Caratteristiche di composizione e modalità di preparazione dell’«Aceto balsamico di Modena».
Articolo 1.
L’«Aceto balsamico di Modena» è il prodotto ottenuto, con particolare e tradizionale tecnologia, dalla fermentazione alcolica e acetica di mosti d’uva, eventualmente sottoposti a parziale fermentazione o concentrato anche a fuoco diretto, con l’aggiunta di una aliquota di aceto vecchio di almeno 10 anni, in modo da conferire al prodotto i caratteri organolettici tipici e con o senza aggiunta di aceto ottenuto per acetificazione di solo vino.
L’acetificazione del prodotto, eventualmente anche disacidificato, nonché l’invecchiamento e l’affinamento, devono avvenire in botti di legno pregiato, come rovere, castagno, quercia, gelso, ginepro.
Articolo 2.
L’«Aceto balsamico di Modena» destinato al commercio deve avere le seguenti caratteristiche:
a) liquido di colore bruno scuro, sapore dolce acido, odore aromatico, gradito e caratteristico;
b) acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a grammi 6 per 100 millilitri;
c) quantitativo di alcol non superiore all’1,5% in volume;
d) estratto secco, dedotti gli zuccheri, non inferiore a g 30 per litro.
Articolo 3.
All’«Aceto balsamico di Modena» è consentita l’aggiunta di caramello.
Articolo 4.
(omissis)