo e dei relativi allegati si rinvia alla versione consolidata al 7 giugno 2017 riportata in Eurlex. Per le successive modifiche degli Allegati V e VI si vedano le Decisione della Commissione 26 luglio 2022, C/2022/4875 e C/2022/4877.