Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Agri e Aceti
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 03-12-1965
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 09-12-1965
Numero gazzetta: 306
Data aggiornamento: 01-01-1970

Caratteristiche di composizione e modalità di preparazione dell’«Aceto balsamico di Modena».

Articolo 1.

L’«Aceto balsamico di Modena» è il prodotto ottenuto, con particolare e tradizionale tecnologia, dalla fermentazione alcolica e acetica di mosti d’uva, eventualmente sottoposti a parziale fermentazione o concentrato anche a fuoco diretto, con l’aggiunta di una aliquota di aceto vecchio di almeno 10 anni, in modo da conferire al prodotto i caratteri organolettici tipici e con o senza aggiunta di aceto ottenuto per acetificazione di solo vino.

L’acetificazione del prodotto, eventualmente anche disacidificato, nonché l’invecchiamento e l’affinamento, devono avvenire in botti di legno pregiato, come rovere, castagno, quercia, gelso, ginepro.

 

Articolo 2.

L’«Aceto balsamico di Modena» destinato al commercio deve avere le seguenti caratteristiche:

a) liquido di colore bruno scuro, sapore dolce acido, odore aromatico, gradito e caratteristico;

b) acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a grammi 6 per 100 millilitri;

c) quantitativo di alcol non superiore all’1,5% in volume;

d) estratto secco, dedotti gli zuccheri, non inferiore a g 30 per litro.

 

Articolo 3.

All’«Aceto balsamico di Modena» è consentita l’aggiunta di caramello.

 

Articolo 4.

(omissis)