Organo: Parlamento
Categoria: Agri e Aceti
Tipo documento: Legge
Data provvedimento: 03-04-1986
Numero provvedimento: 93
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 09-04-1986
Numero gazzetta: 82
Data aggiornamento: 01-01-1970

Riconoscimento dell’aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia.

Articolo 1.

L’aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia è un condimento invecchiato, ottenuto dal mosto, cotto a fuoco diretto, di uve prodotte da uno o più tra i vitigni Trebbiano, Occhio di Gatta, Spergola, Berzemino e Lambruschi, coltivati nelle province di Modena e di Reggio Emilia, senza addizione di altre sostanze.

È consentito l’eventuale innesto iniziale di colonie batteriche acetiche dette «madri».

L’invecchiamento deve avere una durata non inferiore a dodici anni e deve aver luogo in una delle zone di cui al precedente primo comma.

 

Articolo 2.

(omissis)

 

Articolo 3.

Chiunque violi le disposizioni della presente legge e del decreto ministeriale di cui al successivo articolo 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 200.000 a L. 2.000.000.

 

Articolo 4.

La produzione, I’affinamento, I’invecchiamento e la commercializzazione dell’aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia sono disciplinati con decreto del ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, da emanarsi entro tre mesi dalla data dell’entrata in vigore della presente legge.

Con lo stesso decreto sono disciplinate anche le modalità del controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge ed al relativo disciplinare.