Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Agri e Aceti
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 27-03-1986
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 02-04-1986
Numero gazzetta: 76
Data aggiornamento: 01-01-1970

Norme per la preparazione e la commercializzazione degli agri.

Modificato dalla legge n. 82 del 20 febbraio 2006.

Articolo 1 e 2.

(abrogati)

 

Articolo 3.

Gli agri destinati al consumo o impiegati nella preparazione di alimenti o di liquidi di governo non devono contenere, per litro, più di 5 milligrammi di zinco, 1 milligrammo di rame, 0,3 milligrammi di piombo, 1 milligrammo di bromo inorganico, 60 milligrammi di acido borico e, a eccezione degli agri di frutta, 70 milligrammi di sorbitolo.

 

Articolo 4.

Gli agri di vino-aceto bianchi devono avere un contenuto di estratto secco, determinato con il metodo indiretto, dedotta la quantità di cloruri espressi come cloruro di sodio eccedente 0,5 g per litro, compreso tra 8 e 20 g per litro se hanno una acidità totale compresa tra 6 e 7,5 gradi, e tra 12 e 25 g per litro se hanno una acidità totale superiore a 7,5 gradi.

L’estratto secco di cui al precedente comma, per gli agri di vino-aceti rossi, deve essere compreso tra 11 e 25 grammi per litro se hanno una acidità totale compresa tra 6 e 7,5 gradi e tra 14 e 30 grammi per litro se hanno una acidità totale superiore a 7,5 gradi.

Gli agri di vino-aceti devono avere un contenuto in ceneri, dedotta la quantità di cloruri espressa come cloruro di sodio eccedente 0,5 g per litro, compreso tra 0,8 e 3,5 g per litro se hanno un’acidità totale compresa tra 6 e 7,5 gradi e tra 1,0 e 3,7 g per litro se hanno una acidità totale superiore a 7,5 gradi.

 

Articolo 5, 6 e 7.

(abrogati)