Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Agri e Aceti
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 18-10-1986
Numero provvedimento: 103530
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Legge n. 93, del 3 aprile 1986 concernente il riconoscimento dell’aceto balsamico tradizionale di Modena e di Reggio Emilia.

Per opportuna conoscenza, si trascrive la risposta che questa amministrazione ha fornito ad una associazione di categoria in merito alla interpretazione delle norme contenute nell’articolo 1 della legge 3 aprile 1986, n. 93, per quanto concerne il termine «condimento» in esso utilizzato per classificare l’«Aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia», alla luce delle disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano i prodotti classificati come «aceti»:

«Al riguardo questo ministero, esaminata con la dovuta attenzione la questione prospettata e tenuto altresì conto dei fini che il legislatore intende perseguire con la sopracitata legge n. 93, in accoglimento della tesi e delle motivazioni adottate da codesto consorzio medesimo, precisa che l’«Aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia» è un «condimento» con proprie caratteristiche atte a distinguerlo da qualsiasi altro prodotto e, come tale, non assimilabile agli «aceti».

«Si precisa inoltre che il richiamo nella specifica denominazione di origine «Aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia» del termine «aceto» non inficia l’interpretazione di cui sopra in quanto la denominazione è da considerare un fatto unitario nel suo complesso indipendentemente quindi dal riferimento ai singoli termini in essa contenuti».