Organo: Commissione europea
Categoria: Etichettatura
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 15-10-1991
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 15-10-1991
Numero gazzetta: 270
Data aggiornamento: 01-01-1970

Comunicazione interpretativa della Commissione sulle denominazioni di vendita dei prodotti alimentari.

Premessa

La presente comunicazione fa seguito alla comunicazione interpretativa della Commissione sulla libera circolazione dei prodotti alimentari all’interno della Comunità. In quest’ultima comunicazione la Commissione ha precisato quale sia, in mancanza di una normativa comunitaria esaustiva, la portata degli articoli 30 e 36 del trattato Cee nel settore dei prodotti alimentari. Detta comunicazione espone tutte le questioni relative alla libera circolazione di tali prodotti, precisando gli obblighi degli Stati membri nonché i diritti degli operatori economici.

Talune questioni potranno tuttavia essere ulteriormente chiarite, segnatamente alla luce dei casi concreti esaminati e risolti dalla Commissione.

La Commissione si propone quindi, qualora ciò risulti necessario, di trattare più ampiamente talune questioni affrontate nella comunicazione generale, tramite comunicazioni interpretative specifiche.

In quest’ottica, la questione della denominazione di vendita ampiamente trattata nella comunicazione generale merita di essere sviluppata relativamente alle condizioni in cui lo Stato membro di destinazione ha il diritto di imporre per un determinato prodotto importato una denominazione di vendita diversa da quella con la quale questo è commercializzato nello Stato membro di produzione.

Infatti, in tale ipotesi, ci si viene a trovare in presenza di un’eccezione al principio della libera circolazione così come interpretato nella comunicazione generale, secondo il quale l’importatore di un prodotto alimentare deve poter scegliere tra l’uso della denominazione del Paese d’importazione o quella del Paese d’esportazione o di entrambe. Di conseguenza è opportuno limitarne rigorosamente le condizioni e i casi di applicazione.

Condizioni in cui una denominazione di vendita diversa da quella utilizzata nel Paese di produzione può essere imposta nel Paese d’importazione

Una denominazione di vendita diversa da quella usata nel Paese di produzione può essere imposta all’importatore per l’accesso al mercato di un altro Stato membro soltanto se il prodotto importato «si differenzia in modo molto considerevole, sotto il profilo della composizione o della fabbricazione, dalle merci generalmente conosciute sotto questa stessa denominazione nella Comunità al punto di non poter essere considerato come un prodotto che rientri nella stessa categoria».

La Corte di giustizia, nelle sentenze «Smanor» e «Deserbais», ha precisato i casi nei quali la modifica della denominazione di vendita è necessaria per assicurare la tutela dei consumatori contro i rischi di confusione fra prodotti differenti. Secondo questa giurisprudenza della Corte, nei casi in cui il prodotto non presenta le caratteristiche che i consumatori della Comunità possono legittimamente attendersi, nessun tipo di etichettatura addizionale è sufficiente ad assicurare la loro corretta informazione e il requisito di una denominazione differente è, di conseguenza, giustificato.

Tale principio generale richiede una definizione precisa di ciò che si deve intendere per «caratteristica» del prodotto. La nozione dl caratteristica di un prodotto va valutata in funzione delle specificità essenziali dei prodotti legalmente e lealmente fabbricati, generalmente conosciuti nella Comunità sotto una determinata denominazione.

Ne consegue che non si deve tener conto esclusivamente delle caratteristiche conosciute dal consumatore del Paese d’importazione. Un’impostazione di questo tipo avrebbe l’effetto di cristallizzare le abitudini di consumo nei diversi Stati membri, prescindendo dall’evoluzione necessaria in vista dell’instaurazione del mercato unico, come è stato sottolineato dalla Corte nella sentenza 178/84 «Legge sulla purezza della birra in Germania».

La nozione di caratteristica del prodotto è legata ad un’analisi specifica caso per caso, basata su elementi obiettivi e non solo sulle aspettative del consumatore.

Tra gli elementi citati dalla Corte vanno ricordati:

– le definizioni contenute nel Codex alimentarius della Fao (Food and agricultural organization) e delI’Oms (Organizzazione mondiale della sanità), – le normative degli Stati membri,

– la composizione o la fabbricazione dei prodotti,

– i riferimenti contenuti in eventuali atti comunitari e, segnatamente, la nomenclatura tariffaria utilizzata per l’applicazione della tariffa doganale comune.

Solo una differenza sostanziale in uno degli elementi caratteristici summenzionati può giustificare una denominazione diversa. Ad esempio, nella causa «Deserbais», che riguardava la denominazione Edam, la Corte ha statuito che il fatto che un formaggio non sia esattamente conforme a una norma del Codex alimentarius della Fao (tenore minimo di materie grasse) non è sufficiente per negare il diritto alla denominazione di cui trattasi.

Casi del genere hanno già trovato una soluzione nel quadro di procedure precontenziose o contenziose. Tuttavia la Commissione ritiene opportuno portare a conoscenza di tutti gli Stati membri e degli operatori economici i principi affermati dalla Corte come pure le soluzioni da essa individuate, applicabili in casi analoghi.

Da quanto precede discende che i principi esplicitati in questa comunicazione e le soluzioni individuate non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di permettere la vendita sul loro territorio di prodotti alimentari con la loro originaria denominazione; per converso, la comunicazione precisa le condizioni alle quali per un prodotto può essere legittimamente negato da uno Stato membro il diritto all’uso di una denominazione suscettibile di indurre in errore il consumatore. In tal caso, gli Stati membri hanno il diritto d’imporre una denominazione di vendita differente al fine d’informarlo della reale natura del prodotto. Questa facoltà tuttavia è limitata dal fatto che siffatta denominazione non deve essere tale da svilire il prodotto importato.

La denominazione «aceto»

Il prodotto ottenuto dalla fermentazione di prodotti agricoli (vino, alcol, sidro, sidro di pere, birra, malto e altri mosti di frutta fermentati) viene legalmente prodotto e commercializzato nella Comunità con la denominazione aceto.

In quattro Stati membri questi prodotti di fermentazione coesistono sul mercato con prodotti ottenuti mediante diluizione in acqua di acido acetico di sintesi provenienti dall’industria chimica.

Due di detti Stati membri non fanno alcuna distinzione per quanto riguarda la denominazione dei prodotti e usano la denominazione aceto sia per i prodotti ottenuti mediante fermentazione che per quelli ottenuti mediante diluizione. Gli altri due fanno una distinzione tra le denominazioni applicabili.

A tal riguardo si è posto il problema relativo alla denominazione da applicarsi ai prodotti ottenuti da diluizione quando questi vengono importati in Stati membri nei quali questo tipo di produzione è sconosciuta.

L’applicazione dei criteri succitati, e segnatamente quello relativo al processo di fabbricazione, consente di definire le caratteristiche essenziali del prodotto conosciuto nella Comunità con la denominazione aceto.

La Commissione ha constatato che in dieci Stati membri la denominazione aceto viene usata esclusivamente per il prodotto ottenuto con lo stesso processo di fabbricazione, vale a dire la doppia fermentazione – alcolica e acetica – indipendentemente dalla materia prima utilizzata.

D’altra parte la nomenclatura tariffaria fa distinzione fra prodotti che provengono dalla doppia fermentazione alcolica e acetica di origine agricola e «succedanei commestibili dell’aceto ottenuti per diluizione di acido acetico in acqua».

La Commissione è giunta alla conclusione che un prodotto ottenuto mediante «diluizione» anziché doppia fermentazione non presenta la caratteristica considerata essenziale nella Comunità per portare la denominazione aceto, caratteristica che risiede nel processo di fabbricazione, e può pertanto essere considerato appartenente a un’altra categoria.

La Commissione ritiene dunque che uno Stato membro possa vietare la commercializzazione sul proprio territorio, con la denominazione di aceto, di prodotti ottenuti mediante diluizione in acqua di acido acetico, anche se questi ultimi sono stati legalmente fabbricati e commercializzati con detta denominazione in un altro Stato membro.

(omissis)

Considerazione finale

La Commissione sottolinea che i casi di cui sopra rivestono carattere di deroga al principio secondo il quale l’importatore di un prodotto alimentare deve avere la possibilità di scegliere tra l’uso della denominazione del Paese d’importazione o di quella del Paese d’esportazione e persino, in taluni casi, di ricorrere ad entrambe.

Nell’assolvere il suo compito di controllo sull’applicazione del diritto comunitario, la Commissione vigilerà, come nel passato, affinché il cambiamento della denominazione sia ammesso solo nei casi in cui la presenza di una serie di elementi concordanti induca a concludere che si tratti di prodotti differenti nelle caratteristiche essenziali.