Norme per la preparazione e la commercializzazione degli agri.
Modificato dalla legge n. 82 del 20 febbraio 2006.
Articolo 1 e 2.
(abrogati)
Articolo 3.
Gli agri destinati al consumo o impiegati nella preparazione di alimenti o di liquidi di governo non devono contenere, per litro, più di 5 milligrammi di zinco, 1 milligrammo di rame, 0,3 milligrammi di piombo, 1 milligrammo di bromo inorganico, 60 milligrammi di acido borico e, a eccezione degli agri di frutta, 70 milligrammi di sorbitolo.
Articolo 4.
Gli agri di vino-aceto bianchi devono avere un contenuto di estratto secco, determinato con il metodo indiretto, dedotta la quantità di cloruri espressi come cloruro di sodio eccedente 0,5 g per litro, compreso tra 8 e 20 g per litro se hanno una acidità totale compresa tra 6 e 7,5 gradi, e tra 12 e 25 g per litro se hanno una acidità totale superiore a 7,5 gradi.
L’estratto secco di cui al precedente comma, per gli agri di vino-aceti rossi, deve essere compreso tra 11 e 25 grammi per litro se hanno una acidità totale compresa tra 6 e 7,5 gradi e tra 14 e 30 grammi per litro se hanno una acidità totale superiore a 7,5 gradi.
Gli agri di vino-aceti devono avere un contenuto in ceneri, dedotta la quantità di cloruri espressa come cloruro di sodio eccedente 0,5 g per litro, compreso tra 0,8 e 3,5 g per litro se hanno un’acidità totale compresa tra 6 e 7,5 gradi e tra 1,0 e 3,7 g per litro se hanno una acidità totale superiore a 7,5 gradi.
Articolo 5, 6 e 7.
(abrogati)