Attuazione della direttiva 63/02 dell’11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale.
Articolo 1.
Il prelevamento di campioni di prodotti alimentari di origine vegetale e animale per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari (sostanze attive dei prodotti fitosanitari), ai sensi dell’art. 6 del decreto del ministro della Sanità 19 maggio 2000, viene effettuato secondo i metodi riportati nell’allegato al presente decreto.
Articolo 2.
Per quanto non previsto nell’allegato, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».
Articolo 3.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al decreto del ministro della Sanità 20 dicembre 1980.
Allegato
(omissis: Vedasi il testo completo al seguente link: Allegato DECRETO 23 luglio 2003 )